Obbligazioni e contratti – Consegna Aliud Pro Alio – Inadempimento – Venditore Imprenditore – Onere della prova.
Risoluzione del contratto di compravendita e risarcimento danni – sussiste
TRIBUNALE DI DI MONZA
Sezione distaccata di Desio
Giudice monocratico dott.ssa Giovanetti
Sentenza 16-17 maggio 2003 n° 266
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.1.2000 la A.B. di A.G. & C. S.a.S. conveniva in giudizio la C.R.B. di A.T. & C. S.a.S. per ivi sentir dichiarare risolto il contratto di compravendita di n. 2 cuscinetti per grave inadempimento della venditrice, nonché condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivanti dall’addotto inadempimento ed indicati in complessive £ 10.253.712, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda l’attrice sosteneva:
– di aver acquistato dalla società convenuta n. 2 cuscinetti tipo “23144 CC C3 W33 SKF” per la somma di £ 3.231.648;
– di aver ricevuto in data 14.1.1999 un ivolucro contenente i citati cuscinetti accompagnati da una documento di trasporto recante la dicitura n. 2 cuscinetti “23144 CC C3 W33 SKF”;
– di aver a sua volta venduto i cuscinetti, senza provvedere ad aprire l’imballo come è prassi, alla propria cliente C.S.P. S.p.a., inviandoli in data 15.1.1999;
– che la C.S.P. S.p.a. appena ricevuta la merce ne contestava immediatamente la conformità all’ordine, nonché la presenza di vizi e provvedeva contestualmente e restituirgliela;
– di aver constatato che effettivamente i cuscinetti inviati dalla C.R.B. S.a.s. non corrispondevano a quelli ordinati, in quanto recavano le diciture “23144” l’uno e “23144 c” l’altro, anzicche ““23144 CC C3 W33 SKF”, così come ordinato ed indicato nel documento di trasporto da C.R.B. S.a.s. ad A.B. S.a.s.;
– che i cuscinetti effettivamente inviati erano totalmente difformi per caratteristiche tecniche e funzionalità da quelli ordinati e che tale diversità concretava un’ipotesi di vendita di “aliud pro alio”;
– di aver contestato immediatamente alla C.R.B. S.a.S. i vizi dei cuscinetti e di averla invitata invano a provvedere in contraddittorio ad una verifica degli stessi;
– di aver poi provveduto ad incaricare all’uopo un tecnico sostenendo una spesa di £ 734.000;
– di aver provveduto, al fine di non rendersi inadempiente nei confronti della propria acquirente C.S.P. S.p.a., ad acquistare i cuscinetti presso altro fornitore (M.V. S.r.l.) ad un prezzo superiore di £ 807.912 rispetto a quello pattuito con la C.R.B. S.a.S.;
– di aver subito, al fine di onorare il contratto con la C.S.P. S.p.a., ulteriori esborsi pari a £ 256.000 per carburante ed usura autoveicolo nella tratta Terni-Parma, £ 212.900 per nolo furgone Avis per tratta Parma-Milano e Milano-Terni resasi necessaria a causa della rottura del proprio automezzo, £ 150.000 per spese di carburante nella tratta Parma-Milano e Milano-Terni, £ 1.960.000 pari al corrispettivo per n. 14 ore lavorative spettante ai dipendenti incaricati del ritiro dei nuovi cuscinetti;
– di aver sostenuto l’esborso di £ 52.500 e £ 80.400 per spese di ricezione e trasporto della merce difettosa, poi restituita;
– di aver subito danni alla propria immagine commerciale indicati in £ 6.000.000;
– di aver invano sollecitato la C.R.B. S.a.s. al ristoro dei suddetti danni.
La C.R.B. S.a.s., costituitasi tempestivamente in giudizio, contestava in toto gli assunti avversari chiedendo il rigetto delle domande attoree.
