Cassazione Sentenza n. 5539 del 9 aprile 2003

di | 9 Aprile 2003

Mobbing – licenziamento – danni a salute – qualifiche – mansioni inferiori.

Sezione Lavoro – Presidente G. Sciarelli – Relatore G. Vidiri)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R. M. con un primo ricorso depositato in data 20 maggio 1995 adiva il Pretore di Genova lamentando che la ( omissis ), dalla quale era stato formalmente assunto, pur avendo di fatto prestato attività lavorativa per la ( omissis ), gli aveva attribuito mansioni inferiori rispetto a quelle svolte e contenute nella stessa lettera di assunzione, con un illegittimo provvedimento di dequalificazione (lettera del 14 febbraio 1995). Rivendicava, quindi, la qualifica di primo o, in subordine, di secondo livello in base al c.c.n.l. per il personale dipendente delle imprese di spedizione.

Le due società si costituivano negando la debenza e, reciprocamente, la propria legittimazione.

Con successivo ricorso depositato in data 7 novembre 1995, il M. adiva nuovamente il Pretore di Genova esponendo, questa volta, che, a causa del demansionamento sofferto, era caduto in grave crisi depressiva che lo aveva costretto ad una pesantissima terapia farmacologica e che durante lo stato di malattia era stato licenziato con lettere inviategli sia dalla ( omissis ),(25 settembre 1995) sia dalla ( omissis ),(29 settembre 1995), da lui impugnate con comunicazione del 4 ottobre 1995, contenente anche richiesta dei motivi. In tale secondo ricorso instava per l'accertamento della illegittimità e/o inefficacia del IODlicenziamento, con ogni conseguenza di legge nonchè per il risarcimento del danno biologico sofferto a causa dei comportamenti illegittimi posti in essere dalla parte datoriale.

Il Pretore di Genova con sentenza non definitiva del 29 luglio 1996, ritenuto esistente un rapporto di IODlavoro subordinato tra le due società e il M., condannava le suddette società al pagamento delle differenze retributive, riconoscendo al lavoratore il secondo livello e, dichiarata l'inefficacia del IODlicenziamento comunicato dalla ( omissis ), e l'illegittimità di quello intimato dalla ( omissis ),, condannava sempre le due società a reintegrare il lavoratore nel posto di IODlavoro, disponendo la prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda di risarcimento del danno biologico. Le società convenute formulavano riserva di appello.

Con sentenza definitiva del 9 febbraio 1998, il Pretore accoglieva anche la domanda di risarcimento del danno biologico e condannava le società convenute in solido a risarcire il danno alla salute da accertare in separato giudizio.

Avverso tali decisioni proponevano appello la ( omissis ), e la ( omissis ) ribadendo tutte le argomentazioni spiegate in primo grado, soffermandosi in particolare sulla pretesa infondatezza della decisione in punto di danno biologico.

In sede di appello il Tribunale di Genova con sentenza parziale del 23 ottobre 1998 respingeva il gravame delle società, con riguardo al demansionamento ed alla dichiarata illegittimità del IODlicenziamento, disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di danno biologico in relazione al quale disponeva nuova consulenza d'ufficio. All'esito dell'istruttoria il Tribunale con sentenza definitiva dell'11 dicembre 2000, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico ed in conformità della espletata consulenza, riteneva che il M. fosse affetto da sindrome ansiosa depressiva e da obesità, con conseguente danno alla salute quantificato nella misura del 50% di invalidità, di cui il 25% attribuito a causa lavorativa ed in particolare all'intimato IODlicenziamento del 1995. Il suddetto danno era quantificabile in complessive lire 174.250.000 (lire 8.500.000 quale valore di ciascun punto di invalidità moltiplicare per 50, il totale dei punti di invalidità, moltiplicando ancora il risultato per 0,820 quale coefficiente per l'età il M. aveva all'epoca del IODlicenziamento 37 anni e dividendo il risultato per due), somma sulla quale andava computata la rivalutazione dal 18 settembre 1998 (data alla quale si riferivano le tabelle utilizzate) e sulla quale decorrevano gli interessi legali dal 1 ottobre 1995, così come indicato in dispositivo.

Avverso tale sentenza R. M. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste la ( omissis ), con controricorso, nel quale riferisce che la ( omissis ),. e la ( omissis ),, in data 18 dicembre 1998, con atto per notar dott. G.B. del 18 dicembre 1998 rep. n. 699243 avevano conferito i propri complessi aziendali nella ( omissis ), e che quest'ultima era di diritto titolare dei rapporti di cui al presente giudizio.

