Tribunale di Roma – Sezione distaccata di Ostia del 29-1-04

di | 29 Gennaio 2004

Insidia – caduta dal marciapiede- sconnessioni e buche presenti nel manto di cemento- responsabilta' – appalto ad un terzo soggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE  DI ROMA SEZIONE    DISTACCATA DI OSTIA
N. RG.602-01     
REPUBBLICA ITALIANA

Il   Giudice dott. cons.Massimo Moriconi nella   causa

tra

Angela Candela  (avv.Vincenzo di Lauro) – attrice

E

Comune di Roma in persona del Sindaco pro tempore (avv.Gabriele Scotto)   –     convenuto

E

spa Soles in persona del suo rappresentante pro tempore (avv.Francesco Tricanico) convenuta

ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, alla pubblica udienza del 29.1.2004 dando lettura del dispositivo e della presente motivazione, facente parte integrale del verbale di udienza, la seguente

S  E  N  T  E  N  Z  A

letti gli atti e le istanze delle parti,
osserva:
domande dell'attrice  sono solo in parte fondate.
Va premesso che l'atto di citazione è fortemente carente sia nella parte espositiva sia nella enunciazione delle ragioni di diritto che fondano le pretese della Candela: nessun cenno dell'ora in cui si verificava il sinistro; nessuna particolare argomentazione diretta a dimostrare la sussistenza di quella che tradizionalmente viene definita insidia e che sola può giustificare una domanda del genere di quella proposta dalla Candela;   nessun cenno alle voci di danno richieste, essendosi limitata l'attrice a richiedere la condanna, peraltro del Comune di Ostia, al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni subiti. In particolare l'esposizione risulta gravemente deficitaria laddove neppure un sintetico cenno è stato svolto relativamente alla possibilità di richiedere il danno morale, quasi come se si trattasse di spettanza automatica e non invece di richiesta fondata quanto meno su allegazioni e prospettazioni di parte. Nessuna integrazione o modifica della domanda è stata effettuata nei termini previsti dall'articolo 183 cpc, sicché nessuna somma può essere riconosciuta per tale titolo.
Ciò nondimeno e, seppure, da tali carenze derivano conseguenze in termini di accoglimento delle domande risarcitorie, come testè visto per il danno morale, ritiene il Giudicante che nella fattispecie risulti provata, anche in applicazione del principio secondo cui spetta al Giudice interpretare la domanda, traendo cognizione e conoscenza da tutti gli elementi di causa, la sussistenza dei presupposti legittimante la domanda di risarcimento dei danni.
Va ricordato che per la sussistenza  della situazione definita tradizionalmente "insidia" fonte di danno si richiede  la non riconoscibilità e prevedibilità della situazione pericolosa, quale fonte  di danno, da parte di una persona di ordinaria diligenza; oltre ovviamente la non conoscenza in concreto.
Nel caso di specie occorre applicare tale concetto adeguandolo assieme alla situazione specifica dei luoghi, nonché soggettiva della persona. Esaminando il tratto di marciapiede dove è stato provato, anche a mezzo di precise testimonianze, che l'attrice cadeva al suolo inciampando nelle sconnessioni e buche presenti nel manto di cemento, si nota che si tratta di malformazioni e vizi diffusi. In altre parole non si tratta di una singola buca o sconnessione del manto del marciapiede ma di una serie numerosa, dove si vedono parti della crosta dell'asfalto sollevate, altre rigonfie con diverse profondità e spessori di vuoto. Le buche peraltro sono in prossimità dell'accesso dei negozi che si aprono sul marciapiede. La premessa è molto importante, in quanto che si potrebbe affermare in prima battuta che per quanto certa sia l'esistenza delle sconnessioni e delle malformazioni del manto del marciapiede con la ordinaria diligenza qualsiasi persona avrebbe potuto evitare di cadere facendo attenzione a dove metteva piedi, considerata anche l'ora in cui avveniva l'incidente.
Ritiene però il Giudicante che nel caso di specie l'evitabilità della caduta e di quanto ad essa preceduto, vale a dire l'aver apposto il piede nella buca, va contemperata con la esigenza di non richiedere al cittadino medio, nella specie si tratta di persona 66 anni, comportamenti speciali, particolarmente e insolitamente onerosi. In altre parole non si può pretendere che una persona che cammini sul marciapiede, svolgendo attività ordinarie quali guardare le vetrine ovvero come nel caso di specie condurre una carrozzina con bambino, debba comportarsi come se si trovasse su una specie di percorso di guerra, dovendo districarsi a fatica in un tratto disseminato di asperità e pericoli, con il concreto rischio che, evitata una buca, se ne incontri altra. Anche perché, non tutte le persone, per l'età, la buona vista, l'agilità, sono in grado di poter sfuggire a pericoli così numerosi e diffusi, essendo per contro un preciso inderogabile dovere dell'amministrazione comunale, proprietaria della strada, fare in modo che il marciapiede percorribile sia in buone condizioni, salve eccezionali situazioni – da rendere avvertite- che non siano tali comunque da trasformarlo in una fonte difficilmente evitabile di pericoli e danni. Non è un caso  che testi credibili abbiano affermato che sullo stesso tratto di strada altre persone in altre occasioni erano egualmente cadute a causa delle sconnessioni.
