Divorzio – Diritto alla quota sul Tfr dellex coniuge

di | 17 Dicembre 2003
L’indennità di fine rapporto, alla quale fa riferimento l’articolo 12bis, non può che venire rappresentata da quell’indennità, comunque denominata (trattamento di fine rapporto, indennità di fine servizio, indennità di buonuscita), la quale, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, restandone invece esclusa, l’erogazione corrisposta dal datore di lavoro a seguito dell’anticipato collocamento a riposo posto in essere con il consenso del dipendente nell’ambito di una politica aziendale volta favorire la riduzione del personale.

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 30 giugno-17 dicembre 2003, n. 19309

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10 settembre 1993, Giuseppina Trevisan, premesso di avere in data 6 luglio 1967 contratto matrimonio concordatario con Domenico Gullino dal quale erano nati due figli ormai maggiorenni e premesso altresì che mediante decreto del 22/23 febbraio 1985 il Tribunale di Messina aveva omologato la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi, chiedeva che lo stesso giudice pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio anzidetto, dietro conferma, a titolo di assegno di divorzio, dell’assegno di mantenimento già pattuito in sede di separazione (pari a lire 500.000 mensili) e quindi spontaneamente elevato (a lire 700.000) dal medesimo obbligato, nonché dietro riconoscimento del diritto a percepire il quaranta per cento del trattamento di fine rapporto di lavoro che il Gullino avrebbe percepito all’atto della relativa cessazione di questo.

Costituendosi in giudizio, il già nominato Gullino chiedeva di contenere l’assegno di divorzio in lire 500.000 mensili e di liquidare alla Trevisan il quaranta per cento non della somma puramente e semplicemente percepita per la causale dianzi indicata ma della percentuale di tale somma che fosse risultata corrispondente alla durata del rapporto coniugale. Il Tribunale adito, con sentenza del 18 novembre 1998-1° marzo 1999, dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con il Gullino e condannava quest’ultimo a corrispondere alla prima l’assegno di divorzio di lire 700.000 mensili, nonché la somma (di lire 38.799.412) pari al quaranta per cento del trattamento di fine rapporto corrisposto all’obbligato all’atto del suo pensionamento, compensando le spese del procedimento.

Avverso la decisione, proponeva appello il Gullino, chiedendone la riforma sulla base di tre motivi.

Resisteva nel grado l’appellata, chiedendo il rigetto dell’avverso gravame e spiegando, a propria volta, appello incidentale, con cui domandava l’innalzamento della misura dell’assegno di divorzio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 27 novembre-19 dicembre 2000, disponeva che il predetto assegno venisse come sopra rivalutato e riduceva (a lire 32.895.153) la somma dovuta dall’appellante all’appellata a titolo di trattamento di fine rapporto, confermando nel resto l’impugnata sentenza e compensando tra le parti le spese del secondo giudizio.

Assumeva detto giudice: a) che fossero rimaste sfornite di prova le affermazioni del Gullino secondo le quali l’ex coniuge esercitava attività lavorativa (di sarta), risultando proprietaria dell’alloggio occupato fino a poco tempo prima e convivendo more uxorio con altra persona presso l’abitazione di quest’ultima;

b) che non potesse, da sola, giustificare una riduzione dell’emolumento divorzile la circostanza che anche il secondo dei due figli, al pari del primo, non convivesse più con la madre e si fosse reso economicamente autosufficiente;

c) che dovesse venire disattesa la richiesta di aumento dell’assegno genericamente avanzata dalla Trevisan;

d) che competesse a quest’ultima il quaranta per cento dell’indennità di fine servizio percepita dall’appellante in occasione del suo pensionamento, dovendo il relativo diritto riconoscersi pure nel caso in cui detta indennità fosse venuta a maturazione prima della sentenza di divorzio, quando al coniuge non era stato ancora attribuito in modo definitivo il relativo assegno;

e) che nel calcolo della quota da corrispondere alla Trevisan dovesse essere computata l’indennità premio di fine servizio, laddove, però, detta quota risultava pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio;

f) che sussistessero giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il Gullino, deducendo due motivi di gravame cui resiste con controricorso la Trevisan, la quale, a propria volta, spiega ricorso incidentale ugualmente affidato a due motivi.

