Titolo II
Delle successioni legittime
Art. 565. Categorie dei successibili. (1)
Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
(1) Articolo così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Capo I
Della successione dei parenti
Art. 566. Successione dei figli. (1)
Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 76, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 567. Successione dei figli adottivi. (1)
Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.
(1) Rubrica così sostituita dall’art. 77, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 568. Successione dei genitori.
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
Art. 569. Successione degli ascendenti.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.
Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.
Art. 570. Successione dei fratelli e delle sorelle.
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.
Art. 571. Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.
Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.
Art. 572. Successione di altri parenti.
Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.
Art. 573. Successione dei figli nati fuori del matrimonio. (1)
Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 574. (1) [Concorso di figli naturali e legittimi.
I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.
I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 575. (1) [Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.
Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 576. (1) [Successione dei soli figli naturali.
In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 577. Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore. (1)
Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Art. 578. Successione dei genitori al figlio naturale. (1)
(…………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 579.
Concorso del coniuge e dei genitori. (1)
(…………..)
(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 580. Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. (1)
Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. (2)
I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Capo II
Della successione del coniuge
Art. 581. Concorso del coniuge con i figli.
Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 582. Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. (1)
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(1) Comma così modificato dall’art. 81, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 583. Successione del solo coniuge. (1)
In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.
(1) Articolo così modificato dall’art. 82, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Art. 584. Successione del coniuge putativo.
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.
Art. 585. Successione del coniuge separato.
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.
Capo III
Della successione dello Stato
Art. 586. Acquisto dei beni da parte dello Stato.
In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.