Contratto di Subappalto

di | 1 Gennaio 1970

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra l’Impresa (Società) …. cod. fisc. (partita IVA) …. con sede in …., rappresentata nel presente atto dal Signor …. nella qualità di …., che qui di seguito, per brevità, sarà denominata “Impresa”, da una parte;

e

la Ditta …., cod. fisc. (partita IVA) …. con sede in …. via …. rappresentata nel presente atto dal Signor …. nella qualità di …., che qui di seguito, per brevità, sarà denominata “Subappaltatrice”, dall’altra parte;

Premesso:

che la “Impresa” …. ha assunto in appalto da …. (Committente principale) i lavori di …. come da contratto in data …. registrato a …. il …. al n. ….;

che la Subappaltatrice risulta iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di …. al n. …. in data ….;

che essa risulta intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

– presso l’INAIL, Sede di …., n. ….;

– presso l’INPS, Sede di …., n. ….;

– presso la Casa Edile di Mutualità ed Assistenza della provincia …. di …., n. ….

che la Subappaltatrice dichiara di disporre di capitali, macchine, personale ed attrezzature necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione delle opere affidatele con il presente atto, con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le sottoscritte

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati citati nel testo formano parte integrante del presente atto e costituiscono volontà dichiarata dei contraenti, anche ai sensi e per gli effetti della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, nonchè ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1661 e 1664 del Codice Civile.

Art. 2

Oggetto del subappalto

L’Impresa affida in subappalto alla Subappaltatrice, che accetta, i lavori di …. (procedere alla loro descrizione).

Art. 3

Forma del contratto

I lavori vengono appaltati a …. (cottimo; ovvero: a misura) e la loro contabilizzazione verrà eseguita secondo i prezzi unitari risultanti dall’elenco prezzi di cui all’art. 21. Nei prezzi richiamati sono compresi tutti gli eventuali oneri che potessero insorgere a seguito di variazioni nelle condizioni di esecuzione dei lavori, sia naturali che ambientali, anche se non valutati all’atto della stipula della presente convenzione. Resta pertanto escluso che la Subappaltatrice possa richiedere particolari compensi per ogni e qualsiasi circostanza sopravvenuta, anche se imprevista, imprevedibile ed eccezionale, in quanto nei prezzi concordati sono state comprese tutte le alee dovute ad eventi di qualsiasi natura. I prezzi, pertanto, risultano fissi ed invariabili salvo l’eventuale applicazione della revisione prezzi come previsto dal successivo art. 22.

Art. 4

Importo del contratto

Si dichiara che l’importo presunto dei lavori è di L. …. (lire ….); la quantità totale dei lavori ed il relativo importo, nonchè le quantit parziali ed i relativi importi, potranno variare in più o in meno in qualsiasi misura.

Art. 5

Divieto di cessione lavori

La Subappaltatrice non potrà cedere o ulteriormente subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto della presente convenzione, sotto pena detta sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell’impresa. In casi particolari possono essere consentiti subappalti parziali di opere o di prestazioni speciali, semprechè autorizzati di volta in volta dall’Impresa e tenendo ben presente che la subappaltatrice rimane comunque unica responsabile nei confronti dell’Impresa per le prestazioni subappaltate. Eventuali subforniture di materiali sono invece consentite purchè commesse a ditte specializzate benvise all’Impresa, rimanendo sempre la Subappaltatrice responsabile delle subforniture nei confronti dell’Impresa stessa.

Art. 6

Consegna dei lavori; tempo utile per l’ultimazione di essi;

penale per il ritardo

La data di consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dalle parti.

Il tempo per dare i lavori ultimati è di giorni …. (….) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.

La penale per ogni giorno di calendario di ritardo nell’ultimazione dei lavori è stabilita in L. …. (lire ….).

L’importo di essa sarà trattenuto, senza alcuna formalità, all’atto della contabilizzazione finale dei lavori con riserva di richiedere i maggiori danni che derivassero all’Impresa in caso di ritardo e che non fossero coperti dalla penale anzidetta.

Art. 7

Inattività e fermi riconosciuti

Saranno riconosciuti alla Subappaltatrice, ma l’eventuale riconoscimento non dà diritto a corrispondere speciale compenso, solamente quei fermi o quelle inattività imputabili direttamente all’Impresa se causati da inadempienza alle prestazioni di cui al successivo art. 8 della presente convenzione.

Art. 8

Oneri a carico dell’Impresa

Sono a carico dell’Impresa:

– l’imposta sul valore aggiunto;

– …. (elencare eventuali oneri pattuiti a carico dell’impresa).

