Occupazione sine titulo di immobile

di | 12 Agosto 2004
E’ ammissibile il procedimento d’urgenza previsto ex art. 700 c.p.c. al fine di ottenere la pronuncia di condanna ad un facere, quale il rilascio di un immobile occupato sine titulo.
Tribunale di Ivrea 12/8/2004.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Ivrea
in composizione collegiale

composto dai Magistrati Sigg.

Dott. Guido Bufardeci, Presidente
Dott. Giuseppe Marra, Giudice
Dott. Gianluigi Morlini, Giudice est.

a scioglimento della riserva formulata all’udienza del 11/8/2004, nella causa iscritta al n. 7/2004 reg. reclamo

promossa da

Comune di Caluso (avv. Cicero)

contro

Tizio (contumace)

RILEVATO CHE

– con ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto ante causam e depositato il 6/5/2004, il Comune di Caluso conveniva in giudizio Tizio.
Esponeva il ricorrente che, con delibera della Giunta n. 83 del 27/5/1998, il Comune, sulla base di una relazione dei servizi sociali, aveva concesso ad Tizio, in comodato gratuito e per il periodo di un anno, un alloggio in via …a Caluso; che, pur essendo venute meno le cause socio economiche che avevano determinato tale provvedimento, con delibera n. 41 del 10/3/2000, il Comune aveva straordinariamente prorogato il comodato sino al 30/6/2000; che, scaduto tale termine, il Comune aveva più volte provveduto a richiedere a Tizio di rilasciare l’immobile; che nonostante le molteplici diffide, il convenuto non aveva provveduto al rilascio; che detto rilascio doveva essere posto in essere al più presto, avendo il Comune l’urgente necessità di adibire l’immobile a segreteria amministrativa e didattica della scuola media statale “Guido Gozzano”, e dovendo provvedere in tal senso entro l’inizio dell’anno scolastico nel settembre 2004.
Per tali motivi, stante la sussistenza dei richiesti requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si domandava di ordinare al convenuto l’immediato rilascio dell’immobile da lui abitato da oltre quattro anni gratuitamente e sine titulo, preannunciando una causa di merito volta ad ottenere un ordine di rilascio dell’immobile stesso per intervenuta cessazione del contratto di comodato;
– pur se ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio Tizio, il quale peraltro partecipava personalmente all’udienza convocata dal Giudice Istruttore per il 10/6/2004.
A tale udienza, il convenuto ammetteva “di occupare l’alloggio in questione”, giustificando tale situazione con il fatto di trovarsi in una “situazione disagiata”, derivante dal fatto di “percepire uno stipendio di soli “€ 800-850 mensili nette”, avendo altresì “una moglie ed una figlia a carico”;
– esperito senza esito il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata depositata il 5/7/2004, il Giudice rigettava (rectius, dichiarava “inammissibile”, come più correttamente evidenziato in parte motiva) il ricorso, sul presupposto che non poteva essere disposto l’invocato rilascio dell’immobile, atteso che, diversamente facendo, l’ordinanza avrebbe assunto un carattere “integralmente anticipatorio e definitivamente satisfattivo” della pretesa azionata, “e ciò in contrasto con la natura provvisoria e cautelare del provvedimento ex art. 700 c.p.c.”;
– avverso tale provvedimento, con ricorso depositato il 16/7/2004, proponeva reclamo il Comune di Caluso, evidenziando l’ammissibilità di una procedura ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di rilascio di un immobile abitato sine titulo, e ribadendo l’esistenza di fumus boni iuris e periculum in mora relativamente alla domanda proposta.
All’udienza convocata dal Collegio per il 11/8/2004, parte reclamante insisteva per l’accoglimento del gravame. Il signor Tizio, personalmente presente pur se non formalmente costituito, ribadiva di abitare l’immobile oggetto di causa ed affermava di essere in avanzata trattativa con il Comune per l’individuazione di un alloggio da ottenere in locazione. Previa discussione con le parti, il Tribunale riservava la presente decisione.

