Contratto di Trasporto

di | 30 Novembre 1999
CONTRATTO DI TRASPORTO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra la Ditta …., con sede in …., cod. fisc. ….

e

il Signor …. nato a …. il …. residente in …. cod. fisc. ….,

si conviene e stipula quanto segue:

1) Il Signor …. affida alla Ditta …., che accetta e riceve, il trasporto delle seguenti merci: …. (farne la descrizione in quantità e qualità), da consegnarsi a: ….

2) Il corrispettivo è pattuito e convenuto nell’importo complessivo di L. …., che il vettore dichiara di aver ricevuto e di cui dà quietanza con la firma del presente atto.

3) Il presente contratto di trasporto è regolato dalle condizioni generali qui di seguito specificate.

A) Obblighi del mittente.
Il mittente:
– dichiara e garantisce che ha piena e legittima disponibilità dei beni da trasportare;
– dichiara che la spedizione è correttamente indirizzata ed imballata per assicurare il trasporto senza danneggiamenti ai beni, usando la normale diligenza;
– accetta che il vettore non inizi od interrompa la spedizione iniziata, custodendo a spese del mittente in qualunque luogo i beni consegnatigli, ove risulti che il bene sia del tipo non accettabile o che il mittente lo abbia sottovalutato per scopi doganali o non correttamente descritto, intenzionalmente o non, esonerando il vettore da ogni responsabilità verso il mittente;
– si impegna a manlevare e indennizzare il vettore da qualunque pretesa, spesa, multa, ammenda, penalità in genere e danno derivanti da quanto suindicato;
– si obbliga al pagamento di tutte le spese e costi relativi alla spedizione e dei costi sostenuti per l’eventuale restituzione del bene al mittente e/o per il suo magazzinaggio.
Il vettore ha il diritto, ma non l’obbligo, di verificare e di ispezionare senza alcuna limitazione ogni spedizione ed il suo contenuto con piena facoltà di apertura di plichi, buste e custodie in genere.
Il mittente esonera il vettore da qualunque responsabilità al riguardo.

B) Privilegio. Il vettore ha privilegio sul bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, da diritti doganali, da anticipi e/o da altri esborsi di qualunque natura comunque connessi al trasporto. Il vettore ha il diritto di trattenere e non consegnare i beni trasportati fino a quando tali crediti ed esborsi non siano stati pagati.

C) Limite di responsabilità.
Il vettore è responsabile per perdita o danni ai beni trasportati, solo in caso di colpa grave. In deroga all’art. 1696 c.c. la responsabilità del vettore è limitata alla cifra minore tra:
a) L. ….;
b) il valore della perdita o danneggiamento effettivi del bene;
c) il valore effettivo del bene, come appresso determinato, senza riferimento alla sua utilità commerciale o al suo valore particolare per il mittente.

D) Valore effettivo.
a) Il valore effettivo di un documento (intendendosi per tale ogni oggetto privo di valore commerciale trasportato in base al presente contratto) sarà accertato sulla base del costo di preparazione e di sostituzione o il costo ricostruzione applicabile al tempo e luogo della spedizione;
b) il valore effettivo di un pacco (intendendosi per tale ogni oggetto avente valore commerciale trasportato in base al presente contratto) sarà accertato sulla base del minore tra il costo di riparazione o di sostituzione o di rivendita e l’equo valore di mercato al tempo e luogo della spedizione. In nessun caso tale valore potrà eccedere il costo originale dell’oggetto effettivamente pagato dal mittente aumentato del 10%.

E) Esclusione dei danni indiretti.
Il vettore non sarà responsabile in nessun caso per danni e/o perdite diretti e/o indiretti di qualunque genere, comunque derivanti, indipendentemente dal fatto che il vettore fosse o meno a conoscenza che tali danni potevano essere causati, inclusi in tali danni e/o perdite non in modo tassativo ma in via puramente indicativa, perdita di guadagno, di utili, di avviamento o di clientela.

F) Responsabilità non assunte.
Il vettore farà il suo meglio per effettuare consegne tempestive e non sarà in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo, trasporto o consegna di qualunque spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi; non sarà responsabile per perdite, danni, errata o mancata consegna dovute a:
a) forza maggiore, eventi fortuiti;
b) comportamento, inadempimento od omissione del mittente, del destinatario, di chiunque abbia un interesse nella spedizione (inclusa la violazione di ogni termine e condizione qui stabiliti), di ogni altra parte diversa dal vettore, di qualunque autorità doganale o statale, di qualunque servizio postale, trasportatore o altra parte a cui una spedizione sia affidata dal vettore per trasporti a destinazioni non regolarmente servite dal vettore indipendentemente dal fatto che il mittente avesse richiesto o avesse conoscenza di tale consegna fatta a mezzo di una terza parte, con espressa deroga alle disposizioni degli artt. 1699 e 1700 c.c.;
c) natura della spedizione e/o di ciascun oggetto e/o dell’imballo, difetti, vizi, caratteristiche relative;
d) danni elettrici o magnetici, cancellature od altri danni di tale genere a immagini elettroniche o fotografiche o a registrazioni in qualunque forma.

G) Reclami.
In deroga all’art. 1698 c.c. ogni reclamo deve essere fatto per iscritto dal mittente e consegnato al vettore entro 15 giorni dalla data di accettazione della spedizione da parte del vettore. Tale termine è stabilito a pena di decadenza e oltre tale termine nessun reclamo potrà essere effettuato contro il vettore.
Nessun reclamo sarà preso in considerazione dal vettore prima che tutti i costi ed oneri di trasporto siano stati pagati. L’importo di qualunque reclamo non potrà essere dedotto dai costi e oneri di trasporto dovuti al vettore.

H) Oggetti non accettabili per il trasporto.
Il vettore non trasporterà denaro in qualunque valuta, oro, antichità, metalli preziosi, armi da fuoco, piante, droghe, tabacco, opere d’arte, pietre preziose, esplosivi, animali, beni deperibili, oggetti indecenti, osceni o pornografici, carboni e diamanti industriali, articoli soggetti alle restrizioni IATA, inclusi i materiali pericolosi o combustibili, beni il cui trasporto sia proibito dalla legge di ciascun paese da, a, o attraverso il quale la spedizione venga effettuata.
Il vettore non accetterà per il trasporto documenti o pacchi non in regola con la vigente legislazione in materia postale.
Non verranno inoltre accettate per il trasporto spedizioni che per termini di legge sono soggetti ad emissione di bolla di accompagnamento, qualora questa non accompagni la spedizione stessa.

Il mittente si impegna a rimborsare eventuali multe e/o penalità pagate dal vettore per contravvenzioni elevate dalle competenti autorità per violazione di leggi da parte del mittente stesso.

Il vettore Il mittente

…. ….

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