Motivi della decisione

Deve, innanzi tutto, essere ordinata la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione dell’articolo 156 Cc e dell’articolo 5, comma sesto, della legge 898/70, come modificata dalla legge 74/1987, in relazione all’articolo 360, n. 5, Cpc, assumendo:

a) che la Corte di merito ha errato nella valutazione della prova, trovandosi affermato che non risulterebbero dimostrate le circostanze secondo cui la Trevisan è proprietaria della casa da essa abitata ed eserciterebbe l’attività di sarta, che risulterebbe smentita la circostanza della convivenza more uxorio con altra persona, che, inoltre, il Gullino riceve introiti dalla sua attività di perito di infortunistica e che, infine, lo stesso è bugiardo quando ha riferito di essere stato collocato a riposo per gravi motivi di salute;

b) che, di contro, risulta dagli atti di causa come la circostanza di vivere in una casa di sua proprietà sia stata di fatto ammessa dalla parte ricorrente, come i testi escussi ad istanza di quest’ultima abbiano altresì riferito di approfittare, anche se a titolo gratuito, delle prestazioni di sarta offerte dalla Trevisan e come, infine, sia stata confermata l’affermazione che quest’ultima convivesse con il Tomagra Flavio;

c) che il Gullino ha esercitato l’attività di perito di infortunistica fino al momento di andare in pensione, secondo quanto si evince dalle deposizioni degli stessi testi di parte ricorrente e dalle attestazioni prodotte in giudizio dal resistente;

d) che dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1533 del 12 maggio 1993, si ricava come l’apposita commissione medica abbia ritenuto l’odierno ricorrente inabile al servizio disponendone il collocamento a riposo, senza che le ragioni di salute rappresentate in un atto proveniente dal datore di lavoro del medesimo ricorrente possano essere ritenute menzognere sol perché da una missiva risulterebbe che il Gullino avrebbe presentato le dimissioni volontarie dal servizio.

Il motivo non è fondato. Per quanto attiene, in primo luogo, alle censure sopra riportate alle lettere a) e b), si osserva come la Corte territoriale abbia al riguardo argomentato:

1) che «le affermazioni del Gullino, secondo cui la di lui moglie eserciterebbe l’attività di sarta e sarebbe proprietaria dell’alloggio che, fino a qualche tempo fa, occupava, sono rimaste delle semplici proposizioni difensive non supportate da alcun elemento di prova»;

2) che «smentita è stata l’altra circostanza addotta dall’appellante, secondo cui l’appellata, allo stato, convivrebbe stabilmente e more uxorio presso l’abitazione del Tomagra Flavio, avendo quest’ultimo, in questa sede, dichiarato di avere convissuto con la Trevisan per appena due anni, di avere da tempo con la stessa interrotto qualsiasi relazione e di essersi sposato con altra donna».

A fronte di simili apprezzamenti di fatto, come tali incensurabili se non sotto le specie del vizio di motivazione ex articolo 360, primo comma, n. 5, Cpc, vale notare che due delle circostanze dedotte dal ricorrente principale (relative, rispettivamente, alla mancata richiesta, da parte della Trevisan, di «un incremento dell’assegno per il pagamento del canone di affitto», da cui detto ricorrente pretenderebbe di ricavare l’ammissione della medesima Trevisan di vivere in casa di sua proprietà, nonché all’asserito “approfittamento”, a titolo gratuito, ad opera di “uno” dei testi escussi, delle prestazioni di sarta rese ancora dalla Trevisan) si palesano per nulla decisive, laddove, quanto alla terza (relativa alla convivenza della Trevisan con il Tomagra), il Gullino ha ritenuto di riportarsi genericamente all’affermazione secondo la quale «è documentale e comunque acclarato agli atti di causa», essendo invece noto che, qualora con il ricorso per cassazione venga dedotta (ove pure) l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita, mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, allo scopo di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente la precisi – ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – indicando le ragioni di siffatta decisività, dato che, per il principio dell’autosufficienza dello stesso ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito al predetto giudice sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cassazione 1161/95; 265/97; 2965/97; 11386/96; 12080/00).