In particolare la convenuta adduceva:
– di aver acquistato a sua volta i cuscinetti per cui è causa da altro venditore Sig. T.M.;
– di averli, una volta ricevuti, consegnati all’attrice senza aprire gli involucri, come è prassi nel settore;
– di aver accettato il ritito della merce subito dopo le contestazione;
– di non aver preteso il pagamento del relativo prezzo;
– che il contratto di compravendita a suo tempo stipulato si era sciolto per mutuo consenso, ravvisabile nel comportamento conlcudente della stessa attrice, che aveva restituito la merce non corrispondendone il prezzo;
– che l’attrice era decaduta dalla garanzia per vizi, non avendoli tempestivamente denunciati;
– che all’attrice non spettava il risarcimento di tutte le voci di danno indicate, non avendole corredate da idoneo supporto probatorio;
– di aver acquistato i cuscinetti da tale Sig. T.M., al quale era eventualmente da imputarsi l’inadempimento.
In relazione a tale rilievo chiedeva ed otteneva di essere autorizzata alla chiamata in causa del primo venditore al fine di essere manlevata nel caso di eventuale accoglimento delle domande attoree.
Il terzo chiamato, nonostante la ritualità della notificazione della chiamata di terzo, non si costituiva in giudizio, cosicchè ne veniva dichiarata la contumacia.
Esperito invano tentativo di conciliazione, scambiate memorie, dato corso all’istruttoria orale, che comportava l’audizione di numerosi testi anche per delega al Giudice di Terni, la causa, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, veniva introitata a sentenza all’udienza del 28.1.2003, previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, nei limiti indicandi va accolta.
Deve ritenersi provato in causa che la A.B. S.a.S. ordinò alla C.R.B. S.a.S. due cuscinetti del tipo ““23144 CC C3 W33 SKF”. Infatti la stessa C.R.B. S.a.S. nel relativo documento di trasporto indica con il codice citato il contenuto delle casse (cfr. doc. n. 2 fasc. convenuta e doc. n. 3 fasc. attrice), identica dicitura è riportata nella fattura n. 112 del 14.1.1999 (cfr. doc. n. 1 fasc. convenuta e doc. n. 2 fasc. attrice). Trattandosi di documenti redatti dalla società venditrice deve logicamente desumersi, che quest’ultima abbia ricavato il modello preciso dei cuscinetti dall’ordine (eventualmente anche verbale) inoltratogli dalla società acquirente.
Già tali elementi costituiscono presunzioni tali, in quanto sufficientemente gravi precise e concordanti ex art. 2729 c.c., da far ritenere acclarato, che oggetto della vendita tra le odierne parti fu il tipo di cuscinetti su indicato. Occorre precisare, altresì, che la prova per presunzioni è legittima, non essendovi nella materia de qua alcun limite all’ammissibilità della prova testimoniale.
L’assunto è, tuttavia, ulteriormente confortato, dalle seguenti circostanze:
– la C.R.B. S.a.s., ricevuta la lettere di contestazione sia della conformità all’ordine sia dei vizi in data 25.1.1999 dalla A.B. S.a.S. (cfr. doc. n. 8 fasc. attrice e doc. n. 3 fasc. convenuta), nulla eccepisce in relazione all’addotta non conformità (cfr. doc. n. 4 fasc. convenuta);
– nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, V c., c.p.c., la difesa della C.R.B. S.a.S. a fronte dei precisi rilievi avversari si limita ad una generica contestazione circa l’oggetto della vendita;
– in sede di interrogatorio formale il legale rappresentante della C.R.B. S.a.S., Sig. A.T., non ha affatto posto in dubbio l’oggetto dell’ordine inoltratogli dalla A.B. S.a.s.
Acclarato in causa il tipo di cuscinetti ordinati dalla A.B. S.a.s. ed allegata la non conformità all’ordine, incombe su parte convenuta l’onere di provare di aver correttamente adempiuto e/o che l’addotto inadempimento non le è imputabile, così come insegna Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533.
Tale prova liberatoria non è stata fornita dalla venditrice C.B.R. S.a.S.
Anzi dall’istruttoria svolta è emerso che i cuscinetti consegnati dalla C.R.B. S.a.s. alla A.B. s.a.s. come tipo “23144 CC C3 W33 SKF” e poi venduti da quest’ultima alla C.S.P. S.p.a. -in esecuzione dell’ordine n. H/000042/N dell’11.1.1999 da S.P. S.p.a. ad A.B. S.a.s. recante la richiesta del citato modello (cfr. doc. n. 1 fasc. attrice)- presentavano, una volta aperte le casse, sui pezzi l’indicazione di modelli di serie diversi: e precisamente: “23144” l’uno e “23144 C” l’altro.
