Giudice di Pace di Asola sentenza 13 maggio 2005.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di ASOLA Dott. Marco Morselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/C/05 del R.G. Affari Contenziosi, promossa
DA
– XXXXXXX snc, corrente in. Carbonara di Po (MN), Strada Prov, Ferrarese n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, XXXXX;
RICORRENTE
CONTRO
– COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PIUBEGA (MN).
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a verbale di accertamento d’infrazione al Codice della Strada.
CONCLUSIONI
– Parte ricorrente: chiede, previa sospensione dell’impugnato provvedimento, l’annullamento dello stesso. In subordine: il pagamento della sanzione in misura pari al minimo edittale.
– Parte resistente: Si chiede la conferma del verbale in quanto legittimamente emesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23 marzo 2005, la società odierna ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale d’infrazione, n, 1221/V/04 elevato dal Comando di Polizia Locale di Piubega per violazione dell’art. 142, comma 8 del c.d.s poiché, in data 18 novembre 2004, alle ore 14.51, in Via Roma, nel Comune di Piubega il conducente del veicolo targato BZ xxx DT superava il limite di velocità stabilito per la categoria di veicolo di oltre IO km,,h e non oltre 40 km/h:… velocità accertata krn/h 83, consentita Io vh 50, superata kna/h 28 (considerata la tolleranza del 5%). La suddetta violazione determina la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida. Il Giudice di Pace non concedeva la sospensione del provvedimento impugnato, così come richiesta dalla ricorrente, in. quanto la stessa è conseguenza diretta ed immediata dell’opposizione al verbale d’infrazione, come sì evince dal dettato di cui all’art. 203 c.d.s., nonché dal tenore del medesimo verbale che, per essere stata proposta opposizione, non acquisisce di per sé efficacia di titolo esecutivo. All’udienza del 13 maggio 2005, fissata dal Giudice per la comparizione delle parti, si. presentava l’Avv. Cosimo Marruso, quale delegato del legale rappresentante della ditta ricorrente, mentre nessuno compariva per il Comando resistente, il quale, d’altro canto, aveva provveduto a trasmettere le proprie deduzioni, evidenziando come la causa della mancata contestazione immediata consistesse nel fatto che il tratto di strada, sulla quale veniva effettuato il rilevamento rientra tra quelli – individuati dal Prefetto di Mantova con decreto n..8704/2002 – sui quali non è ammesso il fermo di un veicolo, se reca pregiudizio alla sicurezza della circolazione, giusta il disposto di cui all’art. 4, L. 168/2002. Parte ricorrente insisteva come in ricorso per l’annullamento del verbale, rilevando la mancanza della contestazione immediata, pur in assenza di condizioni che la potessero legittimare, altresì evidenziando, ex ceteris, come non fosse dato evincere dal verbale – ove si faceva riferimento genericamente a Via Roma, senza indicazione dì numero civico – se la rilevazione dell’infrazione fosse effettivamente avvenuta nel tratto di strada individuato nel citato decreto prefettizio. Al termine della discussione, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito, il Giudice di Pace emetteva il seguente dispositivo, dandone lettura in udienza: “Ogni diversa istanza eccezione e deduzione reietta, visto l’art. 23 L24/11/1981 n.689; ACCOGLIE l’opposizione avanzata da XXXXX snc con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio il 23 marzo 2005. ANNULLA il verbale d’infrazione n. 1221/V’04 elevato dal Comando di Polizia Locale di Piubega in seguito ad accertamento del 18 novembre 2004,con il quale si intimava a XXXXXX snc di pagare la complessiva somma di Euro 147,55 a titolo di sanzione amministrativa. Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato, nel caso di specie, che l’art. 383 – reg. es. ed att. del c.d.s. – prevede che il verbale di contestazione contenga, tra gli altri elementi, la sommaria esposizione del fatto nonché la citazione della norma violata. Costante giurisprudenza ha ampliato tale disposizione ritenendo che il verbale debba contenere l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, motivi che, con ogni evidenza, devono precisamente e chiaramente indicare, le ragioni della materiale (e non astratta impossibilità di contestazione. Ai sensi della novella di cui all’art. 4 della L.168/2002 – Disposizioni per garantire la sicurezza nella circolazione stradale – va poi evidenziato che l’emanazione del citato decreto prefettizio, prima che condizione legittimante la mancanza della contestazione immediata, costituisce, anzitutto, presupposto indefettibile della possibilità stessa di utilizzare o installare dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico. In particolare, detta possibilità – giusta il ridetto disposto normativo – sussiste solamente per le autostrade, le strade extraurbane principali ovvero le e strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento – anche su singoli tratti di esse – purchè individuati con apposito decreto del Prefetto. Effettivamente, nel caso di specie, dal tenore dell’impugnato verbale non è dato evincere la coincidenza del punto in cui è stata accertata la violazione con il tratto di strada individuato nel citato decreto prefettizio, atteso che il medesimo provvede ad identificare – e ciò conforme il disposto di cui alla citata norma di legge – un ben preciso tratto di strada sulla S.P. Asolana, all’uopo delimitandone la chilometrica, mentre la Polizia Locale di Piubega accertava che l’infrazione veniva rilevata su tratto di strada genericamente indicato come Via Roma.
*****
Pertanto l’impugnato provvedimento deve essere ritenuto illegittimo e, conseguentemente, annullato. In ordine alle spese di giudizio, infine, si ritiene comunque conforme a giustizia disporne la totale compensazione.
P Q M.
Il Giudice di Pace, ogni diversa istanza eccezione e deduzione reietta;
visto l’art.23 L. 2 4/ 11/ 1981 n. 689;
– ACCOGLIE l’opposizione avanzata da XXXXXXX snc con ricorso depositato nella Cancelleria di questo ufficio il 23 marzo 2005.
– ANNULLA il verbale d’infrazione n. 12211/V/04 elevato dal Comando diPolizia Locale di Piubega in seguito ad accertamento del 18 novembre 2004,con il quale si intimava a XXXXXX snc di pagare la complessiva somma di Euro 147,55 a titolo di sanzione amministrativa.
Spese compensate.
Così deciso in Asola, il 13 maggio 2005.
Il Giudice di Pace
Dott. Marco Morselli