La trascrizione del matrimonio non ha effetti retroattivi nei confronti dell’ente previdenziale

di | 25 Novembre 2005
Lo status vedovile, che legittima l’erogazione della pensione di reversibilità, nei confronti dell'ente previdenziale, viene meno solo con la trascrizione del nuovo matrimonio.
Infatti, mentre nel rapporto tra coniugi la retroattività della trascrizione opera automaticamente, nei confronti dei terzi essa non produce effetti perché la legge (articolo 8) espressamente fa salvi i diritti dei terzi (“senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi). Nel caso in esame, pur ammettendo che Inps si ponga come terzo, non può sorgere a favore dell’Istituto un diritto di ripetizione perché la trascrizione non opera retroattivamente nei suoi confronti.
Corte di appello di Genova – Sezione lavoro –25 novembre 2005

Svolgimento del processo
La signora M. C. è stata titolare di pensione di reversibilità del primo marito, P. C., dalla data del decesso di costui sino al 7 maggio 1998, quando veniva eseguita la trascrizione del matrimonio da lei contratto con il signor A. B.. Invero la ricorrente aveva contratto matrimonio canonico in data 21 dicembre 1983 ma i coniugi avevano richiesto la trascrizione dell’atto solo nel 1998 e quindi tardivamente, dandone notizia all’Inps per la revoca del trattamento pensionistico di reversibilità. Peraltro l’Istituto, con nota del 21 dicembre 1998, comunicava alla C. l’indebita percezione delle rate di pensione per il periodo 1 gennaio 1984-31 agosto 1998 (cioè fin dal mese successivo alla celebrazione del matrimonio canonico). La C., esperita la procedura amministrativa, ricorreva al tribunale di Genova che accoglieva parzialmente il ricorso della ricorrente, dichiarando illegittimo il provvedimento del 21 ottobre 1998 dell’Inps teso al recupero delle somme percepite dalla C. a titolo di pensione di reversibilità per il periodo 1 gennaio 1984-7 maggio 1998, dichiarando altresì che nulla era dovuto in restituzione dalla ricorrente C. all’Inps.

Avverso la sentenza ha proposto appello l’Istituto che ribadisce la propria tesi secondo cui dalla retroattività della trascrizione del secondo matrimonio la ricorrente sarebbe divenuta coniuge del signor B. sin dalla celebrazione del matrimonio canonico con conseguente perdita del diritto alla pensione di reversibilità erogata a seguito del decesso del primo marito.

Si è costituita la C. che contesta l’interpretazione sostenuta dall’Istituto ritenendo sul punto corretta la sentenza, ma svolge appello incidentale perché il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al pagamento dell’assegno previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 39/1945. All’odierna udienza i difensori discutevano la causa che veniva decisa dal Collegio con separato dispositivo di cui veniva data lettura.

Motivi della decisione
L’appello è infondato, meritando invece accoglimento l’appello incidentale. I fatti di causa sono pacifici tra le parti. La signora M. C., rimasta vedova, ha percepito la pensione di reversibilità Inps e successivamente contraeva matrimonio canonico con il signor A. B. Quest’ultimo matrimonio veniva trascritto, per volontà dei coniugi, a distanza di molti anni dalla sua celebrazione. Occorre stabile in sostanza se la trascrizione, che ha efficacia retroattiva e quindi fa spiegare gli effetti del matrimonio canonico anche nella sfera civile sin dalla sua celebrazione, faccia divenire indebita la prestazione pensionistica di reversibilità percepita dalla ricorrente. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. L’articolo 3, comma 3, D.Lgs Lgt 39/1945 stabilisce che «cessa il diritto alla pensione (…) per il coniuge e per le figlie, quando contraggono matrimonio». In tal caso «al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato» (articolo 3, comma 4, 4 D.Lgs Lgt 39/1945). La legge 121/85, ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, prevede all’articolo 8 che «sono riconosciuti gli effetti civili del matrimonio contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile. Al comma 4° la disposizione prevede inoltre che la richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi».

Nel caso in esame, essendo applicabile la seconda ipotesi, cioè quella della trascrizione posteriore, e tenuto conto che, comunque, il matrimonio ha effetti civili sin dal momento della celebrazione, secondo l’Inps lo status di coniuge della C. per effetto del secondo matrimonio, avrebbe fatto cessare sin da quel momento il diritto alla pensione di reversibilità, sicchè i ratei corrisposti sarebbero stati corrisposti indebitamente con diritto dell’Istituto a ripeterli.

