L'apparecchiatura Photored F17A utilizzata per l'accertamento della violazione é compresa tra le apparecchiature omologate che " …senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all'operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia. "
Giudice di Pace Taranto – Sentenza del 06 ottobre 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 4659/04 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa n. 6664/2003 del Comune di Massafra, promossa da
C….. C……, nato a M. il 20.11.1978 e residente in M. al V., elettivamente domiciliato in M. al Viale M. n. 5 presso e nello studio dell'avv. G. L., dal quale é rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione Opponente
CONTRO
COMUNE DI M., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in M., rappresentato e difeso dal funzionario A. A. in forza di delega depositata in atti Opposto
Conclusioni per 1'opponente:
“ Chiede che il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia cosi provvedere:
– dichiarare illegittima, nulla ed improduttiva di effetti, nei confronti del ricorrente, l'accertamento di violazione n. 7361H/2003/V in data 19.09.2003 della P. M. di M. e notificato in data 05.02.04;
– ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;
– condannare il Comune di M. al pagamento delle spese di lite all’avv. G. L. anticipatario;
– in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza segnalazione della patente di guida.”
Conclusioni per l'opposto:
“ Chiede che il Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità dell'accertamento in attenzione, voglia rigettare l'opposizione proposta”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 03.05.2004 il sig. C. C. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 7361H/2003/V con il quale le era stata contestata in qualità di proprietario dell’autoveicolo, la violazione dell'art. 41 in relazione all'art. 146, comma 3, c.d.s. “ perché il giorno 19.09.2003 alle ore 14,35 il conducente dell’autoveicolo targato RO264102, superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione, risultando ciò dalla doppia documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e installata in M., Via S. Caterina-Via Crispiano.”
Eccepiva l’opponente, a sostegno della nullità del verbale impugnato, diversi motivi: la violazione dell’art. 3 comma 4 legge n. 241/90; la mancanza della contestazione immediata; l'inefficacia e inidoneità della strumentazione tecnica dì accertamento della presunta violazione; l’utilizzo non conforme alle disposizioni del decreto di omologazione n. 430 del 27.01.2000; la mancata segnalazione all'utente sulla presenza dello strumento di controllo, l'inattendibilità del rilevamento elettronico, attesa la mancanza di certezza del passaggio dell'autovettura con il segnale rosso, la mancanza degli elementi indispensabili per la validità del verbale, l’inadeguatezza dell’omologazione precedente e la necessità che la Pubblica Amministrazione avesse provveduto ad effettuare un’omologazione consona alla utilizzata strumentazione tecnica di accertamento remoto; lesione del diritto di difesa, la mancanza degli elementi indispensabili per la validità del verbale, la mancanza della relazione di notificazione del verbale.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M. si costituiva in giudizio per mezzo del funzionario A. A., delegato, il quale provvedeva al deposito della documentazione prescritta dall'art. 23 della legge n. 689/81 e ritualmente richiesta con il decreto che fissava la data dell'udienza per la comparizione delle parti e depositava all’udienza del 29.09.2004 una nota difensiva nella quale contestava tutto quanto dedotto dall'opponente, facendo peraltro particolarmente rilevare: – la legittimità dell'accertamento fatto dal Photored F17A; la mancanza di prova dei fatti dedotti dall'opponente; la non necessaria presenza dell'agente in occasione dell'accertamento dell'infrazione da parte dello strumento di controllo de quo, rientrante quest'ultimo nella disponibilità dell'Ente; l'efficace prova dei rilievi fotografici si fini dell'accertamento, giusta sentenza della Corte di Cassazione del 20.3.98, n. 2952, e, quindi, il regolare funzionamento dell'apparecchiatura; la presenza nel verbale degli estremi precisi e dettagliati della violazione; l'ininfluenza della mancata contestazione immediata, dato che la contestazione era stata commessa dopo l'emanazione del D.L. 151/03.
La causa era regolarmente istruita con produzione da parte dell’opponente del verbale di accertamento notificato e da parte della P.A. opposta di n. due fotogrammi del luogo considerato.
Dopo la discussione, la causa era decisa all’udienza del 06.10.2004 a fine udienza, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, come da separato dispositivo che era letto in udienza, riservandone la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l'ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 1'incostituzionalità dell'art.204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Lo stesso verbale si fonda esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dall'apparecchiatura PHOTORED F 17 A dalle quali si evince nel primo rilievo e con chiarezza il momento in cui il veicolo del ricorrente ha superato la linea di arresto con il semaforo proiettante la luce rossa.
In particolare, nel caso di specie, vi è prova sufficiente sulla responsabilità dell’opponente, desumibile dalle due fotografie depositate dal Comune.
