Viene eliminato, rispetto agli stranieri per i quali è richiesto il ricongiungimento, l’automatismo relativamente ad una serie di condanne che sono ostative rispetto all’ingresso nel territorio dello Stato. Per tali categorie di soggetti, la pericolosità è valutata con riferimento alla circostanze concrete (comprese eventuali condanne) riferite al singolo straniero interessato ed adeguatamente considerate e valutate nel provvedimento e nella sua motivazione. Pprevede che si tenga conto dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del soggiorno nonché dei legami con il Paese di origine anche nell’adozione del provvedimento di espulsione, limitatamente alle ipotesi di espulsione amministrativa per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno. Elimina l’automatismo relativo al divieto di reingresso nel territorio italiano che vige per gli stranieri espulsi, salvo speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. Pertanto, il ricongiungimento del familiare, già destinatario di un decreto di espulsione, non potrà essere negato esclusivamente per tale motivo, fermo restando, caso per caso, la valutazione di pericolosità dello straniero di cui si chiede il ricongiungimento per l’ordine pubblico e la sicurezza. Interviene sul requisito dell’idoneità dell’alloggio, prevedendo che esso possa essere soddisfatto non solo dalla rispondenza dell’alloggio ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica ma anche dalla idoneità igienico-sanitaria accertata dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio. Mira a consentire al familiare di minore ad entrare o a permanere sul territorio nazionale per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore. Disciplina le modalità di presentazione della richiesta di nulla osta al ricongiungimento e la procedura per il rilascio, Introduce nel nostro ordinamento, tra i motivi di diniego del ricongiungimento l’accertamento che il matrimonio ovvero l’adozione abbiano avuto luogo al solo fine di consentire allo straniero l’ingresso nel territorio dello Stato. Per il ricongiungimento familiare dei rifugiati non è richiesta la dimostrazione della disponibilità di un alloggio né dei requisiti economici richiesti negli altri casi, come del resto già previsto dalla disciplina vigente.
(Fonte: www.adnkronos.com)