Con la circolare del 28 giugno 2004, il Ministro dell’Interno ha precisato che lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, può tornare a casa in patria per le vacanze, previo rilascio da parte della Questura competente dell'”Autorizzazione all’uscita e al reingresso nel territorio nazionale ai cittadini stranieri in possesso della ricevuta di presentazione dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno“.
MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica sicurezza
CIRCOLARE N.400/A/2004/671/P/12.214.3.2
Roma, 28 giugno 2004
OGGETTO: Autorizzazione all’uscita e al reingresso nel territorio nazionale ai cittadini stranieri in possesso della ricevuta di presentazione dell’istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno.
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
Al fine di consentire ai cittadini extracomunitari, che hanno presentato istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno presso le Questure competenti e che sono in possesso della relativa ricevuta, di uscire e far reingresso regolare sul territorio nazionale, si autorizzano gli stessi ad allontanarsene, nel periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre p.v., alle seguenti condizioni:
a) l’uscita ed il rientro dal territorio nazionale dovrà avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
b) lo straniero dovrà esibire il passaporto, o documento d’identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, copia o originale del permesso di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento;
c) il personale preposto a controlli di frontiera provvederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla predetta ricevuta;
d) il viaggio non dovrà prevedere il transito in altri Paesi Schengen.
IL CAPO DELLA POLIZIA