Photored: Nulla la rilevazione se il primo scatto è successivo al superamento della fascia d’arresto

di | 14 Aprile 2005

Lo scatto del primo fotogramma deve avvenire all’atto del superamento della linea d’arresto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa citata, e non dopo il superamento della predetta linea, è necessario, infatti, che l’apparecchiatura fotografica operi al momento del superamento della striscia di arresto, in modo tale da consentire di valutare se il veicolo si sarebbe potuto arrestare in condizioni di sicurezza in presenza di luce gialla.
G.di P. Mantova, Dott. Walter Cabrini – Sentenza 13/04/05, n.477

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA
nella persona del dott. Walter Cabrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n.2078/04 R.G. del contenzioso civile;
promossa da:
MORA GABRIELE E MARCHETTI ROSSELLA, rappresentati e difesi dall’avv. Cosimo Marruso del Foro di Mantova, con delega presentata in udienza;
ATTORE-OPPONENTE
Contro
COMUNE DI MARMIROLO, che sta in giudizio in persona del proprio rappresentante, agente di Polizia Locale, Tellini Federico, giusta delega in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
In punto a: opposizione ai sensi dell’art.22 della L.n.689/81 e dell’art.204-bis della L.n.214/03, avverso atti d’irrogazione di sanzione amministrativa in materia di disciplina relativa alla circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
“annullarsi o comunque privarsi di ogni giuridico effetto, il verbale di contestazione n.1949/2004 elevato in data 23/09/2004 dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Marmirolo “.
CONCLUSIONI DELL’OPPOSTO:br>si conferma il verbale di contestazione in oggetto e ci si rimette al giudizio della S.V.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 26/11/04, Mora Gabriele e Marchetti Rossella, rispettivamente conducente e proprietaria della vettura contravvenzionata, proponevano opposizione al verbale di contestazione dianzi citato elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Marmirolo (MN) in data 23/09/04 a seguito della violazione dell’art.41/11°, in relazione all’art. 146/3° del C.d.S. (D. L.vo.30/04/92 n.285, modificato dal D.L.151/2003 poi convertito nella L. 01 /08/2003 n.214), avvenuta in Marmirolo il 22/08/04 alle ore 19,14, chiedendone l’annullamento.
All’udienza del 13/04/05, fissata con decreto del 27/11/04, regolarmente e tempestivamente notificato alle parti in causa, datosi atto della presenza del difensore dei ricorrenti e del rappresentante dell’Amministrazione interessata, si provvedeva alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione, usufruendo allo scopo anche delle controdeduzioni che la resistente, costituendosi, aveva depositato in Cancelleria in data 12/04/05.
Poiché il giudizio non necessitava di ulteriore attività istruttoria, su invito del Giudice le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e discutevano la causa, dopo di che veniva deliberata la sentenza in camera di consiglio, della cui parte dispositiva si dava immediata lettura.

