Giudice di Pace di Roma, 25 ottobre 2001 n.26186 .

di | 25 Ottobre 2001

Sussistenza della responsabilità da manovra improvvisa, anche se non v'è stato contatto fisico tra i veicoli.

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.ssa Maria Giannelli, sez. VIII ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 49655 R.G. contenzioso dell'anno 2000

TRA

G.G.

Elettivamente domiciliato in Roma Via Caio Mario, 13 presso l'avv. Mauro Longo che lo rappresenta per mandato a margine dell'atto di citazione insieme all'avv. Barbara Morbinati

ATTORE

Contro

D.V.

CONVENUTO CONTUMACE

Contro

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA' SPA (di seguito RAS) elettivamente domiciliata in Roma, viale Carso 63 presso lo studio dell'avv. VMF che la rappresenta per mandato in calce all'atto di citazione passivo

CONVENUTA

E contro

D.V. elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso 63 presso lo studio dell'avv. VMF che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di chiamata di causa

TERZIO CHIAMATO

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazioni ritualmente e tempestivamente notificate ai convenuti, il Signor GG li citava per l'udienza del 2/10/2000 avanti a questo giudice.

Esponeva che il giorno 19/2/2000 alle ore 23 circa egli era alla guida della FIAT BRAVO targata xxxxxx di sua proprietà e percorreva via Olivella in Albano Laziale quando veniva a collisione con la Renault Twingo targata xxxxxx di proprietà e condotta da DV che ometteva di rispettare il segnale di STOP che regolava lo sbocco di vicolo della Maddalena in via Olivella; sosteneva l'attore che egli, nel tentativo di evitare la collisione, andava a urtare contro il muro posto nelle immediate vicinanze dell'incrocio, con conseguenti danni alla carrozzeria ed alla meccanica della vettura.

Chiedeva che il Giudice di Pace, "condannasse in solido tra loro i convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore, nella misura di lire 9.628.053 o in quella che risulterà provata in corso di giudizio o che risulterà di giustizia, oltre a una somma da liquidarsi equitativamente a titolo di fermo tecnico e di svalutazione commerciale, tutto con interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese, diritti ed onorari." In sede di conclusioni gli avvocati Mauro Longo e Barbara Morbinati si dichiaravano antistatari e chiedevano la distrazione delle spese di lite.

Si costituiva all'udienza del 5/10/2000 RAS con comparsa con la quale contestava la responsabilità del convenuto VD affermando che GG procedeva a forte velocità ed aveva sbandato colpendo il marciapiedi ed il muro a fianco della strada e che non vi era stata collisione tra le due vetture; chiedeva che il Giudice di Pace "in via principale accertasse la responsabilità dell'attore rigettando le domande tutte dallo stesso svolte nei confronti di Ras, con vittoria di spese, diritti e onorari; in vi a subordinata nel caso di accertamento di responsabilità concorsuale a carico dell'assicurato Ras, determinasse l'entità del risarcimento in relazione al grado di responsabilità e ai danni effettivamente patiti ed accertati, sempre con vittoria di spese di lite". Dichiarata la contumacia di DV, integrato il contraddittorio nei confronti del Signor DV, proprietario della vettura che si costituiva all'udienza del 15/2/2001, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sentite le parti, acquisita la documentazione, ammesse ed esperite le prove, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione dopo lo scambio di note all'udienza del 5/10/2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla ricostruzione dell'incidente, il verbale dei carabinieri intervenuti dopo l'incidente e le dichiarazioni delle parti e dei testi hanno permesso di accertare alcuni fatti che non sono contestati.

La vettura condotta dall'attore percorreva via Olivella in direzione Albano quando all'altezza del numero civico 111, dal vicolo Maddalena, gravato da segnale di stop, usciva la vettura del convenuto DV che impegnava l'incrocio e si fermava in mezzo allo stesso con l'intento di immettersi in via Olivella, direzione Albano; il GG, visto l'ostacolo, frenava, passava sulla corsia opposta, sbandava e andava a fermarsi con violenza contro un marciapiedi e poi un muro, senza che tra le due vetture vi fosse contatto.

Nella zona del sinistro erano in corso lavori stradali, segnalati, ed era in vigore il limite di velocità di 50 Km ora per i veicoli che percorrono via Olivella; poco prima dell'incrocio in cui è avvenuto il sinistro c'è una curva che impedisce di vedere l'incrocio stesso. (vedi verbale carabinieri).

