Illegittima la convalida del provvedimento fondato solo sulla mancata comparizione dell’opponente

di | 19 Dicembre 2005
L’ordinanza di convalida, di cui all’art. 23, comma quinto, legge n. 689/81, richiede la presenza di tre presupposti: a) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, senza deduzione di alcun legittimo impedimento; b) il deposito dei documenti, di cui al secondo comma del citato art. 23, ad opera dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; c) l’argomentata verifica della legittimità del provvedimento, in relazione ai motivi della opposizione e sulla base della documentazione versata in atti.
Corte di Cassazione sez. II Sentenza 19 dicembre 2005

Svolgimento del processo

 

Alla prima udienza del 25 marzo 2002, in ragione dell’ingiustificata assenza dell’opponente F. F., l’adito Giudice di pace di Crema, con ordinanza ex art. 25, comma quinto, legge n. 689/81, ha convalidato l’opposto provvedimento del Prefetto di Cremona, n. 376 del 9 ottobre 2001, con cui era stata irrogata al predetto una sanzione pecuniaria, per aver violato l’art. 142, comma ottavo, del codice della strada.
Per la cassazione di tale ordinanza, F. F. ha proposto ricorso.
La Prefettura della provincia di Cremona non ha svolto difese.

 

Motivi della decisione

 

Con unico mezzo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma quinto, legge n. 689/81, nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che l’ordinanza impugnata sia esclusivamente argomentata sul rilievo della sua assenza ingiustificata alla prima udienza, senza verifica alcuna della legittimità del provvedimento sanzionatorio opposto, in relazione ai motivi di opposizione e sulla base della documentazione versata in atti.
La censura è fondata.

All’esito dei noti interventi, additivamente operati dalla Corte Costituzionale con le pronunce n. 534 del 1990 e n. 501 del 1995, l’ordinanza di convalida, di cui all’art. 23, comma quinto, legge n. 689/81, richiede la presenza di tre presupposti: a) la mancata comparizione dell’opponente o del suo procuratore alla prima udienza, senza deduzione di alcun legittimo impedimento; b) il deposito dei documenti, di cui al secondo comma del citato art. 23, ad opera dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; c) l’argomentata verifica della legittimità del provvedimento, in relazione ai motivi della opposizione e sulla base della documentazione versata in atti (v. in termini Cass. n. 614/98, n. 4324/99, n. 6586/99 e n. 6466/00).
L’ordinanza impugnata, giusta la conforme censura del ricorrente, è priva della argomentata verifica della legittimità del provvedimento opposto, essendo stata resa in ragione dell’esclusiva rilievo dell’assenza ingiustificata dell’opponente alla prima udienza.

Il ricorso, dunque, deve essere accolto e l’ordinanza impugnata è annullata, con rinvio della causa ad altro giudice per nuovo esame.
Il giudice di rinvio avrà anche cura di regolare le spese del giudizio di cassazione.

 

Per questi motivi

LA CORTE DI CASSAZIONE
accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Crema, in persona di diverso magistrato.
Così deciso il 19 dicembre 2005, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Depositata in cancelleria il 13 marzo 2006.

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