Risarcibilità del danno provacato da cani randagi

di | 29 Giugno 2004
Il Comune è responsabile per i danni cagionati da cani randagi, atteso che proprio ad esso spetta il controllo del fenomeno del randagismo il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento
Giudice di Pace Pozzuoli – Sentenza del 28/6/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

xxxx Antonio e xxxxxx Giovanni Stefano, con atto di citazione ritualmente notificato al Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro-tempore, lo convenivano innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione dell’incidente avvenuto il giorno 13/2/03, in occasione del quale, mentre l’istante (…) Giovanni Stefano percorreva Via Lucrino alla guida dell’auto Citroen AX tg.(…) di proprietà di (…) Antonio, si scontrava con un grosso cane randagio che, improvvisamente attraversava la carreggiata per raggiungere il branco sull’altro margine della strada, riportando lesioni – fosse condannato il medesimo, in persona del Sindaco pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate.
A tal fine nel detto atto introduttivo premettevano:
– che in dipendenza dell’incidente, l’auto dell’istante (…) Antonio riportava danni alla parte anteriore destra, per la cui riparazione è stata preventivata la spesa di € 1.100,00, e l’istante (…) Giovanni Stefano subiva lesioni tali da essere trasportato p.s. dell’Ospedale Civile di Pozzuoli dove i sanitari di turno gli diagnosticavano: trauma cranico non commotivo con s.l.o.; trauma contusivo rachide cervicale; contusioni per il corpo;
– che a nulla è valsa la richiesta di risarcimento effettuata con racc.ta a.r. n.12264013845-5 ricevuta dal Comune di Pozzuoli il 3/3/03.
Instauratosi il procedimento, si costituiva il Comune di Pozzuoli che eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva e chiedeva di chiamare in causa l’ASL/NA2 che, si costituiva e chiedeva di chiamare in garanzia la S.p.A. Ras, la quale rimaneva contumace. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi.
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 9/6/04, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi proponibile essendo stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento danni.
La legittimazione attiva è stata provata con la documentazione medica e con la copia del libretto di circolazione; quella passiva è per legge.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
La versione dell’incidente prospettata dagli attori, ha trovato conferma nella circostanziata deposizione dei testi. Essi hanno dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovati nella propria auto, che seguiva quella dell’istante e di aver visto quest’ultima scontrarsi con un cane di grossa taglia, senza collare di riconoscimento che, improvvisamente attraversava la per raggiungere il branco sul margine sinistro della strada. Gli stessi testi hanno dichiarato che, nel tentativo di evitare l’impatto, il conducente dell’auto frenava bruscamente e riportava lesioni.
L’espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile che la responsabilità dev’essere ascritta unicamente al Comune di Pozzuoli ex artt. 2043 e 2051 cod.civ. in quanto, l’evento dannoso va ricollegato unicamente ad una condotta omissiva della stessa Amministrazione Comunale o degli organi ad essa preposti, nella sua qualità di proprietaria-custode della retestradale comunale.
L’Amministrazione Comunale, oltre a provvedere alla manutenzione delle strade, deve eliminare le situazioni di pericolo che non siano chiaramente evitabili e percepibili dall’utente con l’uso della normale prudenza; il principio del neminen laedere impone all’amministrazione il dovere di tenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente, che regolarmente confida nello stato apparente di transitabilità, un’insidia o trabocchetto (Cass.24/1/95 n.809).
Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il titolo della responsabilità per danni causati da una cosa in custodia e l’estensione di essa fino alla prova del fortuito, corrispondono ad un’esigenza di giustizia distributiva secondo la quale non è ammissibile che le conseguenze cagionate da una cosa inanimata ricadano sul terzo incolpevole che le ha subite e non piuttosto su chi detiene la cosa stessa.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che l’art.2051 cod. civ., pur non postulando la nozione di custodia in senso tecnico-giuridico, non può tuttavia riferirsi ad una semplice potenziale disponibilità della cosa senza onere di vigilanza, intendendo lo spirito e la lettera della norma significare un effettivo, attuale potere fisico, un governo o un uso della cosa stessa, cui sia collegato il dovere di badare a che essa, per sua natura o per particolari contingenze, non arrechi pregiudizi ad altri.
Da ultimo Cass.27/12/95 n.13114, ha ribadito che la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, fissata dall’art.2051 cod.civ., è applicabile nei confronti della P.A. anche con riguardo ai beni demaniali, ivi compresi quelli del demanio stradale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, qualora la loro estensione sia tale da consentire l’esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo per terzi.