Circa, poi, le ulteriori censure sopra riportate alle lettere e) e d), si osserva come la Corte territoriale abbia affermato al riguardo che «l’importo della pensione mensilmente percepita dal Gullino…, allo stato, è certamente maggiore di quello di £ 1.600.000 indicato dallo stesso appellante nel lontano 1993, importo cui devono sommarsi gli introiti che l’appellante sicuramente ricava dalla sua attività di perito di infortunistica stradale, attività comprovata dalle deposizioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, e che l’appellante medesimo ha dichiarato di avere dovuto interrompere a seguito del suo collocamento a riposo per asserite e sbugiardate ragioni di salute (v. missiva del capo ripartizione personale del Municipio di Messina del 6 ottobre 2093… in cui si dice che il Gullino è dimissionario volontario dall’1 novembre 1993)».

Di nuovo, quindi, richiamando in questa sede i principi giurisprudenziali sopra riportati, vale notare che, a fronte di simili apprezzamenti di fatto, il ricorrente principale ha nella specie: 1) solo genericamente richiamato «le deposizioni (peraltro interessate) dei testi di parte ricorrente» (Trevisan) dalle quali, a suo dire, «è possibile desumere che la detta attività (di perito infortunistico) sarebbe stata esercitata dal Gullino fino a prima di andare in pensione», nonché le «attestazioni prodotte in giudizio dal resistente, dalle quali egli risulta avere cessato detta attività alla data del 31 dicembre 1993»;

2) prospettato una circostanza per nulla decisiva, ovvero il fatto che, come da deliberazioni di giunta Comunale (n. 1533 del 12 maggio 1993), «l’apposita commissione medica ha ritenuto il ricorrente inabile al servizio e ne ha disposto il collocamento a riposo».

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta ancora il ricorrente principale violazione dell’articolo 12bis della legge 898/70, come aggiunto dall’articolo 16 della legge 74/1987, nonché violazione di legge ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5, Cpc, deducendo:

a) che la Corte di merito ha disatteso la relativa censura del ricorrente, obiettando che il diritto del coniuge alla quota del Tfr percepito dall’altro coniuge deve riconoscersi anche quando al beneficiario non è stato ancora attribuito, in modo definitivo, l’assegno di divorzio;

b) che una corretta interpretazione letterale del dettato legislativo deve necessariamente indurre a ritenere, invece, che il diritto alla quota dell’indennità, ai sensi dell’articolo 12bis sopra richiamato, discenda solo in conseguenza della definitività della pronuncia che abbia riconosciuto siffatto assegno;

c) che la seconda obiezione disattesa dalla Corte territoriale consisteva nell’essere stati computati, ai fini della determinazione della quota del 40%, tutti gli emolumenti percepiti dal Gullino e non solo il Tfr; d) che, al riguardo, vale in primo luogo notare come la ricorrente, nell’atto introduttivo, abbia chiesto il riconoscimento di una quota dell’indennità di fine rapporto (e niente altro), laddove esiste una profonda differenza tra l’indennità di fine rapporto e (nel nostro caso) l’indennità premio Inadel ex articolo 2 della legge 152/68;

e) che, secondariamente, la Corte territoriale ha ritenuto come il premio Inadel faccia pur sempre parte dell’indennità di buonuscita, motivando il suo convincimento solo con la critica alla pronuncia giurisprudenziale indicata dal ricorrente, onde ha effettuato il calcolo del 40% a norma dell’articolo 12bis già richiamato, laddove nessun altro emolumento, sia pur corrisposto a conclusione del rapporto di lavoro, può essere ricondotto, neppure analogicamente, alla liquidazione del Tfr.

