La vendita in multiproprietà di videocassette e DVD non costituisce noleggio simulato

di | 12 Marzo 2006
Considerare la vendita in multiproprietà un noleggio simulato e quindi equipararla al noleggio medesimo, comporterebbe l’applicazione di un’analogia in malam partem di una norma penale.
La vendita in multiproprietà, non prevista dall’art. 171 quinquies L.633/1941 tra le fattispecie equiparate al noleggio, realizza in capo al comproprietario il godimento esclusivo, sia pure per una durata predeterminata, del bene e la vendita della quota avviene a titolo definitivo ed irretrattabile, a differenza di quanto accade per le fattispecie equiparate alla concessione in noleggio che si caratterizzano per la loro precarietà.
Sentenza Tribunale di Mantova sez Penale del 13 gennaio 2006.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione penale
In nome del Popolo italiano
Il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Luigi Fasanelli nella pubblica udienza del 13 gennaio 2006, con l’intervento del Pubblico Ministero, in persona del V.P.0., dott.ssa Maddalena Grassi, e del difensore dell’imputato avv. Andrea Giubertoni, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA
emessa a seguito di GIUDIZIO ABBREVIATO,
nel procedimento penale nei confronti di:
XXXXXXX, nato a xxxxx il 20 giugno 1975, domicilio eletto in Mantova, via Massari n. 12 LIBERO, PRESENTE assistito dall’avv. Andrea Giubertoni del Foro di Mantova, difensore di fiducia

IMPUTATO
1. del reato p. e p. dall’art. 171 ter lett. d) L. 22 aprile 1941 n. 633 per avere, a fini di lucro, detenuto nella sua videoteca per la vendita e/o la distribuzione due videocassette VHS contenenti videogrammi di opere cinematografiche per le quali è prescritta l’apposizione del contrassegno della SIAE, ma prive di tale contrassegno. 2. del reato p. e p. dall’art. 171 quater lett. d) L. 22 aprile 1941 n. 633 per avere, abusivamente e a fini di lucro, concesso in noleggio o, comunque, destinato al noleggio nella sua videoteca sei DVD e 35 videocassette VHS contenenti videogrammi di opere cinematografiche per le quali il produttore aveva vietato il noleggio, il tutto dissimulando la reale natura di noleggio della cessione ai clienti con un contratto di cessione di quote millesimali di multiproprietà sul singolo supporto audiovisivo, da considerarsi nullo per la illiceità della causa ai sensi degli artt. 1343 e 1344 del Cod. Civ., trattandosi di forma contrattuale atipica appositamente studiata per eludere la normativa vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto di autore. Commesso in data 3 marzo 2004 in Bagnolo San Vito (MN).

Conclusioni delle parti
Il Pubblico Ministero ha così concluso:
sub 1) assoluzione perché il fatto non sussiste; sub 2) Euro 2000 di ammenda.

Il difensore dell’imputato ha così concluso:
sub 1) assoluzione perché il fatto non sussiste; sub 2) assoluzione perché il il fatto non costituisce reato.

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione diretta a giudizio, il Procuratore della Repubblica in sede ha chiamato XXXXXX a comparire avanti al Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, per rispondere in pubblico dibattimento delle violazioni alle norme in materia di tutela del diritto d’autore, come meglio specificate in epigrafe. Prima della apertura del dibattimento, l’imputato ha chiesto la definizione del procedimento allo stato degli atti con rito abbreviato ex artt. 438 ss. c.p.p., subordinando la richiesta all’acquisizione dì documenti, all’esame testimoniale di LANDINI Enrico e alla verifica del corpo di reato.

Il P.M. ha chiesto l’ammissione di prova contraria, consistente nell’esame testimoniale del sovr. di Polizia FARINELLA Giuseppe. Il giudice ha quindi pronunciato ordinanza ammissiva del rito alternativo richiesto, acquisito il fascicolo del P.M. e proceduto in camera di consiglio alle integrazioni probatorie richieste.

