Aree di competenza per l’elevazione delle contestazioni per gli Ausiliari del traffico

di | 9 Novembre 2007

La violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dagli ausiliari del traffico esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h del codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.
Giudice di pace di Taranto – Sentenza 02.11.2006


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel ricorso, iscritto al n° R.G. 5181/2006, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l’importo complessivo di € 44,32, promossa da:
S. ADDOLORATA, residente in Taranto ed ivi elettivamente domiciliata alla Via F.sco Como ricorrente

contro

COMUNE DI T., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro G. ed elettivamente domiciliato alla Via Umbria, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione resistente

Conclusioni per la ricorrente:
Voglia il Giudice di Pace adito, così provvedere:
“…dichiarare nullo e/o inefficace il verbale n. W47810…”.

Conclusioni per il Comune resistente:
“… rigetto dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 20.06.2006, la sig.ra S. Addolorata chiedeva l’annullamento del verbale di contestazione n. W47810 – reg. contravv. 5214/2006 a seguito di violazione ai sensi dell’art. 157 comma 5 e 8 C.d.S. del D. L.vo del 30/04/92, n. 285, assunta commessa in data 27.01.2006, poichè alle ore 10,10, in T., Via Anfiteatro/Via Berardi, “…sostava in modo difforme da quanto prescritto dagli spazi delimitati. Sostava al di fuori delle strisce blu.”
Assumeva la ricorrente che gli ausiliari del traffico non potevano elevare contravvenzioni o accertare le violazioni non essendone legittimati, inoltre gli stessi potevano operare solo per le aree soggette a concessione, depositando copiosa giurisprudenza al riguardo.
All’udienza del 02.11.2006 si costituiva il Comune di T. a mezzo del proprio difensore che confutava tutto quanto eccepito dall’opponente, precisando quanto segue: gli ausiliari erano legittimati ad elevare contravvenzioni, poiché la legge n. 127 del 15 maggio 1997 all’art. 17, comma 132, aveva introdotto la figura dei c.d. “ausiliari del traffico” consentendo all’Amministrazione comunale di conferire poteri di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione di parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio erano di competenza degli uffici o Comandi a ciò preposti. In seguito il decreto legge 2 novembre 1999 n. 391, successivamente confermato anche dall’art. 68 della I_. 27 dicembre 1999 n. 488 all’art. 1 aveva,. altresì, specificato che ” il conferimento di funzioni di prevenzione accertamento delle violazioni comprende … i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento;
Pertanto, alla luce di quanto esposto il verbale per cui era causa risultava assolutamente legittimo.
Dopo la discussione la causa era decisa sulla base di tutta la documentazione agli atti con lettura del dispositivo in udienza e con riserva di motivazione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso é fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, presentato ritualmente nei termini, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.
L’opponente ha eccepito, tra l’altro, la mancanza di legittimazione degli “ausiliari del traffico”…nell’accertamento della violazione e nella irrogazione della sanzione, al di fuori delle aree oggetto di concessione, poiché la legge Bassanini può essere applicata solo per le aree soggette a concessione e non tramite contratto.
Orbene, si tratta di esaminare, anche d’Ufficio, se l’ausiliario del traffico ha il potere di accertare violazioni al CDS al di fuori degli stalli delimitati dalla c.d. strisce blu.
Il Comune, a dimostrazione della legittimazione del verbale di accertamento contestato ha esibito l’annotazione di accertamento n. 47810 W, nonché la delibera d’incarico n. 121 del 11.09.2006.
L’art. 17, comma 132 della legge 15.05.1997, prevede: “ I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, la procedura sanzionatoria amministrativa e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali .”
Detta disposizione é stata integrata e precisata dall’articolo 68 della legge n. 488 del 23.12.1999, relativamente alle funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada prevede: “ 1°comma. I commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2° comma. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all’articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3° comma. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285….” .
Per decidere il caso di specie, illuminante è la sentenza della suprema Corte di Cassazione del 15 Gennaio 2001, con la quale è stato sancito che: ” In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada in materia di sosta, al personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi automobilistici possono essere conferite dal Comune, con provvedimento del Sindaco, le funzioni pubbliche di prevenzione e accertamento delle violazioni sanzionate in via amministrativa, sulla base di una particolare investitura (art. 17, comma primo32, legge 15 maggio 1997, n. 127), e tali funzioni comprendono i poteri di contestazione immediata, di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., e, in determinati casi, il potere di rimozione dei veicoli (art. 68, commi 1, 2 e 3, legge n. 488 del 1999). Peraltro, il conferimento delle medesime funzioni richiede sia che l’area sia stata data in concessione dal Comune alla società (art. 7, comma 8, del codice della strada) e sia che i dipendenti della società titolare del potere di accertamento dell’infrazione siano stati nominativamente designati dal Sindaco e presentino determinati requisiti ( art. 68, comma secondo della legge n. 488 del 1999) e le competenze delegate sono limitate, inoltre, alle violazioni in materia di sosta dei veicoli (art. 7, comma primo5, e art. 157, commi 5, 6 e 8 del codice della strada) commesse nelle aree comunali, urbane ed extraurbane, oggetto di concessione, specificatamente destinate, con delibera della giunta comunale, al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe alle aree oggetto di concessione, esclusivamente se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio. Conseguentemente, la violazione del divieto di sosta sul marciapiede può essere accertata dal predetto personale esclusivamente nel caso in cui sussista la deroga al divieto di sosta (art. 158, comma primo, lett. h del codice della strada) o il marciapiede sia eventualmente compreso nell’area oggetto della concessione (nel senso che sia incluso nella relativa superficie), ovvero allo stesso possano eccezionalmente accedere i veicoli per compiere le manovre indispensabili a garantire la fruizione del parcheggio.”
Da quanto sopra accennato è evidente che gli ausiliari del traffico non hanno alcun potere di accertare violazioni relative all’art. 157 del Codice della Strada al di fuori delle aree loro assegnate in concessione.
Gli altri motivi di nullità sollevati dalla ricorrente si possono considerare assorbiti.
Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese per giusti motivi.

P.Q.M.

il giudice di pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione della sig.ra S. Addolorata, depositata il 20.06.2006 avverso il verbale di contestazione di violazione al CDS n. W47810 reg. contr. 5214/2006 per l’importo di € 44,32, così decide:
“ 1) accoglie l’opposizione;
2) di conseguenza annulla il verbale di contestazione n. . W47810 reg. contr. 5214/2006 per presunte violazioni del Codice della Strada, dichiarando inesigibile l’importo di € 44,32;
3) compensa le spese di giudizio per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il 02.11.2006 Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)

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