Il motivo non è fondato.

Per quanto riguarda, innanzi tutto, le censure sopra illustrate alle lettere a) e b), è da premettere come il giudice del merito, richiamando la decisione di questa Corte 7249/95, abbia ritenuto che il diritto di un coniuge ad una quota del trattamento di fine rapporto lavorativo percepito dall’altro coniuge, ai sensi dell’articolo 12bis della legge 898/70, introdotto dall’articolo 16 della legge 74/1987, può essere attribuito con lo stesso provvedimento attributivo dell’assegno di divorzio, sul rilievo che, poiché il diritto alla quota permane «anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza», secondo il tenore letterale del citato articolo 12bis, tale diritto deve conseguentemente riconoscersi pure nel caso in cui l’indennità sia maturata prima di detta sentenza, quando ovviamente al coniuge non è stato ancora attribuito in modo definitivo (con sentenza passata in giudicato) l’assegno di divorzio.

Giova, tuttavia, osservare, al riguardo, come questa medesima Corte, con la successiva sentenza 5553/99, che l’odierno Collegio condivide non ravvisando l’esistenza di motivi tali da indurre a discostarsi dai principi ivi enunciati, abbia modificato il proprio precedente orientamento (richiamato, giusta quanto precede, dal giudice di merito), affermando così:

1) che sia necessario prendere le mosse dalla natura costitutiva, pacificamente ammessa, della sentenza di divorzio, nonché dal principio, enunciato dalla legge 74/1987, secondo cui, malgrado tale natura, il Tribunale può disporre, a norma dell’articolo 4, comma decimo, della legge 898/70 (nuovo testo), che l’obbligo di corrispondere l’assegno produca effetti fin dal momento della domanda;

2) che il legislatore del 1987 consente quindi una anticipazione degli effetti del divorzio al momento della domanda, con riguardo agli effetti patrimoniali;

3) che ciò permette di interpretare il già citato articolo 12bis nel senso che il diritto alla quota dell’indennità di fine lavoro sorge anche se l’indennità stessa matura prima della sentenza di divorzio, ma la maturazione deve avvenire in un momento in cui tale sentenza può produrre i suoi effetti, ovvero, al più presto, al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che, se l’indennità anzidetta matura anteriormente a siffatto momento, la medesima non dà diritto ad alcuna quota, perché vengono in rilievo, nel rispetto dei, canoni fissati dall’ordinamento, i diversi principi che regolano la situazione e, segnatamente, quello della piena disponibilità delle attribuzioni patrimoniali da parte del destinatario delle stesse;

4) che questa interpretazione consente, cioè, di rispettare, per un verso, il dato letterale e, per altro verso, l’intenzione del legislatore, la quale è nel senso appunto di anticipare gli effetti della sentenza costitutiva dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio al più presto alla data di proposizione della domanda;

5) che, pertanto, il disposto dell’articolo 12bis della legge 898/70, introdotto dall’articolo 16 della legge 74/1987, nella parte in cui attribuisce al coniuge al quale è stato riconosciuto l’assegno ex articolo 5 della stessa legge e non sia passato a nuove nozze, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto, anche nel caso in cui tale indennità sia maturata prima della sentenza di divorzio, deve essere interpretato, così rispettando le intenzioni del legislatore, nel senso che il diritto alla quota sorge solo qualora l’indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio, ogni diversa interpretazione implicando profili non manifestamente infondati di incostituzionalità della norma in parola con riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Posto, dunque, che, nella specie, la domanda introduttiva del giudizio di divorzio risulta proposta il “10 settembre 1993” (ovvero alla data del deposito del relativo ricorso), mentre, secondo l’incensurato (giusta quanto precede) apprezzamento di fatto della Corte territoriale, «il Gullino è dimissionario volontario dall’1 novembre 1993» ed ha perciò sotto quest’ultima data (ovvero successivamente all’anzidetta proposizione) maturato il diritto all’indennità di fine rapporto, non può disconoscersi la sussistenza del corrispondente diritto della Trevisan al godimento della quota di tale indennità, onde, correggendosi nei termini sopra illustrati la motivazione dell’impugnata sentenza (ex articolo 384, secondo comma, Cpc), il profilo sin qui considerato del motivo in argomento deve essere disatteso.

