Giudice di Pace di Roma, 5 marzo 2002 n. 7711.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Francesco Dinatale sez. 2° ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 40247 R.G. contenzioso dell'anno 01 e posta in decisione il 27/02/2002
TRA
A.R. elettivamente domiciliato in Roma Via Caio Mario, 13 presso l'avv. Barbara Morbinati e Mauro Longo che lo rappresenta con mandato margine ricorso
Ricorrente
e
Comune di Roma in persona del Sindaco p.t.
Resistente contumace
OGGETTO: Opposizione sanzione amm.va conclusioni come su atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 02 luglio 2001 A.R. proponeva opposizione ex art. 23 L.689/81 contro il verbale di accertamento n. xxxxxxx del xxxxxx della Polizia Municipale del Comune di Roma, notificato il 4/6/01, per la violazione dell'art. 41/11 del CdS, chiedendone l'annullamento per mancata sottoscrizione del VAV ed altro. Instaurato il contraddittorio, il Comune di Roma non si costituiva benché ritualmente citato il 10/09/01.
All'udienza del 27/02/2002, con la contumacia della P.A. e la presenza dell'opponente, la causa veniva decisa dando pubblica lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare fondata; pertanto, va accolta. Infatti, l'art. 385, co. 3, del D.P.R. 16/12/92 n. 495 prevede: "Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato…". Orbene, nel caso in esame, il processo verbale notificato non è "uno degli originali" (manca della sottoscrizione del verbalizzante) o "copia autenticata a cura del responsabile…".
Alla stregua del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento (d.p.r. n. 495 del 1992) deve ritenersi affetta da nullità la notifica al contravventore a mezzo del servizio postale di una copia del verbale di accertamento di infrazione allo stesso codice, priva della sottoscrizione dell'agente accertatore, e ciò in quanto il predetto regolamento, all'art. 385, 3° comma, stabilisce "… omissis c.s." (Cassaz. Sez. 1°, 7 maggio 1999 n. 4567. Vedasi anche Cass. Sez. 1° 30 dicembre 1998 n. 12886).
Pertanto, la nullità della notificazione del VAV comporta l'annullamento di quest'ultimo per essere estinto l'obbligo di pagamento della sanzione in forza dell'art. 201 CdS.
Per la natura del giudizio e della decisione sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite per intero tra le parti.
PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando , accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto (VAV n. xxxxxxxxxxx Com. Roma).
Spese di lite compensate.
Così deciso in Roma il 27/02/2002.
Depositata in cancelleria il 5.3.2002.