GIUSTIFICAZIONE DEL LICENZIAMENTO – RIFIUTO DEL DIPENDENTE A SOTTOPORSI A VISITA MEDICA
(Sezione Prima Civile – Pres. S. Senese – Rel. F. Curcuruto)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G. G., dipendente delle Ferrovie dello Stato, con ricorso al pretore di Catania in data 5 gennaio 1990, premesso di essersi assentato dal lavoro dal 4 al 14 dicembre per malattia regolarmente certificata e che al rientro le ferrovie avevano disposto visita di controllo presso l'ispettorato sanitario di Catania, alla quale egli aveva rifiutato di sottoporsi ritenendo il comportamento del datore di lavoro non conforme all'art. 5 della l. 300/1970, chiese che il Pretore accertasse l'illegittimità del comportamento del datore di lavoro. Le Ferrovie, costituitesi in giudizio, eccepirono di aver agito in conformità della l. 210/1985, il cui art. 14 riserva alla normazione regolamentare il controllo della idoneità fisica e psico-attitudinale dei ferrovieri in servizio da effettuarsi da parte del servizio sanitario aziendale, deducendo che tale norma, speciale e posteriore alla l. 300/1970, doveva ritenersi prevalente su questa.
Con un successivo ricorso, in sede d'urgenza, del 20 marzo 1990 il G. chiese che fosse dichiarata illegittima la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sette giorni, irrogatagli dal datore per assenza arbitraria dal servizio e fosse disposta la sua immediata riammissione al lavoro. Con un ultimo ricorso del 9 maggio 1990, infine, il G. impugnò il licenziamento intimatogli in data 24 febbraio 1990, per assenza arbitraria dal servizio, deducendo trattarsi di provvedimento infondato e sproporzionato rispetto ai fatti contestatigli.
Previa riunione dei procedimenti le domande furono rigettate dal Pretore, con sentenza che, appellata dal G., è stata confermata dal Tribunale di Catania.
Nella motivazione il giudice d'appello ha premesso che nel proprio gravame il G. aveva dichiarato di voler ribadire tutte le eccezioni del primo grado in ordine alla violazione delle procedure previste per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e del licenziamento, sotto vari profili (carenza di potere del soggetto che ha emesso il provvedimento, violazione dell'art. 125 della l. 425/1958, del Ccnl, delle circolari dell'ente e dell'art. 7 della l. 300/1970) ed aveva ulteriormente dedotto, quanto al licenziamento, la mancata correlazione rispetto ai fatti commessi, la tardività e la mancanza di giustificato motivo, incontrando l'opposizione dell'appellata che aveva eccepito l'inammissibilità di tali deduzioni siccome introduttive di profili del tutto nuovi, comportanti accertamenti di fatto diversi da quelli dedotti in primo grado.
Il Tribunale ha quindi osservato che nel ricorso contro il licenziamento il G. aveva contestato la legittimità del recesso, esclusivamente in quanto:
a) le assenze per malattia, poste dal datore di lavoro a base di esso, erano state regolarmente certificate da un medico della Usl, come previsto dal Ccnl, mentre non era legittima la pretesa delle Ferrovie di far visitare i dipendenti da medici interni;
b) non erano state rispettate le procedure dell'art. 7 dello Statuto;
c) il provvedimento espulsivo era sproporzionato rispetto ai fatti contestati.
Il Tribunale ha inoltre escluso che l'indagine processuale potesse legittimamente estendersi ai nuovi e diversi temi introdotti dal G. nelle note depositate nel corso del processo, prima della sua interruzione per morte del difensore, poiché nell'atto di riassunzione il ricorrente aveva fatto riferimento alle domande, difese ed eccezioni dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti.
Quindi l'appello doveva ritenersi inammissibile nella parte in cui censurava il recesso delle Ferrovie per carenza di potere del soggetto che lo aveva intimato, per la mancata correlazione con i fatti commessi, per la tardività e per la mancanza di giustificato motivo.
Quanto al merito il Tribunale, richiamando la sentenza costituzionale 176/1996 ha rilevato la piena legittimità dei controlli sanitari disposti dalle Ferrovie ed ha considerato illegittimo il rifiuto del G. di sottoporvisi, ritenendo che il suo convincimento soggettivo circa la legittimità della propria condotta non escludesse l'arbitrarietà di questa e non elidesse la gravità del comportamento. In definitiva, secondo il Tribunale vi era stata una palese e reiterata violazione dei doveri incombenti sul lavoratore, che giustificava tanto il primo provvedimento disciplinare di sospensione dal lavoro quanto il successivo licenziamento.