Circa, poi, le ulteriori censure sopra riportate alle lettere e), d) ed e), giova premettere come la Corte territoriale abbia ritenuto infondata la doglianza del Gullino «nella parte in cui sì assume che nel calcolo dell’indennità da corrispondere alla Trevisan non va calcolata l’indennità premio di fine servizio di cui alla legge 152/68, atteso che detta indennità sia pure corrisposta da un ente previdenziale diverso (Inadel) – fa pur sempre parte dell’indennità di buonuscita che deve essere corrisposta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, ed è al pari di essa rapportata agli anni di effettivo servizio da questo prestati».

Un simile assunto va esente dalle richiamate censure.

Il più volte citato articolo 12bis della legge 898/70 (aggiunto dall’articolo 16 della legge 74/1987) dispone, al primo comma, che il divorziato, il quale non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge, ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dal proprio ex coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, laddove tale percentuale è indicata, al secondo comma dello stesso articolo 12bis, nella misura del quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

La dottrina, in considerazione del carattere generale della formula impiegata e della ratio della disposizione (correntemente individuata nel fatto che tanto l’attribuzione al divorziato di una quota dell’indennità di fine rapporto, stimata in generale una forma di retribuzione differita, quanto il meccanismo automatico di determinazione della relativa percentuale rappresentino strumenti per attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze vuoi di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell’assegno di divorzio, vuoi di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, secondo quanto riconosciuto, in argomento, dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 23/1991), è praticamente concorde nel ritenere:

a) che la dizione “indennità di fine rapporto” alluda, in una accezione ampia, al trattamento percepito dal coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro e ad esso spettante a causa della cessazione medesima, così da comprendervi, argomentando altresì dal lavori preparatori della sopra richiamata novella del 1987, tutti i trattamenti di fine rapporto (sia da lavoro subordinato sia da lavoro parasubordinato), comunque denominati, che condividano la medesima natura di quota differita della retribuzione a riscossione sospensivamente condizionata all’evento dell’estinzione del rapporto di lavoro e che risultino così chiamati a svolgere l’identica funzione;

b) che, in particolare, rientrino nell’indennità di fine rapporto ex articolo 12bis vuoi l’indennità di cui all’articolo 2120 Cc (ovvero il trattamento di fine rapporto, propriamente detto, per i lavoratori privati, che, a seguito della riforma introdotta dall’articolo 1 della legge 297/82, la quale ha profondamente inciso sulla struttura dell’indennità di anzianità disciplinata dal precedente articolo 2120, diversamente regolandone le modalità di calcolo in ragione dell’intero sviluppo nel tempo della carriera lavorativa del soggetto percettore, ha visto accentuare la propria natura di retribuzione differita, ad esigibilità condizionata all’estinzione del rapporto), vuoi l’indennità di buonuscita spettante ai dipendenti pubblici, vuoi le indennità di cui agli articoli 2118 e 2119 Cc (mancato preavviso e giusta causa), vuoi, financo, i premi, le partecipazioni azionarie e le elargizioni per prassi aziendali;

e) che la nozione di indennità di fine rapporto, come sopra delineata, non comprenda, invece, né le forme di previdenza disciplinate nell’articolo 2123 Cc (in quanto costituiscono figure di integrazione ulteriori rispetto alla suddetta indennità), né le indennità che costituiscono forme di pagamento differito di una parte del proprio reddito non di lavoro subordinato (quali le somme dovute agli agenti per la risoluzione del rapporto di agenzia, a norma dell’articolo 1751 Cc, prevalendo, in tali ipotesi, l’elemento non già retributivo, bensì quello a carattere compensativo-risarcitorio per la perdita o la diminuzione della propria attività di lavoro autonomo), né, infine, l’indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco e l’indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (trattandosi di ristoro di un danno le cui conseguenze si sarebbero sviluppate de futuro, mentre l’indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore).

A tali principi non contraddice la giurisprudenza di questa Corte, là dove, infatti, risulta affermato che l’indennità di fine rapporto, alla quale fa riferimento l’articolo 12bis in esame e la cui ratio è agevolmente desumibile vuoi dalla natura di retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi e percepita in forma differita, riconosciuta a tale indennità, vuoi dalla conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di siffatta retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno di divorzio, non può che venire rappresentata da quell’indennità, comunque denominata (trattamento di fine rapporto, indennità di fine servizio, indennità di buonuscita), la quale, maturando alla cessazione del rapporto di lavoro, è determinata in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell’entità della retribuzione corrisposta al lavoratore (Cassazione 3294/97; 5720/03), restandone invece escluse, sulla base di quanto è dato di ricavare dall’esame delle fattispecie rispettivamente affrontate con le pronunce sopra richiamate, l’erogazione corrisposta dal datore di lavoro a seguito dell’anticipato collocamento a riposo posto in essere con il consenso del dipendente nell’ambito di una politica aziendale volta favorire la riduzione del personale (Cassazione 3294/97, cit.) e l’indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai, accomunata agli altri trattamenti di fine rapporto solo dalla scadenza al momento della cessazione dell’attività ed avente origine in un regime professionale di natura privata a carattere preminentemente previdenziale ed assicurativo (Cassazione 5720/03, cit.).

Tutto ciò premesso, appare quindi decisivo, nella specie, il corretto inquadramento dell’indennità premio di servizio erogata dall’Inadel (cui è poi subentrato l’Inpdap) ai sensi dell’articolo 2 della legge 152/68, che la Corte territoriale, come si è visto, ha ritenuto di calcolare nella determinazione dell’indennità di fine rapporto da corrispondere alla Trevisan, sul rilievo che «detta indennità (premio di servizio, cioè) – sia pure corrisposta da un ente previdenziale diverso (Inadel) – fa pur sempre parte dell’indennità di buona uscita che deve essere corrisposta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro, ed è al pari di essa rapportata agli anni di effettivo servizio da questo prestati».

Al riguardo, non può sottacersi la portata rivestita, in argomento, dalla copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, con ripetute pronunce, ha:

a) dapprima riconosciuto che l’indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, istituita con la legge 733/30 e quindi disciplinata dalla già richiamata legge 152/68, si palesa sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalità, all’indennità di buonuscita per i dipendenti statali, risultando, infatti, entrambe le indennità correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento previdenziale, erogate non dall’ente datore di lavoro, ma da appositi enti i quali riscuotono e gestiscono i contributi versati dagli iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, corrisposte all’iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte in costanza di servizio, a dati superstiti (Corte costituzionale, sentenze 115/79; 110/81; 46/1983);

b) quindi rilevato che l’indennità premio di servizio è venuta, peraltro, a subire una radicale modifica legislativa per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 29/1979, nonché dell’articolo 22 della legge 440/87 (di conversione del decreto legge 359/87), onde il riconoscimento che, in buona sostanza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita) risultano ormai completamente equiparate, nel senso che la prima, al pari della seconda, rappresenta un trattamento di fine rapporto, correlato alla capitalizzazione dei contributi all’uopo versati dal dipendente, rivestendone il medesimo carattere retributivo, previdenziale ed assistenziale, integrativo della pensione, così da spettare al dipendente degli enti locali, al momento della cessazione dal servizio, alla stessa guisa in cui l’indennità di buonuscita è erogata ai dipendenti statali all’atto del collocamento a riposo (Corte costituzionale, sentenze 208/86; 763/88; 8211/88; 471/89; 319/91; 63/1992);

c) infine esplicitato il superamento dell’iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale delle indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti, riconoscendo al generale complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico (e segnatamente all’indennità di buonuscita), in stretta analogia con quelli del settore privato, l’essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale, onde tali indennità costituiscono ormai una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, in funzione previdenziale appunto, così da agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione, tanto vero che la misura del trattamento si determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente e che le medesime indennità, nel caso di decesso del lavoratore in servizio, fanno già parte integrante del suo patrimonio (Corte costituzionale, sentenze 99/1993; 243/93; 106/96; 243/97; 102/98).