MOTIVO DELLA DECISIONE

La Polizia Municipale di Marmirolo contesta a Marchetti Rossella, la violazione dell’art. 41/11 in relazione all’art. 146/3° del C.d.S., in quanto il giorno e all’ora sopra indicati, il conducente del veicolo di sua proprietà, modello Ford Mondeo 1,8, TD SW, targato AT637NM, transitava nella Strada Mantova di Marmirolo, direzione Brescia, proseguendo la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa.
L’infrazione non veniva immediatamente contestata alla ricorrente, perché rilevata per mezzo di apparecchiatura F.T.R. integrata con Velomatic512, matr.1346, regolarmente omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 14/01/94 n.3117 e D.M. 27/11/89 n.2961, e di cui era stata preliminarmente verificata la perfetta funzionalità.
La violazione veniva poi formalizzata nel verbale di contestazione n.1949/2004, previa verifica dei riscontri fotografici eseguiti con il predetto dispositivo e notificata all’istante, tramite il servizio postale, in data 11/11/04.
Delineando i motivi del ricorso, l’opponente deduce sostanzialmente la mancata specificazione in verbale del Giudice di Pace competente a decidere sull’eventuale opposizione, il mancato invio delle fotografie attraverso le quali si è risaliti alla violazione, il difetto di motivazione del verbale di contestazione in quanto privo delle allegazioni concernenti gli atti dallo stesso richiamati e l’irregolarità della strumentazione usata per il rilevamento, poiché il primo fotogramma risulta scattato dopo il superamento della linea d’arresto da parte del veicolo contravvenzionato.
L’Amministrazione resistente, a sua volta, con propria memoria difensiva, assume la legittimità del provvedimento oggetto d’impugnativa.
Orbene, in merito al primo motivo di doglianza, osserva il giudicante che vi è ormai una consolidata giurisprudenza delle magistrature superiori, anche amministrative, che il giudicante condivide, secondo le quali la mancata indicazione dell’ufficio giudiziario competente a conoscere dell’opposizione, non inficia la validità dell’atto impugnato, esplicando unicamente l’effetto di consentire la remissione in termini dell’interessato al fine di poter comunque esperire il rimedio giurisdizionale previsto dall’ordinamento (Trib.Sup.Acque 04/06/77, n.45; Cons.Stato, sez. II, 11/01/96, n.1958; Cass.civ., sez. III, 25/07/00, n.9725).
In ordine, quindi, alla seconda argomentazione sollevata dal ricorrente, si rileva che sul punto esiste una norma, l’art. 4/3° del D.L.121/02, trasfuso nella L.168/02, per la quale in caso d’impiego di mezzi tecnici per la rilevazione a distanza delle infrazioni stradali “la violazione deve essere documentata con mezzi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo, ovvero il responsabile dell’infrazione”.
Il riconoscimento espresso ex legge, delle “esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale” impone quindi modalità di comunicazione tali da impedire una indebita diffusione delle immagini nei confronti di persone non legittimate a riceverle, secondo i principi della riservatezza (ossia diverse dall’interessato, conducente se riconoscibile oppure proprietario, o rappresentante legale)
E’ ovvio che le modalità non potranno essere che quelle dell’avviso dell’esistenza agli atti dell’ufficio di documentazione (anche in foto e/o in video) relativa all’accertamento dell’infrazione.
Da quanto precede si ricava, pertanto, che il rilievo è infondato.
Passando quindi ad esaminare l’ulteriore eccezione evidenziata dall’opponente, si precisa che l’art. 3 della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi (L.n.241 del 7/8/90), la cui fotocopia risulta peraltro allegata al ricorso, prevede semplicemente che l’atto richiamato da un provvedimento della Pubblica Amministrazione deve essere reso disponibile all’interessato e non allo stesso compiegato.
Pertanto, bastava che il ricorrente nella fattispecie si fosse rivolto al Comune di Marmirolo e avrebbe avuta la possibilità di visionare, unitamente alla fotografie scattate dall’apparecchiatura F.T.R., anche i decreti citati nel verbale.
Solamente se la resistente, a precisa richiesta, si fosse rifiutata di esibirgli gli atti, sarebbe ricorsa l’ipotesi prevista dalla predetta legge ed invocata dall’opponente, ma poiché ciò non è avvenuto, il rilievo non può essere preso in considerazione, tanto più che sia l’art.201/1° bis del C.d.S. (norma speciale che prevale su quella ordinaria) che l’art.384 del relativo regolamento (D.P.R. 1612/92 n.495), i quali disciplinano i casi d’impossibilità della contestazione immediata, prevedono unicamente che sul verbale vi sia indicato il motivo per cui non si è proceduto al fermo del veicolo, senza prendere in considerazione la necessità di alcuna allegazione.
Né merita una diversa considerazione il richiamo del ricorrente all’art.7 della L.n.212 del 27/07/2000, in quanto normativa applicabile agli atti dell’amministrazione finanziaria e non a quelli in materia di circolazione stradale.