Descisive sono state le dichiarazioni del teste T.O., dipendente della C.S.P. S.p.a. che ha provveduto all’apertura delle casse e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Infatti il teste ha riferito che: “………Sì è vero. Ciò posso dire in quanto direttamente ho tolto l’imballo, che era integro (casse di legno-foglio carta oleosa), ed ho potuto constatare macchie di ruggine…Posso confermare la circostanza. Ho rilevato, inoltre, le seguenti imperfezioni: la sigla SKF che di solito è stampigliata in modo inconfondibile, era invece impressa con penna elettrica. Lo stesso dicasi per il numero identificativo di grandezza e la scritta di provenienza Made in France…”.
L’ing. S.G., tecnico incaricato dalla A.B. S.a.s. di visionare i cuscinetti, ha, altresì, confermato tali circostanze (cfr. doc. n. 13 fasc. attrice).
Dalle testimonianze poc’anzi richiamate è emerso, altresì, che i cuscinetti effettivamente consegnati non solo non avevano le caratteristiche tecniche richieste nell’ordine, ma presentavano altresì vizi, macchie di ruggine, punti di corrosione ed apparivano visibilmente contraffatti negli involucri.
Del resto parte convenuta, sulla quale – come si è già precisato – incombeva l’onere di provare di aver esattamente adempiuto al contratto di compravendita, non ha dedotto alcuna prova sul punto idonea a contrastare efficacemente gli assunti avversari.
Acclarato l’inadempimento occorre ora verificare se lo stesso è imputabile alla venditrice C.R.B. S.a.S.
In proposito va precisato che l’art. 1494 c.c. è norma di carattere speciale rispetto alla disposizione generale di cui all’art. 1218 c.c. ed in quanto tale pone a carico del venditore una presunzione di colpa, la quale viene meno solo se lo stesso provi di aver ignorato senza sua colpa i vizi. In proposito è stato affermato che “……nella valutazione degli elementi di prova contrari alla presunzione suddetta il giudice del merito deve avere riguardo alla diligenza impiegata dal venditore nella verifica dei vizi, con riferimento alla specifica attività esercitata (art. 1176, 3° c., c.c.) e quindi alla stregua di un criterio di commisurazione più qualificato ed intenso rispetto a quello comune richiesto in riferimento alla figura media del buon padre di famiglia…” (Cass. 26.4.1991 n. 4564).
Applicando al caso di specie il principio citato deve ritenersi che il venditore C.R.B. S.a.S. debba rispondere dell’inadempimento con il solo limite del fortuito e della forza maggiore.
Infatti si tratta di venditore-imprenditore particolarmente qualificato, che esercita professionalmente l’attività di commercio di cuscinetti, la cui caratteristica, tra l’altro, è quella di essere commercializzati, anche nel caso ‑come quello sub iudice- di vendite a catena, per prassi senza mai aprire gli involucri sino al destinatario finale e ciò per garantire la qualità del prodotto. Lo stesso legale rappresentante della società attrice ha confermato la citata circostanza.
Il caso di specie, inoltre, presenta aspetti di particolarità proprio collegati alla acclarata circostanza che i cuscinetti venduti per esigenze di bontà del prodotto circolano in involucri chiusi indipendentemente dal numero di protagonisti della catena di vendita. Se queste sono le peculiarità del prodotto, l’imprenditore che ne fa commercio si assume il rischio (o dovrebbe assumerselo secondo i parametri della diligenza del professionista medio) della conformità della merce all’ordine e dell’assenza di vizi o qualità, indipendentemente dall’effettivo controllo sulle partite.
Del resto la riportata interpretazione dei criteri di imputazione della responsabilità contrattuale, che in caso di imprenditori va assimilata alla responsabilità oggettiva per rischio d’impresa, è in linea con le elaborazioni dottrinali più autorevoli sul punto[1]. Gli autori che hanno propugnato tale criterio di imputazione ravvisano l’emersione (mascherata dall’applicazione peculiare dei principi tradizionali) dell’orientamento più rigoroso anche in alcune pronunce della Corte di Cassazione (cfr. cass. 22.3.1967 n. 672; Corte Costituzionale 30.11.1982 n. 204), nonché della Giurisprudenza, di merito, in tema di imputabilità dell’inadempimento determianto dallo sciopero del personale.
