Tribunale di Mantova – Sentenza 4 marzo 2005.
La Omega Viaggi, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, assumendo di avere fornito all’attrice un pacchetto turistico ex art. 2 d.l. lgs. 111/95, precisava 1) che il servizio transfer fino al villaggio turistico era stato fornito dal tour operator Francorosso International s.p.a.; 2) che l’attrice, contravvenendo alle indicazioni impartite al gruppo di turisti di cui faceva parte, anziché servirsi della passerella predisposta per l’imbarco dei passeggeri era invece salita su quella di prua destinata al carico dei bagagli e così percorrendo un tragitto ove era ubicata la botola alla quale i turisti non avrebbero neppure dovuto avvicinarsi; 3) che gli accompagnatori ed il medico a disposizione della struttura alberghiera avevano prestato la massima assistenza provvedendo anche all’immediato rientro dell’attrice in Italia; 4) che la convenuta si era altresì attivata per l’immediato rimborso delle spese mediche sostenute durante il soggiorno sull’isola maldiviana; 5) che, pervenutale la richiesta di risarcimento, essa aveva immediatamente chiesto l’intervento del tour operator nonché della propria compagnia assicuratrice i quali però avevano ritenuto di non dare corso alle richieste; 6) che, essendosi l’incidente verificato per le ragioni sopra esposte, nessuna responsabilità poteva esserle imputata sussistendo l’esimente di cui all’art. 17 del d. lgs. 111/95; 7) che, in subordine, l’attrice avrebbe concorso a cagionare il danno sicché il quantum preteso avrebbe dovuto venire proporzionalmente ridotto.
Con atto di citazione notificato il 19-11-2002 la società Omega Viaggi, a seguito della notificazione dell’atto di citazione da parte della Z., chiamava a sua volta in giudizio la Francorosso International s.p.a. onde venire manlevata, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 111/95, dalle pretese avanzate dalla turista. Il tour operator si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di manleva assumendo che nessuna responsabilità poteva esserle addebitata né ai sensi della norma sopra citata, disciplinante diversa fattispecie, né, comunque, ex art. 15 CCV essendosi essa affidata per il servizio di transfer ad un vettore marittimo qualificato: in ordine alle modalità di verificazione dell’incidente ed alla prospettata responsabilità, spiegava difese analoghe a quelle formulate dalla Omega Viaggi.
Disposta la riunione dei due giudizi, esperita l’istruttoria orale e disposta c.t.u., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Rilevato che i giudizi riuniti mantengono ciascuno la propria autonomia (cfr. Cass. 9-4-2003 n. 5595), dalla esposizione attorea e dalle dichiarazioni testimoniali risulta che la caduta dell’attrice è avvenuta allorquando la stessa è salita sull’imbarcazione che dall’isola di Male avrebbe dovuto trasportarla alla struttura alberghiera sita sull’isola di Meedhupparu.
Premesso che è incontroverso fra le parti che la Z. avesse acquistato un pacchetto turistico e che la fattispecie risulta quindi disciplinata dalla legge n. 111/95, va osservato che, ai sensi dell’art. 14 di tale normativa, il venditore e l’organizzatore rispondono per la mancata o inesatta esecuzione del contratto, ciascuno secondo la rispettiva responsabilità.
In proposito va detto che occorre distinguere fra il contratto di organizzazione del viaggio (figura negoziale rientrante nell’ambito dell’appalto di servizi) alla stregua del quale il tour operator si obbliga a proprio nome a procurare al viaggiatore, per un prezzo globale, una serie più o meno ampia di prestazioni (ad esempio prenotazioni di biglietti, soggiorni) comprensive del trasporto ed il contratto di intermediazione di viaggio in base al quale un venditore si obbliga a procurare al viaggiatore, per un determinato prezzo, sia un contratto di organizzazione del viaggio sia uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio: tale seconda tipologia negoziale va configurata come mandato con rappresentanza conferito dal viaggiatore (vedasi Cass. 28-11-2002 n. 16868 in relazione alla previgente normativa) con la conseguenza che il venditore non sarà responsabile della mancata o difettosa esecuzione delle prestazioni in cui si concreta il viaggio bensì unicamente della violazione di siffatto mandato (in tal senso vedasi Trib. Reggio Emilia 21-2-2004 in Foro It., 2004,I,2555).
Alla luce di quanto sopra esposto deve escludersi che, per i danni derivanti dal sinistro occorso, possa essere chiamata a rispondere la Omega Viaggi atteso che la stessa (mera venditrice del pacchetto turistico) non si è resa in alcun modo inadempiente alle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell’attrice laddove il sinistro per cui è causa si è verificato in relazione alle prestazioni effettuate dalla Francorosso International.
Va infine aggiunto che non è neppure configurabile una responsabilità della convenuta per culpa in eligendo (peraltro tale aspetto non è stato neppure adombrato dall’attrice) atteso che il tour operator prescelto per l’organizzazione del viaggio è, nel proprio settore di attività, soggetto notoriamente qualificato.
Il rigetto della domanda principale comporta il rigetto della domanda di manleva che era stata proposta subordinatamente all’accoglimento della prima.
Le spese fra l’attrice e la Omega Viaggi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo mentre, nei rapporti fra la convenuta e la società Francorosso, appare equo disporne l’integrale compensazione.
rigetta la domanda formulata da Z. U.;
rigetta la domanda di manleva proposta da Omega Viaggi s.r.l. nei confronti di Francorosso International s.p.a.;
condanna Z. U. a rifondere alla Omega Viaggi s.r.l. le spese di lite liquidandole in complessivi euro 4.062,41 di cui € 62,41 per spese, € 1.800,00 per diritti ed € 2.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite fra Omega Viaggi s.r.l. e Francorosso International s.p.a..