Relativamente alla eccepita violazione commessa nella stesura del verbale ai sensi dell’art. 3 comma 4° della legge n. 241/90, la stessa non é configurabile, poiché sono indicati sul retro del verbale i due organi (Prefetto e giudice di Pace competenti in rapporto al luogo di accertamento della violazione) ai quali poteva essere diretto il ricorso, avendosi, inoltre, che l'apparecchiatura Photored F17 A è fissa ed identificabile in base ai codici numerici presenti sui fotogrammi, depositati in atti dal Comune apposto, e l'omologazione è indicata nel verbale notificato all'opponente.
Riguardo all’eccepita violazione dell'art.201 C.d.S. e all'omessa contestazione immediata, detto articolo per come modificato dal decreto legge del 27 giugno 2003, n.151 convertito nella legge del 1 ° agosto 2003, n.214, entrata in vigore il 1.08.2003, nel caso di accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, nella legge del 1° agosto 2002, n.168 e successive modificazioni al comma 1-ter, consente di prescindere dall'indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e al comma 1 bis, prevedendo che non sono necessarie la contestazione immediata e la presenza degli organi di polizia, purché si tratti di apparecchiature debitamente omologate, fra cui rientra, appunto, il photored F 17 A e che il tratto di strada in cui viene rilevata l’infrazione sia stata individuata dal decreto prefettizio emanato ai sensi dell’art. 4 del d.l. 20.06.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, come avvenuto nel caso di specie.
Per la eccepita violazione dell'art.41, comma 10, del C.d.S., come detto sopra, i due fotogrammi depositati dall'Amministrazione opposta provano, in modo certo l'avvenuta violazione dell'art.l46 comma 3 del C.d.S. e, in particolare, il primo fotogramma inquadra il veicolo dell'opponente appena superata la linea di arresto e comunque prima del semaforo, e la seconda fotografia rileva l’autovettura più o meno al centro dell’intersezione: ciò conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1130 del 18/03/2004, laddove é precisato che l’apparecchiatura Photored F 17 A è predisposta per l'entrata in funzione dopo un tempo prefissato dallo scatto del segnale rosso.
L’eccepito utilizzo non conforme alle disposizioni del decreto di omologazione n. 430 del 27.01.2000 non é configurabile, poiché dal punto di vista sostanziale ciò che rileva é la prova nel rilievo fotografico riportante il momento in cui si ha il superamento della linea di arresto con la lanterna proiettante la luce rossa e detto momento é abbastanza chiaro e inconfutabile dalla prima fotografia scattata.
L'apparecchiatura Photored F17A utilizzata per l'accertamento della violazione é compresa tra le apparecchiature omologate di cui al comma 1-ter dell'art.201 del C.d.S. come modificato dal D.L. del 27 giugno 2003 n.151 convertito con legge del 1° agosto 2003 n.214, avendo in data 18 marzo 2004 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture con decreto n.1130 confermato l'approvazione del Photored F17 A, che " …senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all'operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell'organo di polizia. "
In riferimento alla presunta violazione dell'art.192 comma 7 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. l'apparecchiatura utilizzata è fissa ed identificabile e, conseguentemente, non risulta alcuna lesione del diritto di difesa.
Relativamente alla lamentata violazione dell'art.4 della Legge n.168/02 la norma si riferisce chiaramente alle violazioni di cui agli artt.142 e 148 del C.d.S., essendo l'utente della strada obbligato a rispettare le prescrizioni del semaforo che costituisce sempre un segnale molto vincolante per motivi di sicurezza tradale.
Con riferimento alla presunta violazione degli artt. 4 e 12 del C.d.S. i vigili hanno operato non solo nel territorio comunale di competenza ( come é loro facoltà), ma nel caso di specie nel centro abitato.
La presunta violazione dell'art.345, comma 4° del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. non applicabile al caso di specie, poiché trattasi di norma relativa all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Priva di fondamento, é, inoltre, la presunta mancanza nel verbale di elementi costitutivi, considerato che l’opponente non ha indicato nemmeno uno, come priva di rilievo é l’eccezione della omessa notifica di copia autentica del verbale di accertamento, poiché nel caso di accertamento differito si può notificare un unico verbale di accertamento e contestazione.
Infondati e privi di qualsiasi presupposto processuale e sostanziale sono tutte le altre eccezioni sollevate dall’opponente che si rigettano integralmente, non essendo necessario nemmeno il loro richiamo espresso.
Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese in presenza di giusti motivi,
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal sig. C. C., depositata il 03.05.2004, così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) di conseguenza conferma il verbale di contestazione n. 7361H/2003/V, prot. 8452/2003, emesso dalla Polizia Municipale di M. in data 28.01.2004, relativo alla violazione in data 19.09.2003 dell’art.41 in relazione all’art. 146 comma 3° del Codice della Strada;
3) ritiene applicabili le sanzioni ( principale ed accessoria) al minimo edittale;
4) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso a Taranto il 06.10. 2004 Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)