All’esito dell’integrazione probatoria, le parti hanno discusso oralmente la causa, rassegnando le conclusioni che sono trascritte in epigrafe, ed il Tribunale ha deliberato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo nella stessa udienza di discussione, la presente sentenza con la quale accoglie per il capo 1 le convergenti domande del P.M. e della difesa e per il capo 2 le domande del difensore dell’imputato per i seguenti

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Alla luce degli esiti della istruttoria dibattimentale, l’imputato deve essere assolto dal reato sub 1 perché il fatto non sussiste e dal reato sub 2 perché il fatto non costituisce reato. I fatti oggetto del processo possono essere così ricostruiti sulla base di quanto emerge dagli atti del fascicolo del P.M. e dall’integrazione probatoria svolta:
– in data 03.03.2004, i sovrintendenti della Polizia Postale, sezione di Mantova, FARINELLA Giuseppe e FERRIGNO Francesco, effettuavano un controllo presso la discoteca “XXXXX” di XXXXXX, sita in XXXXX (MN); – all’esito di tale controllo gli ufficiali di P.G. rinvenivano nell’esercizio commerciale e sottoponevano a sequestro, il seguente materiale:
– a) due videocassette VHS, contenenti la riproduzione di opere cinematografiche, sprovviste del contrassegno della SIAE;
– b) 1l videocassette VHS, con bollino SIAE e la dicitura “noleggio vietato”, rinvenute nel videobank (apparecchio di distribuzione automatica di cassette per il noleggio);
– c) altre 9 videocassette VHS, con bollino SIAE e la dicitura “noleggio vietato”, rinvenute nel videobank;
– d) 13 videocassette VHS, con bollino SIAE e la dicitura “noleggio vietato” e con un bollino ANVI con la dicitura “plurivision system” rinvenute nel videobank;
– e) 2 videocassette VHS con bollino parziale SIAE, rinvenute nel videobank;
– f) 6 DVD con bollino SIAE e la diciture “abbinamento editoriale”, vendute sulla rastrelliera.
Il suddetto materiale veniva sottoposto a sequestro in quanto si trattava come chiarito nel verbale di sequestro e con la deposizione del sovr. FARINELLA) di prodotti detenuti per la vendita e privi del contrassegno SIAE, quanto alle due videocassette sub lett. a dell’elenco che precede (capo d’imputazione sub 1), ovvero di prodotti abusivamente destinati al noleggio, tanto alle 35 videocassette VHS e ai 6 DVD di cui alle lettere da b) a f) (capo d’imputazione sub 2).
Per quanto riguarda le due videocassette VHS oggetto del capo d’imputazione sub 1, la verifica ed ispezione del corpo di reato fatta in udienza ha consentito di accertare che in realtà su tali prodotti era apposto il centrassegno SIAE, sia pure al di sotto della copertina che avvolgeva le videocassette medesime.
Pertanto, l’imputato XXXXXX dovrà essere assolto, perché il fatto non sussiste, dal reato sub 1 (art. 17 ter, lett. d, L 633/1941), in quanto le due videocassette, rinvenute all’interno dell’esercizio commerciale e destinate alla vendita, erano provviste del contrassegno SIAE.
Per quanto riguarda il reato sub 2, si osserva preliminarmente che l’accusa di avere destinato abusivamente al noleggio supporti contenenti videogrammi di opere cinematografiche (art. 171 quater, lettera a, L. 633/1941), va limitata solo alle 33 videocassette VHS con la dicitura “nolggio vietato”, rinvenute nel videobank, di cui alle lettere b, c, d, dell’elenco che precede.
Infatti, le due 2 videocassette VHS con bollino SIAE (indicate alla lett. e) dell’elenco che precede), rinvenute nel videobank e cioè nell’apparecchiatura con cui venivano distribuiti i prodotti in noleggio (si veda deposizione del sovr. FARINELLA), non recavano sul bollino SIAE la dicitura “noleggio vietato”.
Quanto ai 6 DVD con bollino SIAE rinvenuti sulla rastrelliera, all’interno della videoteca, non vi è alcuna prova che si trattasse di prodotti destinati al noleggio, proprio perché gli stessi sono stati rinvenuti all’interno dell’esercizio commerciale e non nel c.d. videobank.