Art. 9

Oneri ed obblighi a carico della Subappaltatrice

Sono a completo carico della Subappaltatrice:

a) l’installazione del proprio cantiere comprese le attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei lavori, nei luoghi e con le modalità indicate dall’Impresa;

b) l’organizzazione dell’esecuzione dei lavori, l’impiego dei mezzi di opera, l’attuazione delle opere provvisionali e di segnalazione, eventualmente necessarie;

c) l’esecuzione a regola d’arte di tutti i lavori in conformità agli accordi, in modo che i lavori stessi risultino accettabili a tutti gli effetti;

d) l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessari per garantire la vita e l’incolumità degli operai, nonchè delle persone comunque addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge nei riguardi degli operai e del lavoro, per evitare danni pubblici e privati; la Subappaltatrice, siccome agente in piena autonomia di organizzazione e di potere decisionale per la condotta dei lavori, riconosce il proprio dovere autonomo all’osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; e poichè è anche stata edotta dei rischi specifici esistenti nell’ambito del lavoro, in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, e ciò ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le altre norme vigenti in materia, essa riconosce che ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsiasi natura ricadrà su di essa, restando liberi da tali responsabilità l’Impresa ed il suo personale dirigente, di assistenza e di controllo. A tali scopi la Subappaltatrice dichiara di accendere le polizze assicurative R.C.O. e R.C.T. valide fino al tempo della ultimazione dei lavori di cui alla presente convenzione con i seguenti massimali:

R.C.O. …. L. ….;

R.C.T. …. L. ….;

e) l’obbligo a non dare inizio ad alcun lavoro o fase di esso senza preventiva autorizzazione dell’Impresa;

f) l’attuazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.

All’uopo la Subappaltatrice si impegna a sottostare a tutte le formalità e condizioni accessorie del rapporto di lavoro subordinato, previste da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore; a provvedere all’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, alle previdenze sociali e ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e sindacali;

g) la Subappaltatrice si impegna ad applicare, nei confronti degli operai adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, i contratti collettivi nazionali del settore e gli accordi locali integrativi dei medesimi, nonchè ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi medesimi.

Art. 10

Norme per l’esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità agli accordi ed alle disposizioni, anche verbali, che l’Impresa si riserva di impartire di volta in volta durante l’esecuzione dei lavori. Per quanto non contrasta con le clausole del presente atto, valgono, ai fini dell’esecuzione dei lavori, le prescrizioni dei Capitolati Speciali tipo del Ministero dei LL.PP. Saranno comunque a carico della Subappaltatrice gli eventuali rifacimenti nonchè il risarcimento dei danni di qualsiasi genere causati da errate esecuzioni dei lavori.

Art. 11

Qualità dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere delle migliori qualità.

In ogni caso, prima della loro posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dall’Impresa.

Quando l’Impresa abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, la Subappaltatrice dovrà sostituirla con altra che dovrà corrispondere alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Subappaltatrice. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte dell’Impresa, la Subappaltatrice resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 12

Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

…. (indicare eventuali modalità pattuite in ordine alla misurazione ed alla valutazione dei lavori).

Art. 13

Lavori in economia

Eventuali lavori in economia potranno essere eseguiti dalla Subappaltatrice solo su ordine scritto dell’Impresa e verranno contabilizzati a parte e compensati con prezzi da convenirsi.

Art. 14

Divieto di trattative dirette con la Committente principale

La Subappaltatrice s’impegna a non effettuare trattative dirette, o prendere comunque diretto contatto, con la Committente principale, in quanto tutti i rapporti con la stessa sono di esclusiva competenza della Impresa quale unica responsabile degli obblighi di cui al contratto di appalto citato nella premessa della presente convenzione. L’inadempimento a tale patto, considerato essenziale, dà all’Impresa la facoltà di risolvere di diritto la presente convenzione.

Art. 15

Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati in base a stati di avanzamento e liquidati a …. (….) giorni dalla data fattura.

Su ogni rata di acconto verrà operata una ritenuta infruttifera del ….% a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e dell’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

La ritenuta verrà liberata entro …. (….) giorni dalla data di completamento della contabilità finale dei lavori oggetto della presente convenzione e dopo l’esito favorevole della constatazione da parte dell’Impresa della buona qualità e dello stato di conservazione delle opere eseguite e dopo la risoluzione delle eventuali controversie.

Art. 16

Deposito cauzionale a garanzia

A garanzia degli impegni che la Subappaltatrice si assume nei confronti dell’Impresa con la firma e l’accettazione della presente convenzione, la stessa provvederà ad istituire un deposito cauzionale dell’importo di L. …. (lire ….), che rimarrà presso l’Impresa fino ad ultimazione avvenuta dei lavori.

Tale somma resterà infruttifera e sarà liberata entro …. (….) giorni dall’avvenuto collaudo favorevole.

