Notifica a mezzo posta e presunzione di convivenza

di | 25 Gennaio 2005
Nel caso di notifica a mezzo posta fatta a persona di famiglia convivente con il destinatario, allorché quest’ultimo sia assente, la convivenza si presume dal fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario al momento della notifica ed abbia preso in consegna l’atto, salvo che l’interessato fornisca prova dell’assenza di qualsiasi convivenza, sia pure solo temporanea.
Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 gennaio 2005, n. 1508

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor XXX XXX si opponeva, davanti al Giudice di Pace di Nuoro, alla cartella esattoriale notificatagli dalla Bipiesse Riscossioni S.p.a., per conto della Prefettura di Nuoro, in forza di due distinti verbali di contestazione elevati dalla Polstrada della stessa città, per violazioni del codice stradale, assumendo che uno dei due atti non era stato mai notificato al contravventore.

L’Ufficio si costituiva ed eccepiva che il processo verbale, oggetto di contestazione, era stato regolarmente notificato a mani di un familiare convivente.

2. Il Giudice riteneva fondata l’opposizione e annullava la cartella, ritenendo estinta l’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 14 l. n. 689 del 1981 e 201 c.d.s., condannando l’Ufficio al pagamento delle spese processuali. Secondo il giudice di merito, il ricorrente avrebbe dimostrato che la persona, a cui era stato consegnato il plico relativo al verbale di accertamento della violazione, non era un suo familiare convivente, neppure in via temporanea, sicché la successiva notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre il termine di legge.

3. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Nuoro, affidato ad un unico mezzo di censura. Il signor Pietro Zuddas resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e dell’art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.) la Prefettura di Nuoro sostiene che la sentenza è censurabile, per errata applicazione della legge e per motivazione incongrua, nel punto in cui afferma l’invalidità della notifica del verbale di infrazione alla signora xxx xxx, atteso che questa avrebbe dichiarato all’agente postale di essere familiare convivente del destinatario dell’atto, a nulla rilevando l’inesattezza della qualifica personale del soggetto ricevente il plico. Infatti, non incomberebbe all’agente notificante l’accertamento sulla veridicità dell’identità del ricevente.

In tal modo, il Giudice avrebbe disatteso le risultanze della notificazione senza far ricorso allo strumento della querela di falso, ma semplicemente adducendo elementi che non atterrebbero alla esistenza della dichiarazione stessa, bensì alla corrispondenza fra la dichiarazione resa all’agente postale e l’effettività dei contenuti della stessa.

Inoltre, la sentenza non si sarebbe data carico della successiva notifica alla signora xxx xxx, moglie convivente del contravventore, della documentazione fotografica del fatto contestato.

2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

2.1. La notifica del piego è stata effettuata ai sensi dell’art. 7 della l. n. 890 del 1982, a termini del quale «se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni» (comma 2).

Inoltre, prosegue il comma 4, «l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se temporaneo».

Tali disposizioni di legge sono state interpretate da questa Corte nel senso che «nel caso di notifica a mezzo posta del verbale di accertamento della infrazione, ove la consegna del piego, per l’assenza del destinatario, sia stata fatta a persona di famiglia convivente a norma dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, la convivenza, almeno temporanea, può presumersi nel fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto, senza che sia sufficiente la mancata indicazione di “convivente” sull’avviso di ricevimento per desumerne la nullità della notifica, potendo tale presunzione essere superata nel caso concreto, solo ove risulti che non sussisteva la convivenza, neanche temporanea, tra il familiare consegnatario della copia ed il destinatario della notifica» (Sentenza n. 6100 del 1994).

L’indirizzo ermeneutico in esame è stato riaffermato anche per escludere il rapporto di convivenza tra il ricevente ed il destinatario del piego, da parte di questa Corte, con la sentenza n. 9928 del 2001, secondo la quale, per le notificazioni a mezzo posta, l’art. 7 della l. 890/1982 ha introdotto una «presunzione di convivenza temporanea del familiare nell’abitazione del destinatario dell’atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l’atto stesso», salva la prova contraria, da fornirsi a cura dell’interessato, in ordine «all’assenza di qualsiasi, pur temporanea convivenza».

Di questo indirizzo giurisprudenziale è stata fatta applicazione anche in riferimento ad un caso simile a quello oggetto del presente giudizio, con la decisione n. 7544 del 1997. Quest’ultima, nel ribadire come, a norma dell’art. 7 della l. 20 novembre 1982, n. 890, per ritenere la ritualità della notificazione, non basta che la persona cui sia stata consegnata la copia sia in rapporti di parentela o di affinità con il destinatario dell’atto dovendo, invece, trattarsi di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui o addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, di persona cioè legata a lui da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dia affidamento in ordine al fatto che l’atto sia portato a sua conoscenza, ha in concreto affermato la nullità della «notificazione effettuata alla cognata non convivente».

2.2. Di tali principi giuridici il giudice di merito ha fatto buon governo poiché, nel ribadirli, ha escluso la presunzione di temporanea convivenza della cognata del destinatario dell’atto, quale risultava dalla relata di notifica, sulla base dell’esame delle certificazioni storiche di residenza delle due persone fisiche interessate nella procedura notificatoria, all’esito del quale ha estratto una presunzione di non convivenza, neppure temporanea.

2.3. Il risultato del ragionamento giudiziale, contrariamente a quanto opina l’Amministrazione ricorrente, non è viziato dal mancato impiego dello strumento della querela di falso, proprio perché l’oggetto dell’accertamento di merito non era la falsità della relata dell’ufficiale postale (questione non posta) ma la sua non corrispondenza alla realtà delle dichiarazioni, rilasciate allo stesso, dalla persona che aveva ricevuto in consegna il plico. A tale risultato, il giudice di merito è pervenuto sulla base di presunzioni, esplicitate nella motivazione, che non risultano oggetto di censura da parte dell’Amministrazione ricorrente.

3. Nei fatti sopra narrati si ravvisano ragioni sufficienti per compensare le spese giudiziali di questa fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

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