Il Giudice di Pace Milano, con sentenza 01.02.2001, si schiera dalla parte degli automobilisti, ribadendo il principio secondo cui il telelaser non è conforme a quanto stabilito dall’Art 345 del Reg. C.d.S., che espressamente prevede la necessità di stabilire “la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile”.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZ. IV – R.G.N. 41241/00
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Avv. Vito Dattolico nella causa avente ad oggetto: Opposizione a Sanzione Amministrativa – Verbale P.M. Milano N. 3267195-1 del 14.9.2000
Promossa da *******
elett.te dom. presso lo studio degli Avv.ti Emilio Sani e Riccardo Zingale che la rapp.no e dif per mandato a margine dell’atto introduttivo
CONTRO
COMUNE DI MILANO – in persona del Sindaco pro-tempore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 24.11.81 n. 689 il Signor ******* ha eccepito il fondamento del verbale in epigrafe, dove veniva contestato il superamento del limite di velocità violando l’art. 142/9 comma “D” Lgs 285/92, velocità consentita Km/h 50, velocità rilevata Km/h 123, velocità effettiva Km/h 116, eccedenza pari a Km. 066, con una rilevazione effettuata tramite apparecchiatura “Telelaser LTI 20-20” posizionato ad una distanza di mt. 480,4. Veniva ritirato il documento di guida per l’inoltro alla Prefettura ed ammesso il pagamento in misura ridotta di L. 606.600.
Nessuno compariva per il Comune mentre per il ricorrente presenziava il legale del ricorrente con procura speciale.
IN DIRITTO
L’Art. 142 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce che “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal Regolamento”. Ne consegue che Le risultanze di attrezzature omologate costituiscono fonte di prova, purché siano conformi a quanto disposto dal Regolamento.
Ed in proposito l’art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, comma 1 stabilisce che “Le apparecchiature destinate a controllare “l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in “modo tale da raggiungere detto scopo, fissando la velocità del “veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, “tutelando la riservatezza dell’utente”.
Sicché viene richiesto che sia fissata la velocità del veicolo cui è contestata l’infrazione “in modo chiaro ed accertabile”.
Ebbene, perché sia contestata l’infrazione in modo chiaro ed accertabile lo strumento deve essere in grado di rilevare la targa dell’automezzo sul quale compie la rilevazione, o, a tutto voler concedere, deve perlomeno consentire una semplice individuazione dello stesso.
Ma ciò non è accaduto nel caso di specie.
La velocità è stata rilevata con uno strumento denominato “Telelaser LTI 20-20”, che stabilisce in un margine ridottissimo di tempo (meno di un secondo) la velocità di marcia del veicolo investito dal suo raggio, ma che (non avendo rilevatori fotografici) non è in grado di identificare l’autovettura della quale sta misurando la velocità. Tant’è che lo scontrino rilasciato dal telelaser indica solo la velocità che ha registrato, ma il tipo di autovettura e il numero di targa sono inseriti manualmente dall’agente accertatore.
Con il telelaser gli agenti agiscono in coppia: uno punta lo strumento verso l’auto in corsa, che viene ingrandita due volte dal mirino ottico. La velocità appare su un piccolo display, e questo dato rimane in evidenza solo fino al prossimo veicolo da segnalare.
L’altro agente, al quale il primo ha comunicato a voce la velocità rilevata, legge e prende nota del numero di targa dell’auto in corsa.
L’automobilista fermato potrà eventualmente sincerarsi della sola velocità che appare sul display, ma non vi sarà mai la totale certezza che la velocità rilevata dallo strumento corrisponda effettivamente a quella della sua vettura e, non invece, a quella di un altra.
In particolare la semplice individuazione del veicolo investito dal raggio non poteva che essere del tutto approssimativa ed aleatoria, in quanto gli agenti accertatori avevano di fronte, a 500 metri di distanza, una notevole quantità di macchine, mentre detta auto era comparsa all’improvviso dopo una curva e si affiancava e sovrapponeva sulle tre corsie di marcia.
Gli agenti potevano al più prendere atto, che uno dei veicoli aveva superato il limite di velocità e, quindi, ipotizzare, quale esso fosse, in base a indizi e percezioni privi di ogni certezza e possibilità di riscontro.
Ma non era affatto possibile stabilire con certezza a quale dei veicoli fosse addebitabile l’infrazione, in mancanza di una fotografia. L’accertamento nella specie contestato è, dunque, avvenuto in palese contrasto con il citato art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che come si è detto richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocità.
Del resto è stato recentemente giudicato che il telelaser e uno strumento intrinsecamente non idoneo a verificare con certezza la velocità delle automobili in corsa’ perché non permette di associare in modo accertabile e verificabile la velocità apparsa sul display con un dato veicolo. L’art. 345 del Regolamento del Codice della Strada richiede, invece, un riscontro chiaro ed accertabile della velocità e cioè oggettivo, corrispondente a requisiti di esattezza scientifica, così da eliminare o, quanto meno ridurre al minimo il rischio del cosiddetto errore umano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L’accertamento compiuto nella specie si appalesa illegittimo.
Infatti, benché il telelaser sia stato omologato, tale omologazione non pare legittima e, comunque, l’utilizzo concreto dì tale apparecchio nella specifica fattispecie, in relazione al luogo e al tempo dell’accertamento, non è risultato conforme ai principi stabiliti dall’art. 345 del D.P.R. 495/1992.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciandosi sulla domanda, ogni altra istanza e deduzione respinta, così
DECIDE
Accoglie il ricorso ed annulla il verbale di contestazione N. 3267195-1 elevato in data 14.9.2000 dalla Polizia Municipale di Milano, Reparto Gratosoglio, contestato in data 14.9.2000. In ragione della particolare materia del contendere oggetto nella giurisprudenza di merito di difformi decisioni, compensa tra le parti le spese di causa.
Milano, lì 31.1.2001
Il Giudice di Pace
(Avv Vito Dattolico)