Peraltro, anche per le altre 33 videocassette rinvenute nel videobank :lettere b, c, d) va esclusa la responsabilità penale dell’imputato.
Il difensore del XXXXXX ha sostenuto (si veda anche memoria difensiva in atti, con allegate indagini difensive, e parere pro-veritate ) che tali videocassette, pur contenute nel videobank, non erano destinate al noleggio, ma erano vendute in multiproprietà (c.d. “plurivision system”) e che tale sistema di vendita è del tutto lecito e non costituisce affatto una forma contrattuale atipica appositamente studiata per eludere la normativa vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto di autore, così come affermato dall’accusa.
La tesi difensiva, sia pure limitatamente alle 13 videocassette con dicitura “piurivision system” (lett. d dell’elenco) può essere accolta.
Dalle indagini difensive svolte (si vedano dichiarazioni rese da ROSSI Paolo ed AGOSTI Andrea) è infatti emerso che nel videobank del XXXXXX, insieme ai prodotti in noleggio ve ne erano altri per i quali era possibile l’acquisto (con apposita tessera) di quote in multiproprietà e che tale sistema dì vendita era stato adeguatamente pubblicizzato dall’’imputato mediante l’affissione nel suo negozio di varie copie del relativo regolamento.
Con argomentazioni che questo giudice ritiene di potere condividere, nel parere pro-veritate rilasciato da uno studio legale di Roma e prodotto in atti, si afferma che tale sistema di vendita non costituisce un contratto con causa illecita (art. 1343 CC) ovvero un contratto in frode alla legge (art. 1344 CC), appositamente studiato per eludere la normativa vigente in tema di cessione e noleggio di opere protette da diritto di autore.
In particolare, si rileva che nella legge 633/1941 (e successive modificazioni), dopo la norma (art. 171, lett. a) che punisce la condotta di chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio – o comunque in uso a qualsiasi titolo – originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore, è stata inserita un’apposita norma, l’art. 171 quinquies, che indica quali fattispecie di vendita sono equiparate alla concessione in noleggio, ai fini delle disposizioni previste dalla L. 633/1941.
L’art. 171 quinquies parifica al noleggio la vendita con patto di riscatto e la vendita sotto condizione risolutiva, quando ricorrano determinate condizioni, ma non prevede affatto 1’equiparazione al noleggio della vendita multiproprietà.
Pertanto, per risolvere il problema dell’elusione del divieto di noleggio abusivo, il legislatore ha fatto ricorso ad una espressa previsione legislativa. parificando due tipi di vendita (in presenza di ben individuate circostanze) alla concessione in noleggio, o comunque in uso, dei supporti informatici prima indicati.
La vendita in multiproprietà, non prevista dalla norma appena citata tra le fattispecie equiparate al noleggio, realizza in capo al comproprietario il godimento esclusivo, sia pure per una durata predeterminata, del bene e la vendita della quota avviene a titolo definitivo ed irretrattabile, a differenza di quanto accade per le fattispecie equiparate alla concessione in noleggio che si caratterizzano per la loro precarietà.
In conclusione, l’estensione del precetto e delle conseguenti sanzioni penali ad altre ipotesi di vendita, diverse da quelle espressamente indicate nell’art. 171 quinquies, sarebbe possibile soltanto mediante ulteriori interventi legislativi.
In assenza del suddetto intervento legislativo, considerare la vendita in multiproprietà un noleggio simulato e quindi equipararla al noleggio medesimo, comporterebbe l’applicazione di un’analogia in malam partem di una norma penale (l’art. 171 quingies L 633/1941) e, quindi, costituirebbe un’ evidente violazione del divieto (art. 14 delle preleggi) di applicazione del procedimento analogico in materia penale.
