Impignorabilità del trattamento minimo o della pensione sociale

di | 19 Marzo 2004

Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 19 marzo 2004 ha stabilito che “In mancanza di apposita disposizione legislativa la parte assolutamnente impignorabile della pensione va individuata nell’ammontare del del c.d. trattamento minimo mensile o pensione sociale.”

TRIBUNALE DI TERAMO
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.03.04; letti gli atti ed i documenti relativi alla presente proceduta esecutiva, avente nr. 5/03 R.G.E.;
vista la nota spese;
vista la richiesta formulata dal debitore in udienza;
dato atto della positiva dichiarazione del terzo;

LIQUIDA

Le spese e competenze della presente procedura in complessivi …..omissis….
Visto l’art. 553 c.p.c.

ASSEGNA

In pagamento al creditore procedente C. s.r.l., salvo esazione, la somma complessivamente trattenuta dal terzo fino al corrente mese di marzo 2004, non chè ilo quinto di tutte le somme, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e detratta la quota assolutamente impignorabile pari alla pensione sociale e con esclusione di quelle volontarie (cessione del quinto e simili), dovute per prestazioni previdenziali, indennità o altro titolo, periodiche e non, a partire dal mese di aprile 2004 dal terzo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al debitore sig. V.B., sino alla concorrenza del complessivo credito di € 10.053,70 di cui all’atto di precetto oltre interessi dal 23.07.1991 al saldo nella misura legale da calcolare sulla sorte capitale pari ad € 3.703,21 le spese legali come sopra liquidate le spese di registrazione del presente provvedimento e le successive occorrende;

DICHIARA

Il terzo pignorato libero da ogni obbligo, per quanto riguarda le somme che verserà dietro rilascio di quietanza da parte del creditore procedente;
dichiara estinta la presente procedura ed autorizza il ritiro dei titoli dopo la registrazione.
Teramo, 19.03.04
IL G.E.
Dott.ssa Patrizia Carota

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