Insidia stradale e concorso colposo del dannaggiato.

di | 28 Maggio 2003
Il comportamento colposo del soggetto danneggiato che non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, viene disciplinato dall'art. 1227, c.1, c.c.. In tale ipotesi, il risarcimento spettante è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate

Giudice di Pace di Civitavecchia, sentenza del 28/05/2003.

FATTO

Con atto notificato il 18/09/2002 il sig. Roberto Cxxxxxxx ha convenuto in giudizio il Comune di Civitavecchia per sentirlo dichiarare responsabile del sin-stro avvenuto l'11/04/2002 in Civitavecchia, Via Don Milani, direzione nord – sud, nella misura di €. 920,00# per danni alla moto ed €. 1.440,00 per il danno fisico (solo invalidità temporanea), con gli interessi e rivalutazione dalla domanda e vittoria di spese.

Allegava il Cxxxxxxx che il giorno 11/04/2002, alla guida della propria moto Suzuki Burgman 400 tg. AZ 39485, percorreva Via don Milani, direzione nord – sud, allorquando, giunto al termine della strada, all'altezza del civico 1, cadeva a causa di uno scavo posto sul manto stradale, ricoperto di terriccio, che determinava un avvallamento del piano stradale, provocandosi danni alla moto per €. 920,00 e danni fisici per €. 1.440,00 pari all'invalidità temporanea.

Deduceva, inoltre, che la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune convenuto per non avere adeguatamente coperto lo scavo e per non avere in alcun modo posto segnali di pericolo e/o transenne.

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto che contestava la domanda, deducendo l'insussistenza dell'insidia stradale, difettando il requisito della non visibilità del pericolo, considerate l'ampiezza del “taglio trasversale” posto in essere dai tecnici comunali sul tratto rettilineo del manto stradale di Via don Milani e le condizioni di estrema visibilità che sussistevano alle h. 15,40 del giorno 11 aprile 2002.

All'udienza di prima comparizione, stante la contumacia del Comune – costituitosi in prosieguo – veniva ammessa, ai sensi dell'art. 320 c.p.c, la pro-va articolata dall'attore, successivamente veniva depositato il preventivo dei danni alla moto e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c, l'ordinanza sindacale rego-lante la circolazione di Via don Milani e la planimetria relativa.

Terminata l'istruttoria, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti, come da verbale, e la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che i testi escussi hanno riferito che sul tratto di Via Don Milani all'altezza del civico 1, ove è avvenuto il sinistro, l'11/04/2002, vi era un avvallamento coperto da terriccio, più alto rispetto al manto stradale, (testi Di Felice e Moretti) a causa di lavori effettuati dai tecnici co-munali. Inoltre è stato accertato che le condizioni di tempo e di visibilità erano buone e che l'attore abita nella stessa via don Milani a circa 500 metri dal civico 1. Il teste Spuri, infine, ha riferito di avere visto cadere l'at-tore, di averlo soccorso e di essersi allontanato dal teatro dell'incidente al sopraggiungere della Polizia Municipale.

Il Comune, proprietario della strada, non ha provato di avere posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare i pericoli alla circolazione.

In presenza della descritta situazione di fatto può affermarsi che proprio il terriccio posto a copertura dell'avvallamento, non segnalato, più che l'av-vallamento in quanto tale, ha fatto perdere aderenza alla moto, costituendo l'insidia alla circolazione che ha provocato il sinistro per cui è causa, tan-to più che dalla documentazione fotografica in atti si ricava anche l'ampia visibilità di tutta la strada, e, quindi, anche dell’avvallamento ricoperto.

Sussiste, pertanto, la responsabilità colposa del Comune convenuto per non avere adeguatamente posto in essere i rimedi necessari ad evitare l'in-sidia alla circolazione.

Tale responsabilità trova fondamento nella clausola generale di cui all'art. 2043 c.c..

In corso di causa è stato anche accertato che l'attore abita nella stessa Via don Milani per cui era a conoscenza dello stato dei luoghi, circostanza non smentita.

Inoltre dalla planimetria in atti e dalla ordinanza comunale in atti è agevole desumere che la circolazione su detta via, ad andamento rettilineo, è regolata in modo puntuale e che su di essa vi sono vari limiti, imposti anche dalla presenza di una scuola, fra cui quello di velocità a 30 km. orari.

L'attore, pertanto, proprio perchè a conoscenza dello stato dei luoghi, a maggior ragione avrebbe dovuto adeguare la condotta di guida alle ridotte condizioni di fruibilità della strada, tanto più che il dissesto stradale, ubicato all’altezza del civico n. 1 di Via Don Milani, come affermato dalla difesa con-venuta e dichiarato dai testi, era posto “poco prima del segnale stradale di STOP” sito al punto d'intersezione con la Via A. Montanucci”, come riscon-trato anche dalla planimetria in atti.