A tale costante sviluppo della linea interpretativa seguita dal giudice delle leggi ritiene questa Corte di dover aderire, condividendolo, onde, sul rilievo che la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto consente una generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi principi informatori della materia (conclusione, questa, che ha anticipato le linee direttrici della riforma introdotta dalla legge 335/95, la quale, riguardo ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29/1993, ha disposto, all’articolo 2, comma quinto, che i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall’articolo 2120 Cc in materia di trattamento di fine rapporto), si deve ritenere che l’indennità premio di servizio prevista dall’articolo 2 della legge 152/68 (e successive modifiche) rientri nel quadro dell’indennità di fine rapporto di cui all’articolo 12bis della legge 898/70.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente incidentale violazione degli articoli 99 e 112 Cpc per avere la Corte di appello, in conseguenza di un’errata interpretazione della domanda dell’appellante incidentale, omesso la decisione sulla domanda di condanna dell’appellante principale al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

Assume in particolare la Trevisan:

a) che detto giudice, nonostante la medesima appellante incidentale avesse espressamente richiesto (sia a pagina 13 della comparsa di risposta con l’appello incidentale, sia in sede di precisazione delle conclusioni) la condanna del Gullino al pagamento delle spese anche del giudizio di primo grado, nella motivazione di rigetto della contraria richiesta formulata dall’appellante principale (che, giustamente, essendo soccombente, non aveva interesse a dolersi della compensazione di tali spese), ritenendo che l’appellata sul punto non avesse mosso alcuna specifica doglianza, ha omesso di decidere sulla richiesta ritualmente formulata, invece, da quest’ultima;

b) che la Corte territoriale, probabilmente, ha valutato inesistente siffatta richiesta reputando necessario uno specifico motivo di appello incidentale;

c) che anche in questo caso la decisione non poteva essere totalmente omessa;

d) che, benché non formalmente espressa come motivo di appello incidentale, il medesimo giudice aveva il dovere di valutare, nel merito, la fondatezza della domanda dell’appellata;

e) che, per la proposizione dell’appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado, non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di risposta risulti, in modo non equivoco, la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.

Il motivo non è fondato.

Vale, al riguardo, premettere:

a) che, allorché il giudice di appello accolga in parte l’impugnazione del soccombente e quest’ultimo (come, nella specie, il Gullino) ottenga così una modifica a proprio favore della sentenza di primo grado, la decisione, quivi contenuta, inerente al regolamento delle spese processuali, che non sia stata fatta oggetto di doglianza ad opera della controparte con uno specifico mezzo di gravame, non può essere alterata, in senso peggiorativo, a danno dell’appellante medesimo, a meno che l’appellato non l’abbia impugnata mediante appello incidentale (Cassazione 11026/91);

b) che quanto precede costituisce inevitabile applicazione della disciplina dei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello (la quale, imponendo la specificità dei motivi di gravame, esclude che il giudice ad quem possa riesaminare questioni che, come quella relativa al regolamento delle spese processuali, siano oggetto di un capo autonomo della sentenza impugnata, non investito esso medesimo da censura), mentre a tanto non osta il carattere accessorio del detto, pur autonomo, capo di sentenza, atteso che il carattere stesso comporta che la riforma della decisione sul merito travolga anche la pronunzia sulle spese non specificatamente gravata di censura, non già che l’impugnazione sul capo principale investa automaticamente anche quello accessorio, onde, se è vero che la modifica, ad opera del giudice di appello, della sentenza di primo grado comporta una nuova valutazione e decisione circa la ripartizione dell’onere delle spese, è altrettanto vero che ciò deve pur sempre avvenire nel rispetto del potere dispositivo delle parti, esercitato mediante il gravame, ovvero nell’ambito di questo (Cassazione 11026/91, cit.; Cassazione 7373/94);