RITENUTO CHE

– appare al Collegio che l’inammissibilità del ricorso statuita dal Giudice di prime cure, pur se suggestivamente motivata nell’ordinanza qui reclamata, sia in linea di diritto errata;
In particolare, non condivisibile è la prospettiva che sovrappone e confonde i due distinti e diversi concetti della natura provvisoria e cautelare del ricorso ex art. 700 c.p.c., circostanza oggettivamente pacifica e non revocabile in dubbio, con quello della pretesa impossibilità di ottenere una tutela anticipatoria e satisfattiva del diritto azionato, che nulla ha invece a che fare con la natura provvisoria e cautelare del procedimento.
Infatti, la natura provvisoria implica che il provvedimento è destinato ad essere confermato o revocato dal giudizio di merito, secondo la procedura descritta negli artt. 669 octies ss. c.p.c.; mentre la natura cautelare impone la verifica di particolari condizioni che giustificano una statuizione anticipatoria ed a cognizione sommaria;
– ciò detto, non sussiste, in tutta evidenza, il pericolo paventato dal Giudice di prime cure per motivare la pretesa inammissibilità della domanda, id est che il provvedimento richiesto risulti anche “definitivamente satisfattivo della pretesa del ricorrente, in pratica sostitutivo della decisione sul merito”, proprio perché la definitività del provvedimento è radicitus esclusa dalla necessità di instaurare la causa di merito ove sia accolta la domanda cautelare;
– quanto invece alla pretesa inammissibilità della domanda, sul presupposto che il provvedimento cautelare non possa avere un contenuto “totalmente anticipatorio e satisfattivo” rispetto alla statuizione che si richiede con sentenza, trattasi di petizione di principio non confortata da alcun elemento logico-normativo o da alcun precedente giurisprudenziale.
Invero, si osserva che nessuna norma dettata in tema di procedimento cautelare uniforme autorizza l’illazione che non è ammissibile un provvedimento integralmente recettivo della domanda di merito, con l’unica ovvia esclusione delle spese di lite, le quali, in caso di accoglimento della domanda, sono liquidate solo all’esito della controversia di merito; e con l’ulteriore eccezione, secondo peraltro una sola parte della giurisprudenza, delle statuizioni aventi natura di mero accertamento (per l’ammissibilità di una domanda cautelare avente ad oggetto una pronuncia di mero accertamento, cfr., Trib. Gorizia 25/6/2001, Trib. Roma 20/7/2000, Trib. Roma 5/6/2000, Trib. Ancona 15/6/1998, Pret. Gallarate 15/12/1987; per l’inammissibilità, cfr. Appello Torino 9/6/2000, Trib. Bergamo 8/7/1996, Pret. Milano 15/2/1990) o costitutive (per l’ammissibilità di una domanda cautelare avente ad oggetto una pronuncia costitutiva, cfr. Trib. Ancona 15/6/1998, Pret. Eboli 24/7/1991; per l’inammissibilità, cfr. Trib. Pietrasanta 12/7/1989, Trib. Firenze 28/8/1987).
La giurisprudenza di legittimità e di merito, che il Collegio condivide e dalla quale non ha motivo di discostarsi, non ha invece mai dubitato dell’ammissibilità del procedimento ex art. 700 c.p.c. per ottenere la pronuncia di condanna ad un facere, quale quella, così come nel caso che occupa, relativa al rilascio di un immobile occupato abusivamente (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. n. 10554/1993, Cass. Sez. Un n. 1355/1987, Cass. n. 245/1986; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Pistoia 22/4/2000, Trib. Milano 18/12/1993, Trib. Napoli 16/6/1993, Trib. Bari 7/5/1993, Pret. Salerno 21/1/1992, Pret. Roma 12/7/1988, Pret. Portici 28/2/1984).

OSSERVATO CHE

– detto dell’ammissibilità in linea di principio della domanda cautelare, relativamente alla stessa sussiste pienamente il fumus boni iuris.
Tale presupposto, infatti, è ampiamente provato dalle produzioni documentali offerte da parte ricorrente, che attestano come il comodato fosse stato prorogato alla scadenza ultima del 30/6/2000 (cfr. docc. 1 e 3 del fascicolo della fase cautelare); nonché dalle dichiarazioni confessorie rese da Tizio, che ha confermato di abitare tuttora e sine titulo l’immobile (cfr. verbale udienza 10/6/2004, tenuta avanti al Giudice reclamato, ed udienza 11/8/2004, tenuta davanti al Collegio);
– quanto al periculum in mora, esso è documentalmente ed agevolmente rinvenibile nella delibera comunale che ha adibito l’immobile ancora nella disponibilità del convenuto, ad ospitare i locali della segreteria amministrativa e didattica della scuola statale media “Guido Gozzano”, per il prossimo anno scolastico 2004-2005 (cfr. doc. 6 del fascicolo della fase cautelare). In tutta evidenza, l’imminenza dell’inizio di tale anno scolastico, non permette di attendere il tempo necessario a far valere in via ordinaria i diritti vantati da parte ricorrente.

OSSERVATO CHE

– in ragione di tutto quanto sopra argomentato, il reclamo va accolto, ed in riforma dell’ordinanza cautelare resa dal G.I., deve ordinarsi al convenuto di rilasciare immediatamente a favore del ricorrente, libero da persone o cose, l’immobile oggetto di causa e meglio individuato in dispositivo;
– alla stregua dei principi generali, le spese di lite dovranno essere liquidate all’esito del giudizio di merito, instaurando nei tempi indicati dal Collegio e di cui in dispositivo

P.Q.M.

visto l’art. 669 terdecies c.p.c.,
– accoglie il reclamo, ed in riforma dell’ordinanza 2-5/7/2004 resa dal G.I. nella procedura ex art. 700 c.p.c. ante causam promossa dal Comune di Caluso contro Tizio di cui al RG 1042/2004, ordina a Tizio di rilasciare immediatamente, a favore del Comune di Caluso, libero da persone e cose, l’immobile da lui abitato in via … a Caluso;
– fissa il termine di giorni trenta per l’inizio della causa di merito;
– spese al merito.
Così deciso nella camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea, il 11/8/2004.

Ivrea, 12/8/2004
Il Presidente
Dott. Guido Bufardeci
Il Giudice estensore
Dott. Gianluigi Molini

(Fonte: www.giurisprudenza Piemonte.it)

Lascia un commento