Per la cassazione di questa sentenza il G. ha proposto ricorso formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria.
Le Ferrovie dello stato resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, denunziando anche omessa motivazione su un punto decisivo, lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Il giudice avrebbe ritenuto inammissibili i motivi di gravame riguardanti la mancata correlazione del licenziamento con i fatti commessi, la tardività e la mancanza di giustificato motivo. Ma, secondo il ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, quanto alla mancata correlazione fra i fatti commessi e contestati, era stato affermato (p. 9, righi 12-18) che le assenze addebitate al G., benché contestate erano giustificate e non arbitrarie in quanto il G., ritualmente presentatosi per riprendere servizio, era stato allontanato con la richiesta di previa sottoposizione a visita medica.
Quanto alla mancata immediatezza nella contestazione degli addebiti, si trattava di rilievo facilmente desumibile dalla scansione temporale dei fatti esposta in ricorso e dal mancato rispetto dell'art. 7 dello Statuto, ivi denunziato (p. 17, righi 18-19).
Quanto alla sproporzione della sanzione, il ricorrente, senza ulteriori chiarimenti, rinvia invece direttamente ad una determinata pagina del ricorso (p. 17, righi 19-21).
La Corte osserva che le affermazioni, appena riportate, dalle quali dovrebbe emergere che il G. aveva, sin dal giudizio di primo grado, introdotto il tema del difetto di correlazione fra fatti commessi e contestati non sono idonee a condurre a giustificare tale conclusione. In realtà quelle affermazioni sottopongono all'attenzione del giudice il tema centrale della causa ossia la legittimità dell'assenza del dipendente conseguente al suo rifiuto di sottoporsi a visita sanitaria prima di rientrare in servizio, ma non pongono in luce alcuna discrasia tra il fatto contestato, costituito dall'assenza arbitraria, e il licenziamento fondato appunto sull'assenza stessa. Quindi, già sulla base del profilo ora all'esame, può escludersi che, per il profilo in questione, il giudice d'appello sia incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c.
Quanto al preteso difetto di immediatezza della contestazione, la cui denuncia sarebbe stata, a torto, ritenuta inammissibile, la Corte osserva che – come altra volta affermato da questa stessa Corte – la deduzione da parte del lavoratore del difetto di immediatezza della contestazione dell'addebito disciplinare quale vizio procedimentale lesivo del diritto di difesa garantito dall'art. 7 l. 300/1970, costituisce, rispetto all'esercizio del potere datoriale di recedere per giusta causa, un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui agli artt. 414, 416, 437 c.p.c., diversamente dal requisito della immediatezza della reazione che è elemento costitutivo del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e come tale deve essere verificato d'ufficio dal giudice. (Cassazione, 6051/1994). Quindi occorre che la parte, pur senza necessità di ricorrere a formule rituali, manifesti con chiarezza la volontà di denunciare il suddetto vizio procedimentale. Dovrebbe quindi essere evidente che mentre la mera scansione temporale dei fatti esposti in ricorso, avendo carattere meramente descrittivo, nulla dice sulla volontà della parte di collegarvi un preciso atteggiamento processuale, il richiamo all'art. 7 dello Statuto non è univoco, varie essendo le prescrizioni in esso contenute e più d'una pertanto le possibilità di difesa da esso offerte.
È infine inammissibile, per difetto di autosufficienza, il generico riferimento al contenuto del ricorso a sostegno della asserita ammissibilità del motivo d'appello riguardante la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto commesso.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione dell'art. 112 e 302 c.p.c. e dell'art. 125 della l. 425/1958, lamenta che il Tribunale abbia dichiarato inammissibile il motivo di appello concernente la carenza di potere del soggetto che aveva emesso il provvedimento disciplinare, senza considerare che l'esame della denunziata violazione della l. 425/1958, in base alla quale la competenza a contestare gli addebiti è del capo ufficio sanitario compartimentale e non del capo impianto produzione, non comportava alcuna modifica degli elementi di fatto.
Il motivo è infondato.
Il giudice del gravame, nel motivare la declaratoria di inammissibilità censurata con il motivo in esame, ha esattamente fatto riferimento al principio che nel rito del lavoro impone la precisa determinazione del thema decidendum sin dal ricorso introduttivo. Le conseguenze di tale principio nella materia in esame sono che, come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, impugnato un provvedimento disciplinare per determinati vizi, non si possono dedurre nel corso del giudizio vizi diversi ed ulteriori, non rilevando in contrario che il loro esame non comporti nuovi accertamenti di fatto.