Le parti contestano le rispettive responsabilità e precisamente: l'attore sostiene che il DV sia uscito da vicolo Maddalena senza rispettare lo Stop, causando così il sinistro mentre i convenuti sostengono che GG procedesse a velocità eccessiva senza rispettare il limite di velocità di 50 Km/ora rendendosi quindi responsabile della perdita di controllo della sua vettura.

I testi sentiti hanno reso dichiarazioni che si contraddicono in parte ma non del tutto. I due testi di parte attrice, trasportati dal GG, hanno dichiarato: " ci siamo trovati una macchina sulla strada, ferma nella nostra stessa direzione di marcia; il conducente ha cercato di evitarla ed è finito contro un muretto;" e ancora " ho visto l'auto già davanti a noi (non ha visto se si è fermata allo stop)…..ricordo che andavamo a velocità moderata.." e: " ho visto sbucare da una strada a sinistra rispetto alla nostra direzione di marcia una Twingo e fermarsi davanti a noi sulla nostra traiettoria in mezzo alla strada….si era fermata di traverso…..Andavamo a velocità moderata, circa 70 Km ora……" mentre il teste di parte convenuta ha affermato: " è vero (si arrestava al segnale di Stop)…..abbiamo guardato prima a sinistra e poi a destra dove la visibilità è meno buona perché c'è una curva……io personalmente ho controllato a destra e ho dato l'OK al Viterbini….e appena ci siamo immessi in via Olivella ho visto con la coda dell'occhio delle luci….l'auto del GG ci è passata dietro dopo aver frenato e sbandando ha urtato il muretto; …..il Galieti andava forte e lui stesso mi disse, quando gli contestai la velocità di 150 Km/ora, che andava circa a 100 km all'ora."

Non è provato in modo univoco che il DV non si sia fermato allo STOP avendolo affermato con certezza solo un teste, e non è provato che il GG avesse rispettato i limiti di velocità imposti in luogo, avendo perfino una delle sue trasportate affermato che andavo a circa 70 Km/ora.

La circostanza che non vi sia stato impatto tra le vetture non rileva, ai fini della ricerca della responsabilità del sinistro di cui si discute, perché è evidente che se il DV si è parato all'improvviso davanti al GG (anche dopo essersi fermato allo Stop) bloccandogli la strada, deve essere ritenuto responsabile della manovra conseguente, posta in essere per evitarlo; d'altra parte se il GG, come sembra, procedeva ad una velocità superiore al quella imposta dallo stato dei luoghi (curva, lavori in corso, incrocio, limite dei 50 Km/ora) la sua perdita di controllo del veicolo non può imputarsi in via esclusiva al comportamento di guida del DV.

Si deve concludere che ciascuno dei due conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il sinistro di cui si discute e che entrambi debbano essere ritenuti responsabili, al 50%, dei danni causati alla vettura dell'attore, il DV per essersi fermato imprudentemente in mezzo alla carreggiata, non liberandola prontamente, il GG per aver trascurato tutte le cautele che debbono essere poste in essere in vicinanza di un incrocio e di lavori in corso specie provenendo da una curva che impedisce la visuale dell'incrocio.

Passando alla valutazione dei danni, le fotografie agli atti e la descrizione dei danni verbalizzate dai Carabinieri, intervenuti, fanno ritenere che questi si possano quantificare in complessive lire 8.000.000 esclusa l'IVA in mancanza di prova delle avvenute riparazioni (il Galieti ha dichiarato di aver fatto riparare la vettura e non ha prodotto le relative fatture); per gli stessi motivi non può essere riconosciuta la svalutazione commerciale, specie in mancanza di notizie certe sull'anno di immatricolazione della vettura; né si può riconoscere il fermo tecnico se non si ha la certezza che la vettura sia stata o verrà riparata, potendo bene il Galieti venderla nello stato in cui è, senza dover quindi soffrire tale pregiudizio. L'importo indicato è accertato in via equitativa ed al valore attuale; sullo stesso spettano altresì gli interessi legali del 5% decorrenti dal giorno del sinistro e da ritenersi assorbenti del danno da svalutazione.

Pertanto i convenuti vanno condannati in solido a pagare a favore dell'attore (…omissis …)

Roma, 25 ottobre 2001

Pubblicata con deposito in cancelleria il 25 ottobre 2001

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