c) che, del resto, per il soddisfacimento dell’anzidetto requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall’articolo 342 Cpc ed applicabile anche all’appello incidentale, è pur sempre indispensabile che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti ed ai capi impugnati, altresì le ragioni, seppure in forma succinta, per le quali la riforma della pronuncia di primo grado è chiesta, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, sì che restino esattamente precisati il significato e la portata delle relative censure (Cassazione 2985/78), onde, in questi termini, non appare pertinente il richiamo della ricorrente incidentale alla pronuncia di questa Corte 6479/95 (cui può peraltro aggiungersi, di analogo contenuto, Cassazione 6339/98), là dove le decisioni sopra indicate alludono alla sufficienza del fatto che la volontà di ottenere la riforma della decisione di primo grado risulti in modo non equivoco dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di risposta, occorrendo in ogni caso che dal complesso appunto delle deduzioni anzidette (ancorché contenute solo nella parte motiva della comparsa di risposta e non oggetto di corrispondente richiesta nella parte conclusiva della stessa comparsa) si possano stabilire con chiarezza il tema ed i “motivi” dell’impugnazione (Cassazione 472/80).

Tanto premesso, appare evidente come l’impugnata sentenza non ricada sotto le doglianze proposte e come non si configuri, in particolare, il denunciato vizio di omessa pronuncia, atteso che la Corte territoriale, nell’accogliere parzialmente il secondo motivo di merito dell’appello (principale) e nel rigettare invece il terzo motivo dello stesso appello «stante che l’appellante non ha certamente alcun motivo di dolersi della compensazione delle spese processuali operata dal Tribunale», ha quindi affermato che di tale compensazione «avrebbe potuto semmai lamentarsi l’appellata che, però, sul punto, non ha mosso alcuna specifica doglianza», mentre, a fronte di un simile apprezzamento di fatto del giudice di merito, come tale incensurabile se non sotto le specie di cui all’articolo 360, primo comma, n. 5, Cpc, la medesima ricorrente sì è esplicitamente riferita «sia (alla) pagina 13 della comparsa di risposta con l’appello incidentale, sia (alla) precisazione delle conclusioni», ovvero alla richiesta di «condanna del Signor Gullino al pagamento delle spese e compensi anche del giudizio di primo grado», là dove emerge che la medesima ricorrente avesse limitato il proprio gravame alle sole questioni di merito, dovendo l’invocata «vittoria di spese e compensi, del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in toto a carico del Gullino Domenico» coordinarsi esclusivamente all’auspicato accoglimento dell’impugnazione sulle accennate questioni, senza investire, subordinatamente al rigetto di questa, specificatamente il capo della contestata riforma e senza recare, in particolare, alcuna concreta argomentazione a sostegno della doglianza (Cassazione 7373/94, cit.; Cassazione 7168/03).

Con il secondo motivo di gravame, lamenta ancora la ricorrente incidentale violazione della norma contenuta nell’articolo 92 Cpc, per omessa indicazione (motivazione) dei giusti motivi della compensazione delle spese, segnatamente deducendo che la decisione della Corte territoriale di compensare interamente le spese del giudizio di appello è priva di motivazione, non essendo a tal fine né idonea né sufficiente la generica indicazione dell’esistenza di giusti motivi ed avendo invece il giudice del merito, per consentire di valutare se sia corretta la motivazione che sorregge la decisione di compensare le spese processuali, il dovere di indicare quali giusti motivi ricorrano.

Il motivo non è fondato.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte (Cassazione 2066/02; 10861/02; 11597/02; 14095/02; 16012/02; 16057/02; 633/03), in tema di regolamentazione delle spese processuali, la relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’articolo 91 Cpc, le stesse venissero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, laddove la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di altri giusti motivi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie, onde il giudice può compensare le spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli, atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione stessa va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese anzidette.

Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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