Cass. Civ., sez. II, 11 aprile 2006, n. 8457
Fatto e diritto
Il Giudice di Pace di Castelvetrano, con sentenza n. 60/02 ha accolto l’opposizione proposta da L. F. avverso il verbale n. ATX00002627 della Polizia Stradale di Trapani in data 11.5.01, notificato i1 31.10.01, con cui gli veniva gli contestata la violazione dell’art 142/8 del C.d.S. e gli veniva ingiunto di pagare la somma di £. 295.430, dì cui £. 41.400 per spese di notifica, pari a Euro 158,58, ed ha annullato il provvedimento impugnato.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l’Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, in persona del Prefetto, per violazione e falsa applicazione degli artt. 142, commi 6 e 8, 200 e 201 C.d.S. e dell’art. 384 relativo Reg.to, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cpc., rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che, in base all’art. 384 Reg. al C.d.S., l’impossibilità della contestazione immediata e presunta ex lege e nessun margine di apprezzamento sussiste al riguardo in sede di giurisdizione.
Il ricorso è infondato.
L’esemplificazione dell’art. 384 1ett.e) Reg.to al C.d.S. non significa che, ogni qualvolta che sia riportato in verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto; la dizione dell’art. 383 lett. e) del menzionato regolamento indica un criterio di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata, ma non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati; non vi è, quindi, una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata ed è quanto la sentenza ha ritenuto, affermando che le circostanze di fatto emergenti, quali le caratteristiche dell’apparecchio utilizzato (autovelox 104/C2), lo stato dei luoghi e la velocità tenuta dal autoveicolo, avrebbero consentito agli agenti di regolarsi diversamente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma addì 10.2.06.
Depositata in Cancelleria l’11 aprile 2006.