R. M. ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il ricorso R. M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 2055 c.c., 1227 c.c. nonché dell'art. 40 e 41 c.p. in ordine alla incidenza sull'ammontare del danno risarcibile del concorso tra causa umana e causa naturale. In particolare sostiene che il Tribunale di Genova ha errato nel dare rilevanza alla concausa naturale nella determinazione del danno risarcibile, disattendendo sul punto l'indirizzo giurisprudenziale dei giudici di legittimità secondo cui non deve essere posto a carico del danneggiato una parte del danno quando la sua verificazione non sia a lui imputabile. Nel caso di specie doveva, pertanto, prescindersi dal fatto che il modo di essere di esso ricorrente (la "predisposizione fisica") avesse avuto una efficacia eziologica, dal punto di vista oggettivo, nella determinazione dell'evento dannoso. In conclusione, sostiene il ricorrente che anche dalla lettera dell'art. 1227 c.c. e del 2055 c.c. si evince che l'evento della predisposizione fisica del soggetto rispetto alla patologia insorta per effetto del comportamento illegittimo ed illecito di altro soggetto (datore di IODlavoro) pur costituendo un antecedente condizionante o concausa naturale nella produzione dell'evento dannoso, non incide però sulla responsabilità risarcitoria del danneggiante non valendo a ridurla proporzionalmente talché il danneggiante stesso (datore di IODlavoro) è tenuto a risarcire il danno nel suo intero ammontare.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Questa Corte ha più volte affermato che in materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tali sensi : Cass. 16 febbraio 2001 n. 2335; Cass. 27 maggio 1995 n. 5924; Cass. 1 febbraio 1991 n. 981).

La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, o in giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del secondo comma dell'art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento (cfr. in motivazione in tali sensi : Cass. 1 febbraio 1991 n. 981 cit.).

In altri termini solo nel caso in cui sia stato accertata l'effettiva operatività del nesso causale tra comportamento imputabile del danneggiante e pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termini percentuali con riferimento alla concausa naturale la responsabilità dell'autore della condotta colposa, essendo quest'ultimo responsabile per l'intero dei danni cagionati.

Un siffatto indirizzo che trova sicuro fondamento normativo sia nel disposto degli artt. 1227 e dell'art. 2056 c.c. (da cui si evince che in caso di concorso di cause è consentita una riduzione del risarcimento solo in presenza di condotta colposa del creditore) che in quello dell'art. 2055 c.c. (da cui si evince che la graduazione e riduzione della responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane, azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi dal danneggiato e diversi tra loro, stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera soltanto in sede di regresso; cfr. così : Cass. 16 febbraio 2001 n. 2335 cit.; Cass. 1 febbraio 1991 n. 981 cit.) viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per una concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del danneggiato, prevale l'esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza l'inadempimento o l'illecito. In questa ottica ricostruttiva la dottrina aggiunge anche che il danneggiato che "danneggia o concorre a danneggiare se stesso" non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell'autore del danno ingiusto.

Nessuna incertezza può permanere sull'applicabilità degli suddetti principi in materia giuslavoristica nella quale ogni pure infondata riserva sulla loro validità è destinata a disvelare la propria inconsistenza solo che si considerino gli obblighi a tutela della salute dei propri dipendenti facenti capo sull'imprenditore di cui è significativa espressione il disposto dell'art. 2087 c.c. e solo che si tenga anche conto della ormai acquisita generale consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psico fisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di demansionamento o di recesso dal rapporto lavorativo.

Corollario di quanto sinora detto è che il Tribunale, dopo avere correttamente riconosciuto, sulla base delle risultanze della consulenza in atti, che gli illegittimi provvedimenti societari (ed in particolar modo il IODlicenziamento) erano responsabili sul piano eziologico della misura del 50% del danno biologico riscontrato nel M., non ha da tale situazione fatto scaturire le dovute conseguenze. Ed invero il giudice d'appello, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha liquidato i danni da corrispondere al lavoratore, escludendo da detto risarcimento la percentuale cinquanta per cento di quelli che per la consulenza medico legali erano eziologicamente ricollegabili ad una del M. ed a sue infermità pregresse. Il Tribunale di Genova, sempre alla stregua di quanto innanzi detto, avrebbe dovuto, invece, porre a carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione dell'accertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, appunto, a dette società (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, soprattutto, di illegittimo IODlicenziamento) e causa (predisposizione organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei danni, da addossare nella loro totalità all'autore della condotta imputabile.

Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Ai sensi dell'art. 384 c. p. c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con la condanna della ( omissis ), (che, come va ribadito, in controricorso ha affermato senza alcuna contestazione in tutti gli atti difensivi di controparte di essere di diritto titolare dei rapporti di cui al presente giudizio per conferimento dei propri complessi aziendali da parte della ( omissis ) e ( omissis )), al pagamento a favore di R. M. di euro 179.985,22 (equivalenti a lire 174.250.0000 x 2, stante la responsabilità della società anche per la percentuale,quantificata nel 50% dei danni ricollegabili alle pregresse condizioni psico fisiche del M.), oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati giusta i criteri già fissati dal Tribunale di Genova.

In relazione alle spese dell'intero processo mentre deve rimanere ferma la statuizione per quelle dei giudizi di merito, in relazione a quelle di questo grado va, invece, disposta la condanna della ( omissis ), a corrispondere a favore di R. M. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito condanna la ( omissis ), a corrispondere a R. M. la complessiva somma di euro 179.985,22 (centosettantanovemilanovecentoottantacinque/22),oltre interessi e rivalutazione monetaria determinati giusta i criteri fissati dal Tribunale di Genova. Mantiene ferma la statuizione sulle spese dei giudici di merito e condanna la società controricorrente al pagamento a favore del M. delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in euro, 10.00 oltre euro 4.000,00(quattromila/00) per onorari difensivi.

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