Risulta, pertanto, sin qui accertato che i cuscinetti consegnati alla A.B. S.a.S. dalla C.R.B. S.a.S. non erano conformi all’ordine ed erano affetti da vizi.
In particolare è emerso dalla relazione dell’ing. S.G. (cfr. doc. n. 13 fasc. attrice), confermata dallo stesso in sede di deposizione testimoniale, che la mancanza delle caratteristiche tecniche specificate nell’ordine con la sigla:
– “c3”, indicante la tolleranza e cioè la distanza tra alcuni componenti il pezzo meccanico;
– “CC”, indicante le caratteristiche della gabbia di trattenimento;
– “w33” nei cuscinetti consegnati li rendevano assolutamente iservibile all’uso cui erano destinati. La circostanza è stata, altresì, confermata dal teste T.O., dipendente della C.S.P. S.p.a., il quale ha riferito che i cuscinetti non furono neppure montati sulla macchina.
Ne consegue che la mancanza delle caratteristiche tecniche citate si configura come un tipico difetto delle qualità essenziali della cosa venduta, di tale gravità da configurare l’ipotesi estrema della vendita di aliud pro alio e da imporre il rimedio della risoluzione del contratto (cfr. Cass. 16.11.2000 n. 14865; Cass. 23.3.1999 n. 2712; Cass. 1.7.1996 n. 5963; Cass. 20.1.1996 n. 442; Cass. 5.7.1983 n. 4515; Cass. 6.11.1963 n. 2941).
L’eccepita decadenza dalla garanzia per vizi a seguito dell’assenza di tempestiva denuncia ex all’art. 1495 c.c. resta assorbita dalla considerazione che precede.
Dall’accertata imputabilità dell’inadempimento alla convenuta venditrice C.R.B. S.a.S., discende l’oobligo di risarcire il danno derivante dall’illecito ai sensi degli artt. 1453 e 1494 c.c., in quanto non è contestato in causa che per gli effetti di cui all’art. 1493 c.c. parte attrice ha già resituito la merce e parte convenuta non ha ricevuto, né esatto il relativo prezzo. Occore precisare sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta venditrice, che dal citato comportamento non può desumersi la volontà di mutuo scioglimento del contratto. Infatti la società attrice, nelle missive prodotte in atti ed anteriori al giudizio, ha sempre ribadito di non voler rinunciare alle azioni.
Come è noto ai sensi dell’art. 1223 c.c. il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.
Nella specifica materia della vendita e per il caso in cui si sia reso inadempiente il venditore, la Cassazione ha precisato che: “…………il danno risarcibile al compratore per la risoluzione di un contratto di vendita dipendente dall’inadempimento del venditore deve esserene conseguenza immediata e diretta e, pertanto, prescinde dall’uso che il compratore avrebbe fatto del bene venduto e si determina in base al valore oggettivo di questo, secondo le sue caratteristiche e qualità” (cfr. Cass. 12.3.2001 n. 3608 ed anche Cass. 5.4.1989 n. 1641).
Questo giudicante ritiene di condividere i principi espressi sul punto dalla Corte di Cassazione. Infatti la limitazione del risarcimento al solo danno concernente il valore del bene oggetto della vendita, non solo costituisce un opportuno bilanciamento del più rigido criterio di imputazione dell’inadempimento accolto, ma realizza la più efficiente distribuzione delle conseguenze pregiudizievoli. Sul venditore (soprattutto se imprenditore) gravano tutti i rischi inerenti la cosa venduta, sul compratore (soprattutto se imprenditore) gravano tutti i rischi relativi all’utilizzo che intende fare del bene. Il criterio, anche nella prospettiva giuseconomista, è razionale, in quanto l’acquirente, che conosce la destinazione del bene e la propria organizzazione, è il soggetto meglio in grado di predisporre, magari in via preventiva, i mezzi necessari per ovviare ad un eventuale inadempimento.
In applicazione di tale principio spetta quindi all’attrice, che come si è detto non ha versato alla convenuta il prezzo dei cuscinetti acquistati, la sola differenza tra prezzo pattuito per l’acquisto con la C.R.B. S.A.S. e prezzo di acquisto degli stessi cuscinetti dalla M.V. S.r.l. pari a £ 807.912, così come emerge dalla relativa fattura (cfr. doc. n. 9 fasc. attrice), nonché le spese relative al trasporto in restituizione della merce: £ 52.500 e £ 80.4000.
