La commercializzazione di playstation modificate non costituisce reato

di | 31 Dicembre 2003

Tribunale Bolzano, ordinanza 31.12.2003.

TRIBUNALE DI BOLZANO

Sezione per il riesame

Ordinanza 31 dicembre 2003

Il Tribunale di Bolzano, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati :

Dott. Edoardo Mori – Presidente Dott. Claudio Gottardi – Giudice Dott. Tullio Joppi – Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visto il ricorso proposto da ** Salvatore indagato per il reato di cui all’art. 171ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, rileva quanto segue.

Nel corso di una indagine svolta dalla Guardia di Finanza sul presupposto che costituisse reato la commercializzazione di playstations modificate, il P.M. di Bolzano emanava un decreto di perquisizione e sequestro a carico di ditte che risultavano aver acquistato consoles modificate da altra ditta, già indagata dalla Procura della Repubblica di Bassano del Grappa. L’atto portava al sequestro in data 12-12-2003 di una playstation e di alcuni chip da utilizzare per le modifiche, presso la ditta di ** Salvatore di Rimini. ** Salvatore ha proposto rituale ricorso al Tribunale del riesame contro il sequestro.

Letti gli atti questo Collegio osserva quanto segue.

Il caso in esame sottende il problema di fondo della modificabilità dei circuiti delle play? stations ed è stato sollevato a livello internazionale dalla Sony, importante ma non esclusiva produttrice di questi “computer dedicati” per la lettura di CD o analoghi supporti contenenti giochi prodotti e distribuiti dagli stessi produttori della playstation o da ditte con loro licenza.

Per questi produttori l’affare redditizio è il vendere i giochi, del costo di circa 30 €, e non certo la sola stazione del costo di circa 200 €, spesso anzi venduta sottocosto proprio per invogliare all’acquisto dei giochi.

Per questo motivo i produttori hanno inserito nelle playstation delle limitazioni per cui esse sono in grado di leggere solo i supporti sviluppati da loro stessi. Inoltre, per pura strategia di mercato, il mondo è stato diviso in tre zone (America, Asia, Europa ed Australia), e le playstations distribuite in America (e da collegare ai televisori con sistema NTSC) non accettano supporti prodotti per il mercato europeo mentre le playstations distribuite in Europa per televisori PAL o SECAM non accettano supporti previsti per il mercato americano.

I supporti inoltre sono registrati in modo tale che una copia di essi non viene accettata dalla playstation in quanto essa riconosce solo i dischi originali (ciò in contrasto con quelle disposizioni di legge italiane che consentono ad ogni acquirente di software di eseguire una copia di sicurezza per il caso di danneggiamento dell’originale).

Di fronte a tali limitazioni artificiose della macchina, i tecnici hanno creato un semplicissimo chip, del costo di pochi euro, il quale ripristina tutte le funzioni della macchina la quale pertanto diventa idonea a leggere supporti originali provenienti da altri mercati, a leggere copie di questi supporti, a leggere giochi creati da produttori indipendenti o dallo stesso proprietario della macchina, a funzionare, con alcuni ulteriori accessori, come un computer vero e proprio.

Non è il caso di affrontare qui i problemi tecnici di come siano costruiti una console e un chip; basti dire che i "mod chips" o "converter chips" sono rappresentati da un chip che si inserisce nella console e le fornisce l’istruzione che il codice territoriale e il codice del CD originale devono essere accettati dal sub-bus controller.

E che la console sia un computer vero e proprio e non di una semplice console da gioco è, ironia del caso, sostenuto a spada tratta dalla stessa Sony la quale, di fronte alla comunità europea che voleva imporre le tasse doganali previste per le consoles (i computer sono invece esenti da dogana) è ricorsa alla corte Europea sostenendo che si tratta invece di computer; e la Corte Europea di Giustizia, in sede di appello, ha stabilito che effettivamente di computer si tratta (decisione del settembre 2003).

In sostanza ci si trova quindi di fronte a produttori che mettono in vendita delle macchine limitate in modo che esse possano essere utilizzate solo per gli usi ad essi graditi.

A livello internazionale il problema è stato affrontato con vari risultati, dipendenti ovviamente dalle singole legislazioni interessate.

In Australia, dopo una prima decisione favorevole, auspicata e sostenuta direttamente dall’autorità per la libera concorrenza che accusava la Sony di sottrarre agli australiani i vantaggi della globalizzazione (Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment & Ors v. Eddy Stevens, N929 of 2002) , il 23-7-2003 la Corte Suprema ha stabilito che vi è una violazione del diritto d’autore; analoga decisione è stata pronunziata in Inghilterra (però sono state applicate norme più restrittive di quelle europee). In Germania per ora i chip di modifica sono considerati legali e nello stesso senso è la (scarsa) giurisprudenza di merito italiana (Trib. Vicenza 27/6/03 nr. 53/03).

Va anche detto che il problema è in parte superato per il fatto che la Sony sta per lanciare un nuovo sistema PSPTM, con nuovi dischi ottici che renderanno superata la modifica con i chip.