Nulla è stato provato in proposito.

Non avere tenuto questo comportamento viene valutato come violazione dell'art. 1227 1° comma c.c., per il quale “ Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Infatti, quando il comportamento colposo del soggetto danneggiato non sia stato tale da interrompere il nesso di causalità tra il fatto del terzo e l'evento dannoso, ma abbia solo concorso nella produzione dell'evento, come nel caso in esame, la fattispecie è regolata dall'art. 1227, c.1, c.c., che afferma il principio secondo cui il danno che taluno arreca a sé medesimo non può essere posto a carico dell'autore della causa concorrente (Cass. 28 marzo 1997, n. 2763).

Pertanto, “una volta recuperata all'insidia stradale la sola funzione di figura sintomatica della colpa della p.a. riportando la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c. ed una volta riconosciuto all'art. 1227, c. 1 c.c., la funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l'efficienza causale del fatto colposo del leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento (causalità giuridica), ne deriva che ben può concorrere nella produzione del danno all'utente stradale sia il fatto colposo della p.a., poi-ché la specifica anomalia stradale, rivestendo i caratteri dell'insidia, si presume, colposa, sia il fatto colposo del leso, che abbia avuto carattere ef-ficiente dell'evento dannoso, determinando – in buona sostanza – un concorso di cause”. (Cass. Civ., Sez. III, 03-12-2002, n. 17152).

Né può tacersi che nell’ipotesi di fatto colposo del creditore che abbia con-corso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) “il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, di quegli)…” (Cass. civ., sez. III, 26-02-2003, n. 2868). Le prospettazioni della P.A. convenuta soddisfano a parere di questo Giudice, detta esigenza.

Per quanto precede, quindi, può ritenersi che l'apporto causale dell'attore al verificarsi dell'evento per cui è causa, sia equitativamente valutabile nella misura del 30%.

La domanda, pertanto, viene accolta nei limiti anzi detti.

L'attore ha provato un danno alla moto di circa €. 1.000,00# producendo due preventivi uno di €.920,00# e l’altro di €. 1.091,00# non contestati dall'amministrazione convenuta.

Nella sostanziale concordanza dei documenti prodotti ed in assenza di prova contraria, può ritenersi provato un danno alla moto di €. 920,00#.

L’attore, inoltre, ha provato un danno da invalidità temporanea, riscontrabile dalla documentazione medica in atti, per le lesioni procuratesi a seguito della caduta di €. 1.401,00#, anch'esso non contestato.

L'attore ha altresì precisato di avere chiesto soltanto il danno per inabilità temporanea totale e parziale nella misura risultante dai certificati prodotti, per cui ritenendosi i giorni d’invalidità compatibili con il tempo necessario alla guarigione e liquidandosi tale voce di danno sulla base d’indennità prefissate, per economia di giudizio non si è disposta la C.T.U.. Nulla essendo stato argomentato e provato in contrario, il danno da invalidità temporanea appare provato e la richiesta di €. 1.121,00 misura appare congrua in relazione alle lesioni.

Per quanto riguarda la domanda di liquidazione del danno morale si osserva che per tale titolo nulla è dovuto, perché l’attore nulla ha argomentato e provato, né per quanto riguarda gli aspetti civilistici riferibili al patimento sofferto a causa della caduta e alle conseguenze della forzata inabilità, né per quanto riguarda gli aspetti di carattere penale come conseguenza di reato, non essendo stata allegata neppure quale sia la fattispecie riconducibile al reato, né individuato chi lo avrebbe commesso, identicicazione, tanto più necessaria, essendo convenuta la P.A. e la responsabilità penale personale.

Il danno patito dall'attore, pertanto, ammonta a complessivi €. 2.041,00#.

Detto importo va ridotto del 30% in applicazione dell'art. 1227 1° comma c.c. per cui all'attore va liquidata la minor somma di €. 1.428,70#, con gli interessi dall'evento al soddisfo. Nulla per rivalutazione, in quanto ricompresa negli interessi, essendo il sinistro dell’11/04/2002.

Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in parziale accoglimento della domanda dichiara il Comune di Civitavecchia responsabile del sinistro avvenuto l'11/04/2002, con apporto causale dell'attore nella produzione dell'evento nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 1227 1° comma c.c..

Condanna il Comune di Civitavecchia, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento del danno nella misura di €.1.428,70#, con gli interessi dall'evento al soddisfo.

Condanna il Comune di Civitavecchia al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nella misura di €. 1.100,50#, di cui 182,00#, per spese e €. 835,00# per diritti ed onorario di praticante avvocato, che compensa fra le parti nella misura del 30% oltre CPA ed IVA.
Così deciso in Civitavecchia addì 28/05/2003.
Il Cancelliere
Il Giudice di Pace Avv. Pietro Mori

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