Cassazione, Sez. II Civ. – Sentenza n. 8465 dell’11 aprile 2006
Svolgimento del processo
Con sentenza 13.1.2003 il Giudice di pace di Caserta accoglieva l’opposizione proposta dalla S.r.l. XX.XXX.SUD avverso il verbale di accertamento della contravvenzione dell’art. 41 in relazione all’art. 146 – 3″ comma C.d.S.; alle ore 10,11 del 22.4.2002 il veicolo targato BG. 987 ex intestato alla società aveva attraversato l’intersezione via Tenga – Leucio – Catauli di quella città quando il semaforo segnava luce rossa; annullava quindi l’avviso di accertamento e compensava le spese.
Il Giudice di pace riteneva illegittimo l’accertamento perché eseguito attraverso apparecchiatura «Photored» senza la presenza di un vigile; la documentazione fotografica esaminata dal verbalizzante a distanza di quasi tre mesi (il 17.7.2002) confermava soltanto che il veicolo aveva superato il semaforo quando lo stesso segnava luce rossa, non il momento in cui aveva superato la linea entro la quale avrebbe dovuto fermarsi.
Riteneva ancora lo stesso Giudice che anche in base al DL. 121/2002 convertito con modifiche nella legge 168/2002 l’accertamento era illegittimo perché con tale normativa il legislatore aveva consentito che avvenisse in tempi successivi senza la presenza di agenti mediante apparecchiature automatiche solo per due violazioni (artt. 142 e 148 C.d.S) e per due tipi di strade tassativamente indicate: autostrade e strade extraurbane principali. Avverso la sentenza, notificata il 6. 2. 2003, ha proposto ricorso con atto del 3.4.2003 e con tre motivi di censura il Comune di Caserta, la XX.XXX.SUD non ha svolto difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 148, 201 C.d.S. in relazione all’art. 384 del regolamento stesso codice il Comune ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che l’apparecchio “Photored” utilizzato per rilevare la contravvenzione non poteva sostituire la presenza del vigile e che l’ipotesi in esame non era ricompresa in quelle indicate nel DL. n. 121/2002 convertito con modifiche nella legge n. 168/2002 che consentono alla PA di avvalersi del dispositivo di rilevazione utilizzato.
Con il secondo motivo connesso al precedente il Comune di Caserta denunciando violazione e falsa applicazione del DL. n. 121/2002 convertito con modifiche nella legge n. 168/2002, lamenta che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che la normativa richiamata ed in base alla quale e necessaria l’autorizzazione prefettizia riguarda gli apparecchi “Photored” mentre essa si riferisce agli “Autovelox”.
Quest’ultimo rilievo sostanzialmente ripetitivo di quello analogo prospettato con il primo motivo di ricorso e fondato ma non incide sull’esito della lite, perché riguarda una ratio decidendi della sentenza (mancanza di autorizzazione prefettizia per installare le apparecchiature «Photored») di carattere secondario.
Non può invece condividersi l’altra censura di una superfluità della presenza dell’agente quando la rilevazione dell’illecito avvenga attraverso apparecchiature “Photored”.
Non è decisivo il fatto che l’art. 384 del regolamento al C.d.S. ricomprenda a titolo esemplificativo nella lettera b) fra le ipotesi di materiale impossibilità di contestazione immediata l’attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa; si tratta infatti di una norma regolamentare che non sostituisce quella generale dell’immediata contestazione, né prevede l’assenza di agenti sul posto; questa, oltre a precludere la possibilità della contestazione immediata che il C.d.S. considera esigenza primaria, elimina gli equivoci cui la rilevazione fotografica potrebbe dar luogo per le molteplici evenienze configurabili nell’attraversamento degli incroci (difficoltà di stabilire per la presenza di altri veicoli il momento in cui pur segnando il semaforo luce rossa l’incrocio è stato impegnato).
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 41 – 3° comma – C.d.S., eccesso di potere, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto insufficiente la prova fotografica della violazione al C.d.S. sebbene nulla avesse al riguardo dedotto la XX.XXX.SUD; non si è inoltre considerato che essendo la documentazione fotografica idonea a dimostrare l’illecito, rimaneva a carico della società l’onere di dimostrare eventuali anomalie dell’apparecchio utilizzato.
Il motivo rimane implicitamente respinto dall’affermata necessità della presenza dell’agente quando vengono utilizzate le apparecchiature “Photored”.
Non è dovuto rimborso di spese processuali non avendo la XX.XXX.SUD svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.