Analogo a quello in esame è il problema, a cui si accenna solo per completezza, che sorge dal fatto che le playstations, con modeste modifiche e qualche accessorio, possono essere trasformate in un computer. L’X-box della Microsoft, del costo di circa 200 E, ha tutta la potenzialità di un computerPentium 3 ed è artificiosamente limitato a console. Subito è comparso sul mercato lo Xbox-Mod-Chip che consente di usare in esso molti programmi sotto Linux (il sistema operativo libero). Eppure questa macchina con ampie possibilità è artificiosamente limitata, non può utilizzare giochi comperati in America e, sebbene possa leggere senza problemi DVD, occorre pagare altri 30 euro per accedere a tale opzione. Ma se la macchina, con poche modifiche, gira anche con Linux, perché mai l’acquirente non dovrebbe poterla usare per tutti gli usi possibili? Sarebbe un po’ come se la Fiat vendesse un’auto con il divieto di uso per extracomunitari e per strade extraurbane.

Nella nostra legislazione l’unica norma che regola la materia è l’art. 171ter, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che, in attuazione di una direttiva comunitaria, così recita alla lettera f-bis: (è punito chiunque) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti,adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure.

L’art 102 quater, da parte sua, stabilisce che:
1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione.

Risultano perciò chiari due punti.
1) che la protezione assicurata dalla legge è solo nei confronti del diritto d’autore e, solo in via mediata, sui supporti dell’opera (art. 102 q.).
2) che sono vietate solo le attrezzature o componenti che siano destinati in via prevalente e principale alla elusione delle misure di cui al punto 1 (art. 171ter lett. f bis).

Ma un terzo punto, non regolato dalla legge sul diritto d’autore, è egualmente importante: in quale misura il venditore di una macchina possa vietarne modifiche per consentirne l’utilizzo per scopi diversi da quelli graditi al venditore.

Vediamo ora se i chip in commercio possano essere considerati come destinati in via prevalente e principale alla elusione delle misure di protezione del diritto d’autore contenute nei supporti dei giochi.

Sul punto si può affermare con tranquillità che la funzione primaria e prevalente dei chip non è affatto quella di consentire l’uso di copie pirata, ma bensì di superare ostacolo monopolistici e di meglio utilizzare la playstation, in quanto il chip serve:

– a leggere dischi di importazione (e ciò potrà non fare piacere ai distributori europei, ma non viola alcun diritto d’autore; anzi è la differenziazione adottata dai distributori che potrebbe violare norme sulla concorrenza); si consideri che non tutti i giochi presenti sul mercato americano sono rinvenibili con la codifica europea e che quindi vi è interesse a procurarseli direttamente e che il loro costo è inferiore anche del 20% a quello europeo;
– a leggere dischi prodotti da società diverse da quella che ha prodotto laplaystation (e questi potrebbero forse e talvolta violare dei brevetti sul software o la licenza loro concessa, ma è problema che non può interessare l’acquirente del prodotto sul mercato);
– a leggere la copia di sicurezza del software che la legge italiana consente di procurarsi;
– a leggere supporti di contenuto diverso da quello originariamente previsto, ma sicuramente legali; – a consentire di sfruttare tutte le capacità della playstation come computer.

Vediamo infine se il produttore della macchina possa vietarne un uso diverso da quello da lui voluto.

In base alle nostre norme civilistiche, la risposta è senz’altro negativa: chi è proprietario di un bene può goderne nel modo più ampio ed esclusivo.

Consci di ciò i produttori hanno cercato di aggirare l’ostacolo inserendo nella confezione dell’oggetto un foglio in cui si afferma che se si rimuovono certi sigilli si perde il diritto alla garanzia (e nulla può vietare al possessore dell’oggetto di rinunziare alla garanzia!) e che è vietato decodificare odisassemblare il software della console in quanto coperto da copyright oppure concesso solo in licenza d’uso.

Ebbene, è chiaro che per il nostro diritto queste condizioni sono del tutto prive di valore; chi va in un negozio e acquista una scatola con dentro un programma o una console acquista incondizionatamente e senza limitazioni perché in quel momento egli non conosce quanto sta scritto (magari in inglese) entro la scatola. Dice giustamente il Codice Civile che le condizioni generali del contratto sono opponibili all’altro contraente se egli le conosceva al momento della stipulazione nel contratto; come può conoscerle l’acquirente se il venditore non gliele fa leggere e sottoscrivere prima di consegnare l’oggetto e di incassare il corrispettivo?

Quindi tutti i tentativi di vincolare l’acquirente con comunicazioni successive all’acquisto sono semplicemente ridicole; le frasi “chi apre questa busta accetta le condizioni” “chi vuole usare il programma clicchi qui e accetti le condizioni” sono inesistenti per l’utente del programma. Egli del resto ben di rado le conosce perché di solito il programma viene installato da tecnici più esperti del normale utente finale e quindi l’apertura della busta, la violazione di sigilli, l’OK alle condizioni apparse sullo schermo, sono riferibili a soggetti diversi dall’acquirente e dall’utente finale.

Si conclude quindi che il disposto sequestro è illegittimo perché la legge invocata non è applicabile alla fattispecie.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso come sopra proposto, dichiara la illegittimità del sequestro di data 12-12-03 a carico di ** Salvatore e ordina la restituzione di quanto in sequestro.

Bolzano 31 dicembre 2003

Il Presidente est. Edoardo Mori

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