Il danno non patrimoniale, conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore-vacanziere, va risarcito qualora sia imputabile a responsabilità del vettore.
Secondo l'orientamento espresso, non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale, nella cui ampia categoria viene incluso il danno "c.d. esistenziale" a sua volta comprendente anche il danno da vacanza rovinata.
G.d.P. Massa Sentenza del 13.11.2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MASSA
Il Dott. Vincenzo Locane, Giudice di Pace di Massa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione, iscritta il 18.6.2003 al n. 549/03 R.G., promossa dal Sig. D.S.F. elettivamente domiciliato in Massa
CONTRO
ALITALIA Linee Aeree Italiane S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma, via A. Marchetti n. 111 (convenuta contumace)
OGGETTO: azione di risarcimento danni derivanti da smarrimento bagagli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo posta, l’attore, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, conveniva in giudizio dinanzi a questo giudice la compagnia aerea ALITALIA, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’attore in seguito allo smarrimento del suo bagaglio in occasione di un viaggio in Spagna fatto con la famiglia nel periodo dal 5.9.2002 all’ 8.9.2002, quantificati in Euro 1.000.00, di cui Euro 149,00 per esborsi sostenuti per l’acquisto di beni di prima necessità, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Alla prima udienza di comparizione del 26.6.2003, constatata la regolarità della notifica a mezzo posta dell’atto di citazione veniva dichiarata la contumacia della società convenuta in giudizio.
Valutata la causa sufficientemente istruita sulla base della domanda e delle produzioni documentali svolte dall’attore veniva fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per il deposito della comparsa conclusionale.
All’udienza del 6.11.2003 l’attore si riportava alle conclusioni già in atti e depositava comparsa conclusionale con citazione di dottrina e giurisprudenza sulla materia oggetto di causa.
La causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
L’attore ha assolto l’onere probatorio ex art. 2697 c.c: dalla prospettazione della domanda, dalla documentazione prodotta in causa e dallo stesso atteggiamento processuale della società convenuta risulta pacifica la responsabilità circa la determinazione dell’evento dannoso dedotto: la compagnia aerea con fax del 10.10.2002 ha ammesso il disservizio patito dall’attore e con successivo fax del 4.12.2002 ha tentato di definire la controversia con l’offerta-immotivata in relazione al quantum-del 50% delle spese di prima necessità sostenute in seguito alla ritardata consegna del bagaglio.
Il presente procedimento tuttavia non è limitato al semplice danno materiale emergente, ma ha ad oggetto il risarcimento del danno c.d. da "vacanza rovinata" conseguente alla pacifica e totale responsabilità civile della società convenuta in ordine al fatto storico generatore dell’ulteriore danno dedotto dall’attore.
In effetti, pare condivisibile quella dottrina e giurisprudenza che riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente allo smarrimento od alla ritardata consegna del bagaglio al viaggiatore-vacanziere imputabile a responsabilità del vettore.
Secondo tale orientamento non è più necessaria la sussistenza di un illecito penale a carico del responsabile civile per aver diritto alla liquidazione del danno morale, nella cui ampia categoria viene incluso il danno "c.d. esistenziale" a sua volta comprendente anche il danno da vacanza rovinata dedotto in giudizio.
La tesi sostenuta dall’attore è rinvenibile nella recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenze n. 8827/03 e n. 8828/03), secondo la quale il danno morale è risarcibile indipendentemente dai limiti di cui all’art. 2059 del codice civile.
Nella stessa linea è la sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione 23 aprile-9 settembre 2003, n. 13158.
Risponde ad equità risarcire i disagi, non solo strettamente economici, derivanti dalla mancata consegna dell’unico bagaglio di viaggio per una vacanza di soli quattro giorni: si pensi alla perdita di tempo per rintracciare il bagaglio e per procurarsi i beni di prima necessità andati smarriti; disagi ancor più amplificati dalla breve durata della vacanza.
Considerato il valore della causa, la decisione può esser presa ai sensi dell’art. 113 c.p.c., determinando l’entità del risarcimento da "c.d. vacanza rovinata" in applicazione dell’art. 1226 c.c., non potendo il danno essere provato nel suo preciso ammontare.
Considerata congrua la spesa di Euro 149,00 per acquistare i beni di prima necessità, l’ulteriore danno morale può essere liquidato in Euro 500,000.
La condanna alle spese legali viene pronunciata in applicazione del principio della soccombenza nel giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Massa, ritenuta la responsabilità civile della società convenuta nel presente giudizio, definitivamente pronunciandosi, secondo equità, sulla domanda in epigrafe, la accoglie e, per l’effetto, condanna la ALITALIA Linee Aeree S.p.A.,in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento della somma di Euro 649,00, oltre alle spese legali che liquida in complessivi Euro 900,00 di cui Euro 20,00 per spese ed Euro 880,00 per funzioni, onorari e spese generali del 10%, c.a.p. ed I.V.A. come per legge.
Cosi’ deciso in Massa il 13 novembre 2003 (dep. 17 novembre 2003)