Non possono ritenersi eziologicamente connesse all’inadempimento ex art. 1223 c.c., invece, tutte le altre voci di danno reclamate: spese per organizzare il trasporto dei nuovi cuscinetti acquistati (le modalità di risposta all’inadempimento attengono, come si è detto, alla sfera organizzativa e discrezionale del creditore, sul quale, paraltro incombe ex art. 1227, secondo comma, c.c. l’onere di corretta e dilegente gestione del danno), perdita di immagine commerciale, non rientrante in alcun modo nel valore prevedibile ex ante del bene.
Il principio del resto trova rispondenza legislativa anche nell’art. 1516 c.c., disciplinante il caso della c.d. compera in danno, ove l’inciso “oltre il risarcimento del danno” incontra comunque il limite nella norma generale di cui all’art. 1223 c.c.
Le voci di danno escluse non sono neppure riconoscibili ai sensi dell’art. 1225 c.c., in quanto nel caso di specie l’inadempimento non è determianto da dolo.
In conseguenza della declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1492 c.c., la convenuta C.R.B. S.A.S. è tenuta, in applicazione dell’art. 1494 c.c., a risarcire all’attrice A.B. S.A.S. il danno valutato in € 485,89 (£ 940.812). Tale somma ha natura risarcitoria e, quindi, costituisce debito di valore e va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT, dal 15.1.1999, data della scoperta dell’inadempimento, ad oggi in £ 568,52.
A titolo di lucro cessante per non aver goduto della citata somma dalla data dell’illecito ad oggi, non potendosi più computare gli interessi sulla somma rivalutata, così come insegna Cass. sez. un. 1712/95, va liquidata la somma di € 60,00, pari al 3%, circa annuo sulla somma capitale.
Per le considerazioni svolte la C.R.B. di A.T. & C. S.A.S. va condannata al pagamento in favore della A.B. di A.G. & C. S.A.S. della somma di € 628,52, oltre interessi dal 16.5.2003 al saldo.
Il parziale accoglimento della domanda attorea in misura notevolmente inferiore alla domanda e pari alla somma che parte convenuta aveva già offerto all’attrice all’udienza del 6.11.2002 costituisce giusto motivo per ritenere integralmente compensate le spese di lite.
Venendo alla domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti del Sig. T.M. si osserva che la stessa è fondata e, pertanto, va accolta.
Infatti dall’istruttoria orale ed in particolare dalle dichiarazioni della teste M.L.P., è emerso che i cuscinetti per cui è causa sono stati acquistati dal terzo chiamato.
Le considerazioni già svolte in ordine all’inadempimento ed alla sua imputabilità alla C.R.B. S.A.S. si intendono qui riportate per statuire l’imputabilità dell’illecito contrattuale al Sig. T.M. primo venditore dei cuscinetti per cui è causa.
Del resto il terzo chiamato, rimasto contumace, non ha fornito alcuna prova, in assolvimento all’onere probatorio di cui è gravato, volta a dimostrare che l’addotto e provato inadempimento non gli era imputabile.
Ne consegue che il terzo chiamato va condannato a tenere indenne la convenuta C.R.B. S.A.S., a sua volta acquirente, dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla presente sentenza.
Le spese sulla domanda di manleva seguono ex art. 91 cp.c. la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
La sentenza è ex art. 282 c.p.c. provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato inter partes per inadempimento della C.R.B. di A.T. & C. S.A.S. e per l’effetto;
2. condanna la C.R.B. di A.T. & C. S.A.S. al pagamento in favore della A.B. di A.G. & C. S.A.S. della somma di € 628,52, oltre interessi dal 16.5.2003 al saldo;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
4. condanna il Sig. T.M. a tenere indenne C.R.B. di A.T. & C. S.A.S. dai punti 1 e 2 del presente dispositivo;
5. condanna il terzo chiamato al pagamento in favore della convenuta della somma di € 3.000,00, di cui € 852,00 per spese, € 1900,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre oneri di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite;
6. la sentenza è ex art. 282 c.p.c. provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Desio il 16.5.2003
IL GIUDICE UNICO