Illegittime le infrazioni rilevate automaticamente a mezzo Autostop K20.

di | 3 Gennaio 2005
Il Giudice di Pace di Perugia, Con la sentenza n. 16 del 3 gennaio 2005, ha ribadito la illegittimità dell’accertamento d’infrazioni al Codice della Strada rilevate a mezzo AUTOSTOP K20, in particolare, ha ritenuto annullabile il verbale opposto, in quanto la regolamentazione del traffico con impianto semaforico dotato di apparecchiatura fotografica di rilevamento delle infrazioni, non può essere delegato solo a detta apparecchiatura, ma quest’ultima può essere legittimamente impiegata unicamente in presenza di un operatore di polizia municipale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 5462 dell’anno 2001

tra

D.M. rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Duranti presso il cui studio in Perugia – via Bartolo n. 43/F, è elettivamente domiciliato giusta delega a margine del ricorso introduttivo

ricorrente

e

COMUNE P. in persona del sindaco pro tempore

resistente

Oggetto: opposizione ex art. 22 Legge 689/1981.

Conclusioni delle parti:

per il ricorrente: accoglimento dell’opposizione;

per il Comune resistente: rigetto dell’opposizione.

FATTO E DIRITTO

I Vigili della Polizia Municipale di Perugia, presa visione delle prove fotografiche e del processo verbale di attivazione dell’apparecchiatura AUTOSTOP (mod. K20 serie 1004), depositati agli atti d’ufficio, accertavano che il giorno 12/10/2001 alle ore 10,50 in Perugia – via Pellini intersezione con via F. D. – il conducente dell’autovettura Volkswagen targata (…) proveniente da via P. Pellini superava il semaforo all’intersezione con via F. Di Lorenzo mentre lo stesso proiettava la luce rossa.

Pertanto, redigevano verbale n. 40558/2001, che veniva notificato il 7 dicembre successivo per violazione dell’art. 146, comma 3, del C. della S..

Avverso tale verbale veniva proposta opposizione dal D.M. per i seguenti motivi:

1. L’apparecchiatura AUTOSTOP K20 non è assolutamente individuabile in quanto non è stato indicato il numero di matricola, unico elemento indispensabile a tale scopo e non è stato indicato l’operatore di polizia municipale addetto al controllo dell’apparecchiatura suddetta;

2. Mancata previsione legislativa dell’accertamento della violazione di cui all’art. 146, comma 3, C. della S. per mezzo di apparecchiature fotografiche.

L’opposizione è fondata e merita accoglimento.

Con Circolare n. 51/04 del 25/6/2004, il Ministero dell’Interno ha precisato che “i verbali di accertamento della violazione prevista dall’art. 146, comma 3 del C. della S. effettuati in modalità automatica (e cioé senza la presenza dell’organo accertatore) prima del 18/3/2004 per i quali sia stato presentato ricorso, siano da archiviare. Ciò in quanto le apparecchiature utilizzate non erano debitamente omologate. L’art. 45 del C. della S. e l’art. 192 del Regolamento di attuazione prescrivono, infatti, che l’uso delle apparecchiature atte alla rilevazione automatica delle infrazioni sia condizionato alla preventiva omologazione ed approvazione da parte dei competenti uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne attestano la rispondenza alle prescrizioni stabilite nel Regolamento e ne approvano il prototipo. Inoltre, l’utilizzazione deve avvenire osservando le specifiche modalità di impiego determinate nel provvedimento di omologazione.

L’annullabilità dei verbali trova ulteriore conferma nella circostanza che i dispositivi in uso prima del 18/3/2004 erano omologati solo per essere utilizzati come strumenti di ausilio per l’organo accertatore, consentendo una più agevole identificazione dei trasgressori mediante chiara lettura e conseguente trascrizione delle targhe dei veicoli che erano serviti a commettere le violazioni”.

Sulle considerazioni effettuate da detta circolare e dalla cospicua giurisprudenza che ha sostenuto l’insufficienza della documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 146, comma 3, del C. della S. (tra le tante – Giudice Pace di Teano del 14/2/2001, Giudice di Pace di Casamassima del 1/6/2002 e Giudice di Pace di Taranto del 15/7/2004) l’opposizione, come si è detto, deve essere accolta.

Sussistono giusti motivi per addivenire alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Perugia, avv. Antonio Taviano, definitivamente pronunciando così dispone:

1. accoglie l’opposizione ed annulla il provvedimento impugnato;

2. nulla per le spese.

Così deciso in Perugia il 15/11/2004.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2005.

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