è in facoltà dell’Impresa di accettare in sostituzione della cauzione, fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da Istituto di primaria importanza.

Art. 17

Clausola compromissoria

In caso di disaccordo sulla interpretazione o sulla applicazione del presente atto e comunque per qualsiasi controversia che da questo dovesse derivare, le parti si rimettono fin da ora, con promessa di rato et valido, al giudizio di tre arbitri amichevolmente compositori, designati uno per ciascuna delle parti, ed il terzo da parte dei due arbitri già nominati e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di ….; detti arbitri decideranno senza alcuna formalità procedurale e secondo equità. Il Collegio arbitrale potrà essere adito soltanto dopo che lìImpresa avrà fatto conoscere le proprie decisioni sulle argomentazioni addotte dalla Subappaltatrice e, comunque, dopo lìeffettuazione del collaudo. In caso di domanda arbitrale promossa dalla Subappaltatrice, lìImpresa ha facoltà di declinare la competenza arbitrale e chiedere che la controversia sia decisa dal giudice ordinario.

In tal caso Foro competente sarà quello di …. La facoltà di cui sopra verrà esercitata mediante dichiarazione da notificarsi per Ufficiale Giudiziario nel termine di giorni 20 dalla data di ricezione della domanda di arbitrato.

Anche nell’ipotesi di azione giudiziaria davanti al giudice ordinario, la domanda può essere proposta solo dopo che l’Impresa abbia fatto conoscere le proprie decisioni sulla domanda della Subappaltatrice e, in ogni caso, dopo l’effettuazione del collaudo.

Art. 18

Riserve

Fermo restando quanto stabilito all’art. 3 della presente convenzione a proposito dell’art. 1664 c.c., nel caso in cui insorgano controversie sulle disposizioni impartite dall’Impresa o sulla interpretazione di clausole contrattuali, la Subappaltatrice potrà formulare riserve entro quindici giorni da quando i fatti che le motivano si siano verificati.

Saranno considerate inammissibili quelle riserve non presentate entro il termine suddetto. La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi con iscrizione sui documenti contabili, oppure mediante lettera raccomandata, specificando ogni elemento tecnico ed economico. Le riserve saranno risolte dopo l’effettuazione del collaudo e mai in corso d’opera.

Art. 19

Risoluzione del contratto

è in facoltà dell’Impresa di risolvere in ogni tempo il presente contratto, salvo la facoltà di esigere il risarcimento dei danni e delle spese, quando:

a) la Subappaltatrice abbandona i lavori;

b) la Subappaltatrice si rende colpevole di frode o negligenza grave;

c) per negligenza della Subappaltatrice o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, sia prevedibile che il programma dei lavori non sia compiuto nei termini prefissi dal contratto ovvero sia compromessa la buona riuscita delle opere;

d) nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni agli operai dipendenti od il mancato tempestivo versamento dei relativi contributi agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi;

e) quando la Subappaltatrice, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica od alla contabilità dei lavori o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l’esecuzione delle opere;

f) quando la Committente Principale ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che la Subappaltatrice non sia in grado di eseguire a perfetta regola d’arte e nel termine fissato i lavori affidatile, ingiungendo all’Impresa di risolvere il rapporto;

g) quando la Committente Principale risolva per qualsiasi motivo il contratto con l’Impresa.

Nei casi previsti ai precedenti punti f) e g) la risoluzione non dà diritto alla Subappaltatrice ad alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 20

Registrazione

La registrazione del presente atto sarà effettuata solo in caso d’uso dalla parte che ne avrà interesse a sua cura e spese.

Art. 21

Elenco prezzi

I prezzi, in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati con la presente convenzione, e coi quali si intendono compresi e compensati tutti gli oneri previsti a carico della Subappaltatrice dal presente contratto, sono: ….

Art. 22

Revisione prezzi

Durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa od evenienza anche di forza maggiore, salvo procedere all’applicazione delle leggi vigenti al momento dell’appalto per la revisione dei prezzi nei contratti di esecuzione di opere pubbliche.

Si procederà alla revisione dei prezzi quando si riconosca che il costo complessivo dell’opera è aumentato o diminuito in misura superiore al ….% per effetto delle variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla data del ….

La revisione s’intende operativa soltanto per la parte eccedente la percentuale suddetta.

Art. 23

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono in quanto applicabili le norme di cui all’art. 1655 segg. c.c. e le altre norme di legge al riguardo.

Letto, approvato e sottoscritto.

…. Data ….

Per l’Impresa Subappaltante ….

Per la Ditta Subappaltatrice ….

La sottoscritta Subappaltatrice espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto di subappalto ed ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

…. Data ….

La Ditta Subappaltatrice

….

 

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