Con il terzo motivo denunziando violazione degli artt. 1362, 1363, e 1366 c.c., in relazione all'art. 61 del Ccnl applicabile nella specie, dell'art. 2119 c.c., dell'art. 3 della l. 604/1966, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta in sostanza che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato il profilo di proporzionalità tra i fatti contestati e il licenziamento, non tenendo conto del fatto che non vi era stato rifiuto di sottoporsi a visita di idoneità in sé, ma era stata rifiutata la visita del sanitario aziendale, ed escludendo qualsiasi rilevanza, sotto il profilo soggettivo, del fatto che la questione aveva richiesto l'intervento della Corte costituzionale.
Questo motivo è sostanzialmente fondato.
Come noto la questione riguardante la legittimità costituzionale dell'art. 24, sesto somma, della l. 210/1985, nella parte in cui attribuisce gli accertamenti sull'infermità, per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, al servizio sanitario delle Ferrovie, sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento che, per essa, si verrebbe a creare fra i dipendenti delle Ferrovie e i dipendenti di altri datori di lavoro nei riguardi dei quali trova applicazione il divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio, sancito dall'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, e sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 32 Cost., per il dubbio che un servizio sanitario interno al datore di lavoro garantisca adeguatamente la tutela della salute dei lavoratori dipendenti, ha formato oggetto di un intervento della Corte costituzionale (sent. 176/1996) alla quale era stata rimessa dal giudice di lavoro di Torino.
Come è agevole osservare, a prescindere, ovviamente, dagli aspetti tecnico-giuridici, nella sostanza i dubbi del giudice torinese non erano molto diversi da quelli che, come sembra pacifico, avevano portato il G. a rifiutare di sottoporsi alle visite di controllo.
Ora, se è vero che la questione è stata dichiarata infondata, la lettura della sentenza costituzionale rende palese che essa non era affatto pretestuosa e che i dubbi sulla legittimità delle norme denunziate erano sicuramente consistenti.
È noto che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare, definitivamente espulsiva (fra le molte, per tutte, Cassazione, 8631/2000). E se è vero che tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica, è anche vero che adeguatezza e logicità presuppongono una valutazione della condotta non già in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, non solo inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto, ma anche tenendo conto della natura del fatto contestato, da esaminare non solo nel suo contenuto obiettivo ma anche in quello soggettivo e intenzionale, nonché di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 c.c. – richiamato dall'art. 1 della l. 604/1966 – alla fattispecie concreta (ancora un volta per tutte, Cassazione 1144/2000).
Il Tribunale, circa i profili soggettivi della condotta del lavoratore, richiamata la sentenza costituzionale di cui s'è detto e ribadita la piena legittimità della richiesta fatta dalle Ferrovie dello Stato al G., ha affermato che il rifiuto di questi di sottoporsi alla visita era ingiustificabile «perché in uno stato di diritto il convincimento soggettivo del cittadino non può assurgere a regola di comportamento, perché tale principio segnerebbe il trionfo della anarchia su qualunque regola» ed ha aggiunto che «il convincimento del G., rivelatosi non corretto alla stregua della determinazione del giudice delle leggi, non esclude l'oggettiva arbitrarietà della sua condotta… e non elide certamente la gravità del suo comportamento». Da queste affermazioni traspare in modo evidente che l'indagine del Tribunale ha riguardato il solo elemento oggettivo del comportamento del G. e non si è estesa anche alla sua dimensione soggettiva. Ma in tal modo il Tribunale non ha tenuto presenti le differenze fra il comportamento di chi puramente e semplicemente rifiuta di osservare ciò che la legge prescrive e di chi, invece, giustifica l'inosservanza richiamandosi al rispetto di un principio posto da una norma, anch'essa giuridica ma di rango superiore, quale la norma costituzionale, quando la serietà e la non pretestuosità di un tale richiamo sia resa palese dal fatto che della questione sia stato necessario investire il giudice delle leggi, e che questi non l'abbia disattesa con una dichiarazione di manifesta infondatezza.
Sotto tale profilo il richiamo al necessario rispetto delle leggi, in sé esatto, non si rivela una adeguata ragione giustificatrice della decisione, trattandosi di accertare non l'inosservanza in sé di obblighi rivenienti dalle norme, ma il ruolo che tale inosservanza poteva rivestire nel determinare una irrimediabile crisi nel rapporto fiduciario fra datore di lavoro e lavoratore, non recuperabile in alcun modo e non compatibile quindi con le meno drastiche sanzioni conservative.
Si rende quindi necessario cassare la sentenza, con rinvio, affinché il giudice di merito compia la valutazione di proporzionalità del licenziamento in base alle direttive sopraindicate.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese dell'intero processo.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Messina.