La diligenza che va richiesta in queste situazioni all'utente deve essere commisurata alla esistenza di valide possibilità alternative che siano ragionevoli ed esigibili: cosa che non può dirsi laddove per la quantità e la diffusione delle sconnessioni  qualunque percorso nell'ambito del marciapiede risulti comunque pericoloso sicché al cittadino non resta alternativa se non quella di rinunciare al percorso, eventualmente camminando al di fuori del marciapiede, con prevedibili ulteriori e più gravi rischi.
Quanto alla responsabilità dei convenuti non ha v'ha dubbio che ne vada dichiarata per entrambi la sussistenza.
Il Comune di Roma è responsabile nei confronti della Candela in quanto l'aver affidato in appalto ad un terzo soggetto la manutenzione delle sue strade non è fatto che, da solo, possa escluderne la concorrente responsabilità. La società spa Soles è sicuramente responsabile nei confronti del Comune di Roma per non aver assolto adeguatamente alle obbligazioni derivanti dal contratto relativo all'appalto di manutenzione delle strade in corso alla data del 29 settembre 2000 ed in particolare su via della Stella Polare di Ostia come documentalmente provato (ed invero la quantità e diffusione delle sconnessioni esclude che si possa trattare di marginale e sporadica omissione).
Va ricordato che in  tema di appalto e' di regola l'appaltatore che risponde dei danni  provocati  a terzi  ed  eventualmente  anche dell'inosservanza  della  legge  penale  durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia  con cui egli svolge la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera o del  servizio appaltato,  organizzandone  i  mezzi necessari, curandone le  modalita' ed  obbligandosi  a  fornire alla   controparte l'opera o il servizio  cui si era obbligato, mentre il controllo e la sorveglianza  del  committente si  limitano  all'accertamento e alla verifica della  corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto   costituisce l'oggetto   del    contratto.  In tale  contesto,  pertanto,  una responsabilita' del committente nei riguardi dei terzi  risulta configurabile   solo  allorquando  si dimostri  che  il  fatto   lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal  direttore  dei lavori o da altro rappresentante del committente   stesso – tanto che l'appaltatore finisca per agire quale  nudus minister   privo  dell'autonomia che normalmente gli compete – o  allorquando   risultino presenti  gli estremi della culpa in eligendo,  il  che   si verifica  se il compimento dell'opera o del servizio sono  stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacita' e dei  mezzi  tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del  contratto  senza che   si  determinino  situazioni di  pericolo  per i terzi (così fra le tante Cassazione civile sez. lav., 23 marzo 1999, n. 2745)
Con tali premesse non è dubbio che del fatto debba rispondere oltre che l'appaltatore, nei confronti del Comune di Roma che ha esercitato azione di garanzia dei suoi confronti, lo stesso Comune, responsabile ex art.2043 cc, per i danni causati all'attrice.
Ed invero non vi è stata alcuna dimostrazione da parte del Comune di Roma che l'impresa avesse le caratteristiche di serietà e di affidabilità, oltre che di robustezza economica e finanziaria idonea a svolgere le prestazioni commissionategli, tali da ritenere assolto l'obbligo di diligenza nella scelta dell'appaltatore. Si tratta di verifica fondamentale in quanto che, diversamente opinando, sarebbe fin troppo   facile per il committente, per il discarico di ogni sua responsabilità verso i terzi, appaltare a soggetti del tutto inadeguati i suoi compiti e sfuggire agli obblighi derivanti dalla violazione del principio del neminem ledere.
Ad Angela Candela  spetta la somma di €.22.419,00 (comprensiva di interessi liquidati secondo il criterio di seguito indicato) per i danni come di seguito accertati e valutati.
Ed invero, condivisa la relazione peritale d'ufficio, ben motivata ed immune da errori o vizi logico-tecnico-giuridici, va evidenziato che la Candela, ha subito a seguito del sinistro:
* invalidità temporanea 100% di gg.60
* invalidità temporanea 50% di gg.30
* invalidità permanente = 11%