Sull’ultima motivazione dell’opponente, infine, relativa alla contestata omologazione dell’apparecchiatura usata nella fattispecie, ed anticipata nelle premesse del ricorso per essere in questo punto poi sviluppata, occorre in proposito ricordare che il comma 1-ter dell’art.201 del C.d.S.. nella sua versione attuale, precisa che nel caso d’accertamento di una violazione connessa con il semaforo indicante luce rossa, non è necessaria la presenza di organi di polizia quando il controllo avviene mediante l’ausilio di apposite apparecchiature debitamente omologate.
Sulla scorta di questa disposizione, perciò, e stante quanto affermato dalla resistente nella propria memoria difensiva, per la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il decreto n.1129 del 18/03/04, ha confermato l’approvazione del dispositivo “FTR-documentatore fotografico d’infrazione” sia per il suo funzionamento in ausilio all’agente accertatore, sia in modalità automatica, l’operato della stessa sembrerebbe del tutto legittimo, se non fosse che, alla luce del mutato quadro normativo, determinato dall’entrata in vigore del D.L. n.151 del 27/06/03, poi onvertito nella L.01/08/03 n.214, il medesimo organo ministeriale, recependo anche le indicazioni che già il Ministero dell’Interno aveva dato sull’argomento con propria circolare dell’08 02/2000, ha ritenuto necessario aggiornare la valutazione di conformità dei sistemi precedentemente approvati dallo stesso organo tecnico, e quindi, precisa il giudicante, anche di quelli utilizzati nel caso di specie dal Comune di Marmirolo.
Fermo restando, pertanto, la piena legittimità dell’utilizzo di questi sistemi automatici per la rilevazioni delle violazioni semaforiche, ora essi debbono rispondere alle nuove prescrizioni imposte al singolo strumento dal decreto ministeriale innanzi citato.
Conseguentemente, non è del tutto esatta la tesi sostenuta dal Comune di Marmirolo secondo la quale il documentatore fotografico utilizzato (F.T.R.) ed omologato nel gennaio 94, avendo le caratteristiche previste dal decreto più volte menzionato, può essere impiegato in modalità automatica senza la presenza dell’organo accertatore, in quanto il dispositivo automatico deve anche essere installato nel pieno rispetto delle regole fissate nel decreto di omologazione.
La mancata osservanza di quanto previsto, infatti, comporta l’inidoneità della documentazione fotografica prodotta e quindi l’annullamento dell’infrazione.
Ora se si va ad esaminare la documentazione in possesso del giudicante, in parte prodotta in causa dalle parti e in parte comunicata a questo Ufficio dalla resistente con lettere del 12/11/2004 e 16/02/05, si rileva che due sono i motivi di censura che si possono sollevare in ordine all’installazione dell’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Marmirolo.
Il primo riguarda la collocazione dello strumento fotografico all’epoca del rilevamento (22/08/04) in posizione facilmente manomettibile, visto che con la nota sopra indicata l’opposta amministrazione, accortasi della suddetta irregolarità, si premurava di comunicare all’Ufficio scrivente di aver spostato, a far tempo dall’08/10/04, la cabina del documentatore fotografico ad una altezza di tre metri dal suolo, in modo da impedirne la forzatura.
Il secondo e più importante, è rappresentato dal momento dello scatto del primo fotogramma, che non avviene, come si può notare dalle fotografie esibite in causa, all’atto del superamento della linea d’arresto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa citata, ma dopo il superamento della predetta linea, tant’è che anche in questo caso la resistente, con nota del 16/02/05, ha comunicato di aver provveduto in data 18/09/04, dopo, quindi, il rilevamento de quo, ad arretrare le spire di rilevazione dell’impianto.
Ad avviso del giudicante è invece importante che l’apparecchiatura fotografica operi al momento del superamento della striscia di arresto e che consenta così di valutare se il veicolo si sarebbe potuto arrestare in condizioni di sicurezza in presenza di luce gialla.
In pratica è necessario che il collocamento del sensore che governa il meccanismo sia effettuato non oltre la suindicata striscia, perché altrimenti il primo fotogramma, anche se riporta l’indicazione della frazione di tempo che intercorre tra l’accensione del rosso e il passaggio sulla spira. non esclude ogni dubbio sulla percezione che può avere avuto l’automobilista al momento del transito sulla linea di stop.
Sulla base di queste considerazioni è pertanto indubbio che la violazione impugnata sia stata accertata con un’apparecchiatura priva dei requisiti di omologazione stabiliti nel decreto del 18/03/04 e perciò, sotto questo profilo, l’opposizione merita accoglimento.
Le spese, liquidate in via equitativa come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Mantova, nella persona del dott. Walter Cabrini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: visto l’art. 23 della L. 689/81;
accoglie il ricorso presentato da Mora Gabriele e Marchetti Rossella e, per l’effetto, annulla il verbale impugnato, con la conseguente revoca della sanzione pecuniaria comminata e della relativa sanzione accessoria.
Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in via equitativa in Euro 100,00 oltre ad IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Mantova, lì 13/04/05.
Il Giudice di Pace
Dott. Walter Cabrini

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