Nel caso specifico, il “cane di quartiere”, così come definito dall’art. 6 della legge della Regione Campania n.16 del 24 novembre 2001, rappresenta un pericolo sia per gli automobilisti che per i pedoni, se non viene applicata la legge citata che, discende dalla legge dello Stato n.281 del 14 agosto 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).
Dal collegamento delle sopra menzionate leggi, si evince come rientri nei poteri del Comune la vigilanza ed il controllo del fenomeno del randagismo, mentre la ASL sia essenzialmente un organo tecnico del Comune, alla quale viene affidata da quest’ultimo un preciso compito di natura specialistica, con la conseguenza che, non agendo in via autonoma, non può essere direttamente responsabile nei confronti del cittadino.
Ne consegue, che la responsabilità deve ascriversi unicamente al Comune di Pozzuoli, il quale ha il potere di controllo e di vigilanza sul territorio e deve provvedere alla cattura, al ricovero, alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi sotto il controllo sanitario del servizio veterinario dell’ASL (Cfr. art. 6 lettera b) della legge L.R. Campania 24/11/01 n.16).
Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati dal veicolo dell’istante, così come richiesto, non trova la sua attendibilità nella voce sostituzione parafango che, può essere agevolmente riparato, paraurti che, dalla documentazione fotografica esibita risulta solo sganciato e, nelle ore e costo della manodopera, eccessive rispetto all’effettivo danno da riparare e superiore al costo normalmente praticato in comune commercio.
Per quanto riguarda il fermo tecnico, l’attore non ha provato di aver effettivamente riparato il veicolo, né di aver sostenuto delle spese per il non uso, per cui tale richiesta non può essere accolta (Cass. 19/11/99 n.12820).
Pertanto, considerata la documentazione prodotta e le prove assunte, questo Giudice ritiene di procedere ad una valutazione equitativa e di quantificare il danno nella misura complessiva di € 250,00, tenuto conto dei prezzi correnti per le riparazioni, il costo dei pezzi di ricambio e della manodopera all’attualità, il tipo di veicolo (Citroen AX) e del suo stato d’uso, nonché l’anno di sua immatricolazione (1988).
Per quanto attiene ai danni fisici subiti da (…) Giovanni Stefano va osservato che, per la distorsione del rachide cervicale, c.d. “colpo di frusta”, quale riportata dall’istante, anche se non si può parlare di invalidità permanente, la menomazione transitoria subita, idonea ad arrecare disturbi talvolta saltuari e destinata molto spesso a non lasciare traccia, comporta, non di meno, il riconoscimento della sofferenza fisica e psichica, la compromissione della qualità della vita, anche se temporanea, nonché il disagio, più o meno prolungato che, un repentino mutamento delle condizioni di salute provoca con l’interruzione o l’impedimento delle occupazioni consuete e quotidiane.
Orbene, tenendo conto che: – il danno biologico riconosciuto viene valutato, dalla medicina legale, nella c.d. sindrome soggettiva, da un minimo di zero punti ad un massimo di cinque punti; – che l’attribuzione del minimo o del massimo o dei punti intermedi, per il giudicante, è pur essa soggettiva; – che la scala dei valori, per chi giudica, è legata al convincimento che, pur esistendo un danno, in alcuni casi tale danno può essere di poco conto. Infatti, nel caso di specie, trattandosi di una sindrome soggettiva, questo Giudice attribuisce un punto al danno biologico causato dalla sindrome, tenendo conto della scarsa documentazione di struttura pubblica esibita, l’unica che può essere presa in considerazione e, della durata temporale della patologia.
Pertanto, in relazione all’età del danneggiato (anni 41) e, tenendo conto della tabella del danno biologico di cui alla L.57/01, si ottiene una liquidazione del danno biologico di € 523,00;
– per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 38,00/giorno si determina un indennizzo di € 303,00;
– per il danno morale, si ritiene equo liquidare 1/3 del danno biologico e, pertanto, € 174,00.
Inoltre, a titolo di compenso forfettario per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 50,00.
Il credito risarcitorio dell’istante (…) Giovanni Stefano risulta, quindi, di € 1.050,00.
Detti importi sono liquidati all’attualità, comprensivi, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242).
Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta e della difesa multipla.
La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (…) Antonio e (…) Giovanni Stefano nei confronti del COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la carenza di legittimazione passiva della ASL/NA2;
2) dichiara il COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna al pagamento in favore di (…) Antonio della somma di € 250,00 ed in favore di (…) Giovanni Stefano della somma di €1.050,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.700,00, di cui € 150,00 per spese, € 750,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario;
4) condanna, altresì, il COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore dell’ASL/NA2, in persona del Direttore Generale pro-tempore, che liquida in complessivi € 750,00, di cui € 50,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre 10% ex art. 15 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;
5) sentenza esecutiva ex lege.

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