Ritiene il Collegio che il sillogismo dell’istituto non sia condivisibile. Se infatti è vero che il diritto alla pensione di reversibilità cessa per avere contratto matrimonio e che gli effetti della trascrizione di esso retroagiscono al momento della sua celebrazione, sicché formalmente il ragionamento dell’Inps sembrerebbe corretto, occorre peraltro svolgere le seguenti osservazioni, osservazioni che inducono a ritenere erroneo tale ragionamento.

Dalla celebrazione del matrimonio si verificano infatti una serie di effetti: quelli personali (fedeltà, assistenza, coabitazione, collaborazione), i c.d. onera matrimonii (mantenimento ed alimenti), quelli verso i figli (mantenimento ed educazione), quelli propriamente patrimoniali (diritti e poteri inerenti all’acquisto e gestione dei beni), ma anche quelli riguardanti lo status di coniuge, tanto è vero che il codice civile (articolo 130) appresta un’apposita azione di status.

E proprio lo status vedovile costituisce il presupposto per la fruizione della pensione di reversibilità, status del quale l’Inps doveva prendere atto, senza assumere propriamente la posizione di terzo rispetto al rapporto matrimoniale. Infatti il rapporto pensionistico si svolge direttamente e bilateralmente, tra il coniuge, che ha un diritto originario ed autonomo, e l’ente previdenziale che è tenuto a verificare la sussistenza e la permanenza, quale condizione dell’obbligazione pensionistica, dello status di vedovanza. Tale status viene meno per effetto della trascrizione dell’atto di matrimonio canonico nei registri dello stato civile, trascrizione che normalmente avviene entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto: peraltro è previsto che la trascrizione, e conseguentemente l’efficacia del matrimonio nell’ordinamento civile, possa essere lasciata alla disponibilità delle parti contraenti il matrimonio canonico (articolo 8, comma 1, punto 4) che possono richiederla posteriormente. Ciò comporta che lo status vedovile permane sino a quando non venga meno, per effetto della trascrizione del nuovo atto di matrimonio nel registro dello stato civile: ma la retroattività che si verifica per effetto della trascrizione riguarda esclusivamente la qualità di coniuge nei rapporti con l’altro coniuge. I coniugi sono cioè tali sin dalla celebrazione del matrimonio, anche se tardivamente trascritto, ma tale status, come non pregiudica i diritti dei terzi acquistati da ciascun contraente tra il momento della celebrazione e quello della trascrizione, a maggior ragione non può riverberarsi sugli effetti che derivavano dal precedente status. Infatti gli effetti che riguardano lo status civile, i quali si risolvono in una qualità o qualifica della persona, si svolgono e sono validi erga omnes e permangono addirittura anche dopo la dichiarazione di loro nullità, come nel caso dello status di figlio legittimo, o di vocatio ereditaria ex articolo 584 Cc.

Più semplicemente, nel caso in esame, lo status vedovile, che legittimava l’erogazione della pensione di reversibilità è venuto meno retroattivamente nei rapporti tra coniugi, ma la pensione erogata dall’Inps alla C. trovava proprio nello status vedovile la propria causa, causa che è venuta meno non dal momento della celebrazione del matrimonio tra la C. e il signor Bruno, ma nel momento in cui vi è stata la trascrizione. Il che conferma proprio quanto in precedenza argomentato sull’efficacia retroattiva della trascrizione nei soli rapporti tra coniugi. Infatti solo i richiedenti hanno come si è detto la disponibilità degli effetti della trascrizione (che può appunto essere tardiva), salvi comunque i diritti dei terzi e proprio il rilievo assunto dalla volontà dei coniugi, introdotta dalla modifica del 1985 al Concordato del 1929, connota questa ipotesi di trascrizione. Come poi già osservato dal tribunale, argomenti ulteriori si possono trarre dall’esame del testo contenuto nel disegno di legge governativo, da cui può evincersi come era prevista per i terzi la possibilità di ripetere, salvi gli effetti della prescrizione, le prestazioni rese alle parti sul presupposto del loro stato libero, disposizione poi soppressa proprio a dimostrazione della scelta legislativa di salvaguardare i coniugi da eventuali pregiudizi loro derivanti dagli effetti della trascrizione. Comunque, anche seguendo la strada interpretativa legata all’istituto della trascrizione, non bisogna dimenticare che il matrimonio, come qualunque negozio giuridico, è un fatto che da un punto di vista psicologico o naturale non può essere tolto di mezzo. Ciò che viene infatti eliminata retroattivamente è l’efficacia di tale negozio, e tale eliminazione di effetti può avvenire, da un punto di vista operativo, con modalità diverse che si esplicano nella distinzione tra retroattività reale e retroattività obbligatoria. Quest’ultima fa nascere solamente degli obblighi a carico delle parti, mentre la retroattività reale fa sorgere “automaticamente” tale situazione. Ma anche la retroattività reale opera pur sempre inter partes e non anche nei confronti dei terzi, salvo casi previsti espressamente dalla legge (cfr. articoli 1504 e 1505 Cc). Infatti limite esterno alla retroattività reale è quello della espressa previsione legislativa non potendo le parti porre in essere pattuizioni in danno dei terzi (cfr. articolo 1322, comma 2, Cc).

Ora, nel nostro caso, proprio in conformità ai principi sopra esposti, mentre nel rapporto tra coniugi la retroattività opera automaticamente, nei confronti dei terzi essa non produce effetti perché la legge (articolo 8) espressamente fa salvi i diritti dei terzi (“senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi). Nella presente controversia, pur ammettendo che Inps si ponga come terzo, non può sorgere a favore dell’Istituto un diritto di ripetizione perché la trascrizione non opera retroattivamente nei suoi confronti.

Del resto, come sopra osservato, il legislatore ha voluto evitare effetti pregiudizievoli per i coniugi, effetti pregiudizievoli che potevano derivare proprio dall’effetto retroattivo che avrebbe legittimato i terzi a ripetere prestazioni effettuate sul presupposto che i coniugi fossero in realtà con stato libero. Si pensi inoltre al regime patrimoniale che per effetto della trascrizione diventa quella ex lege della comunione dei beni: ma i terzi creditori del singolo coniuge e che avevano con lui contratto non possono di certo aggredire il patrimonio dell’altro coniuge divenuto per effetto della trascrizione e quindi retroattivamente titolare del bene (cfr. articolo 177 Cc). Invero, e per completezza, l’Inps potrebbe ripetere le somme erogate solo provando che la trascrizione tardiva è avvenuta in frode all’Istituto: ma nessun fatto al riguardo è allegato. In definitiva la sentenza deve essere confermata e l’appello principale rigettato. Quanto all’appello incidentale esso deve invece trovare accoglimento. Il tribunale si è dimenticato di pronunciare sulla domanda relativa alla condanna dell’Istituto a corrispondere l’assegno previsto dall’articolo 3, comma 2, D.Lgs 39/1945 Inconsistente innanzitutto l’eccezione dell’INPS di inammissibilità e improcedibilità di tale domanda.

Infatti la C. ha presentato rituale ricorso amministrativo avverso la richiesta di ripetizione e in tale ricorso chiedeva in compensazione l’importo afferente l’assegno in questione. Il ricorso è stato poi respinto sicchè l’Istituto non ha in sostanza portato in detrazione da quanto richiesto l’assegno che la C. aveva richiesto in compensazione. Quanto alla improcedibilità è costante la giurisprudenza che ritiene che tale eccezione non possa più riproporsi in appello (Cassazione, 10089/00; 6673/02). Nel merito è indubbio (anche per il riconoscimento del debito operato dall’istituto nella missiva del 21 ottobre 1998) che la C. essendo convolata a nuove nozze abbia diritto alla liquidazione del rateo delle due annualità dell’assegno previsto dall’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1945. Inps deve pertanto essere condannato a pagare alla C. tale assegno nella misura di legge oltre interessi legali dalla sua maturazione al saldo Le spese del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti contro la sentenza 1524 emessa in data 23 maggio 2003 dal Tribunale di Genova Respinge l’appello principale ed in accoglimento dell’appello incidentale condanna l’Inps a corrispondere a C. M. l’assegno, di importo pari a due annualità di pensione, previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 39/1945 oltre interessi legali dal dì della maturazione al saldo. Conferma nel resto. Condanna l’Inps a rifondere all’appellata le spese di questo grado che liquida in euro 12,00 per esborsi, euro 800,00 per diritti ed euro 1200,00 per onorari oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

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