L’imputato va, inoltre, assolto dal reato sub 2 anche sotto un altro profilo e, stavolta, con riferimento a tutti i supporti informatici rinvenuti nel videobank, comprese le 20 videocassette con dicitura “noleggio vietato”, ma prive dell’altra dicitura “plurivision system” [lettere b) e c) dell’elenco che precede].
Nel caso di specie, tenuto conto di quanto emerge dagli atti processuali, è pacifico che all’imputato è contestabile non già di avere noleggiato le videocassette in questione, ma solo di averle detenute a fini di noleggio.
Peraltro, secondo giurisprudenza della Corte di Cassazione che questo giudice ritiene di condividere, “Non integra il reato di cui all’art. 171 quater lett. a) legge n 633 del 1941 la detenzione di videocassette per il noleggio all’interno di un esercizio commerciale, in quanto la disposizione citata, sanzionando il comportamento di chi concede in noleggio o comunque in uso, a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto d’autore, richiede, invece, l’effettivo compimento di tali atti. ” (Cass. pen. sez. 3, sent. n. 6339 del 18.02.2005).
In particolare, con la citata sentenza la Corte di Cassazione osserva che : “Non può … attribuirsi rilevanza penale ad una condotta – la detenzione sia pure a scopo di noleggio – non rientrante nella fattispecie tipica di cui all’ari. 171 quater, in quanto l’equiparazione, ai fini della configurabilità della fattispecie contravvenzionale de qua, al noleggio della condotta di semplice detenzione, sia pure a fini di noleggio, si porrebbe in contrasto con il fondamentale principio di legalità sancito dall’art. 1 cod. pen. e con quello del divieto di analogia in malam partem, dettato dall’art. 14 delle preleggi.
D’altra parte, laddove il legislatore ha voluto anticipare il momento consumativo del reato equiparando al noleggio o alla vendita la semplice deten:ione ai fini di noleggio o di vendita, lo ha espressamente previsto, come nel caso del previgente testo della lett. b) dell’art. 171 ter (che si riferiva appunto anche a chi detiene per gli usi anzidetti) o nel caso delle vigente testo delle lett. c) e d) dell’ari. 171 ter, che si riferisce espressamente a chi “detiene per la vendita o la distribuzione “.
Deve in conclusione ritenersi che la semplice detenzione a fini di noleggio di originali, copie, o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore non rientra nella fattispecie tipica di cui all’art. 171 quater legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto la disposizione punisce il comportamento di chi, abusivamente e a fini di lucro, concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo le dette opere”.
Pertanto, anche in questo caso, l’estensione del precetto dell’art. 171 quater, e delle conseguenti sanzioni penali, alla semplice detenzione ai fini di noleggio [estensione, invece, espressamente prevista per altre ipotesi disciplinate dall’art. 171 ter, lettere c) e d)], sarebbe possibile soltanto mediante ulteriori interventi legislativi: operando diversamente, si finirebbe per applicare un’analogia in malam partem (vietata) di una norma penale.
Va, infine, disposto, in conseguenza dell’assoluzione dell’imputato dai reati a lui ascritti, il dissequestro e la restituzione al medesimo del materiale in sequestro.

P.Q.M.
Visto l’art.530 c.p.p.

ASSOLVE
XXXXX dal reato sub 1) perché il fatto non sussiste e dal reato sub 2) perché il fatto non costituisce reato.

ORDINA
Il dissequestro di quanto in sequestro e la sua restituzione all’imputato.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Mantova, 13 gennaio 2006.
IL GIUDICE
Dott. Luigi Fasanelli

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