Il risarcimento che gli compete a titolo di danno biologico ammonta a:
* invalidità temporanea assoluta=  €. 2.324,00
* invalidità temporanea parziale al 50%= €. 573,00
* invalidità permanente= €. 13.449,00
A tali somme va aggiunta quella per le spese affrontate in conseguenza dell'incidente che ammontano ad €.450,00.
Il sistema seguito per la valutazione del danno biologico è, in prima approssimazione,   quello del valore di punto (secondo note tabelle di riferimento) che rappresenta ormai il criterio più diffuso al quale fare riferimento per la liquidazione di base del danno biologico, ed è quindi un utile e ragionevole – seppure non esclusivo nè cogente al di fuori dei casi e nei limiti previsti dalle leggi 5.3.2001 n.57 art. 5 e 12.12.2002 n.273  art.23- criterio di riferimento per il Giudice.
Poiché però ad avviso di chi scrive le tabelle in questione sono particolarmente riduttive e depressive del giusto risarcimento si ritiene di integrare le somme così risultanti del 30% sicché la somma totale spettante ammonta ad €.21.249,80.
In applicazione dei principi enunciati nel '95 dalla Suprema Corte, che lasciano ampio spazio anche a diversi criteri applicativi purché utili allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie ed ingiustificati arricchimenti del danneggiato,  si ritiene che possano essere concessi ed applicati gli interessi legali – spettanti sulla base del notorio-  sulle somme rivalutate a fare tempo dalla data mediana fra il fatto e la sentenza.
Le spese seguono la soccombenza, salvo che fra il Comune e la spa Soles, per equa compensazione.
La sentenza  è per legge esecutiva.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda eccezione e deduzione respinta, così provvede:
* RIGETTA le domande dell'attrice quanto ai danni  morali;
* CONDANNA il Comune di Roma in persona del Sindaco pro tempore al pagamento in favore di Angela Candela della complessiva somma di  €. 22.869,00  oltre interessi legali dalla data  della sentenza al saldo;
* CONDANNA la spa Soles in persona del suo rappresentante pro tempore allla rifusione delle somme di cui sopra in favore del Comune di Roma;
* CONDANNA il Comune di Roma in persona del Sindaco al pagamento delle spese di causa in favore dell'attrice in complessive €.850,00 di cui  €.100,00 per spese   oltre IVA e CAP;
* COMPENSA le spese fra le altri parti; 
* SENTENZA esecutiva.           

Ostia lì 29.1.2004
Il Giudice
dott.cons.Massimo Moriconi

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