Cassazione Unite: l’approvazione del progetto non a ‘tal fine’ esclude la giurisdizione amministrativa
L’approvazione del progetto di opera pubblica o di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001, produce ex lege la dichiarazione di pubblica utilità e, conseguentemente, la dichiarazione di esproprio, solo se l’approvazione è intervenuta ‘a tal fine’, ovvero con la finalità specifica di acquisire la proprietà dei beni. Se l’approvazione del progetto è avvenuta indipendentemente dalla finalità di espropriare i terreni, la pubblica amministrazione ha agito uti domina, ritenendo che le aree avessero natura demaniale, e in tal caso la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo.