Ricorso G.d.P. Taratura Autovelox

di | 3 Dicembre 2003

GIUDICE DI PACE DI ?????
RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 204BIS D.LGS. 285/92
CON ISTANZA DI SOSPENSIVA


Ill.mo Giudice di Pace,
Il sig. ?????., residente in ????? ? via ???? n. ? ? rappresentato e difeso, giusta delega a margine, dall?Avv. ?????. presso il cui studio in ???? ? via ???. n. ? ? elegge domicilio


PREMESSO


In data ??. veniva notificato all?odierno esponente verbale di accertamento di violazione dell?art. 142 c. VIII CdS commessa in data ??? e rilevata dalla Polizia Municipale di ?????. mediante apparecchiatura Autovelox 104 C2 matr. n. ??… omol. N. ??. del ???.


Il predetto verbale n. ???? Prot. ???. con il quale viene richiesto il pagamento della somma di Euro 137,55= oltre alle spese, per una somma complessiva di Euro 145,99= ed alla decurtazione di punti 2 (due), deve considerarsi del tutto illegittimo e nullo per i seguenti


MOTIVI


Mancanza di adeguata taratura dell?autovelox mod. 104/C-2 utilizzato per il rilievo della violazione


Dal verbale n. ??? Prot. ??? notificato al Sig. ???, quale proprietario dell?autovettura ????.. tg. ???.., non si evincono le operazioni di ?taratura? del misuratore di velocit? utilizzato, per il quale ne ? stata richiamata solo l?omologazione n. ???, avvenuta il ???.. su di un prototipo, non risultando alcuna certificazione specifica in merito al misuratore matr. n. ??…
Il ricorrente contesta pertanto il regolare funzionamento dell?apparecchio rilevatore della velocit? utilizzato dalla Polizia Municipale di ???? in quanto nel verbale di accertamento viene semplicemente riportata la generica dicitura ?la perfetta funzionalit? ? stata verificata prima dell?uso?, affermazione non idonea a fornire la piena prova circa il perfetto funzionamento dell?apparecchio utilizzato.
Al fine di verificare che uno strumento misuri correttamente bisogna effettuare tarature periodiche regolari, atteso che, qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, ? soggetto a variazioni delle sue caratteristiche, e quindi a variazioni dei valori misurati, che sono dovuti a invecchiamento dei componenti, urti, vibrazioni, shock meccanici, shock termici, etc
?Tarare? uno strumento significa verificare le misure che effettua utilizzando un riferimento pi? accurato (Campione) e riferibile ai Campioni Nazionali od Internazionali, ovvero in pratica significa controllare uno strumento utilizzandone un altro pi? accurato, il quale a sua volta deve essere tarato con qualcosa di pi? accurato e via di seguito. All?inizio di questa catena ci sono i Campioni Nazionali che sono realizzati e mantenuti presso gli Istituti Metrologici Primari.
Il controllo della regolare taratura dell?autovelox ? assolutamente necessario e, per quanto concerne i misuratori, per essere la loro taratura attendibile, ? necessario che venga eseguita con uno strumento a ci? dichiarato idoneo per legge. Non ? assolutamente certo che uno strumento che sembri funzionare correttamente esegua anche misure corrette. Solo una corretta taratura pu? stabilirlo.
Nel caso di specie sussiste una assoluta incertezza riguardo alla taratura dell?autovelox, pertanto sar? Parte resistente a dover dare piena prova circa il funzionamento dell?autovelox, delle modalit? di installazione dell?apparecchio e della verifica dei presupposti attinenti la perfetta funzionalit? del mezzo prima dell?utilizzo da parte dell?agente preposto il giorno della presunta violazione.
La semplice verifica annuale a cura dl produttore del macchinario ed anche il c.d. “self-test?, quale sistema di autodiagnosi, non sono infatti da reputarsi sistemi sufficienti a garantire il diritto dell?utente della strada a vedere tutelato il proprio buon diritto ad una verifica assolutamente certa dell?apparecchio per mezzo del quale viene rilevata l?infrazione.
Dal combinato disposto dell? art. 192 D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e della norma UNI 30012 (tenendo presente che la normativa europea ? di rango superiore a quella nazionale regolamentare, che va disapplicata qualora in contrasto) scaturisce la necessit? di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento delle velocit?, soprattutto dopo l?entrata in vigore delle modifiche introdotte con il D.L. n. 151, convertito con L. n. 214 del 01/08/03, che da un lato ha aggravato la sanzione precedentemente prevista, consentendo, inoltre, la facolt? della non immediata contestazione ed introducendo la sanzione accessoria della decurtazione dei ?punti? dalla patente, giungendo fino alla sua sospensione in caso di superamento di Km. 40/h rispetto alla velocit? massima consentita.
E? di fondamentale rilevanza che l?apparecchiatura sia rigorosamente di una piena e completa attendibilit?, onde evitarne l?applicazione errata.
Pertanto si ? stabilito che perch? possa ritenersi tutelato il diritto del cittadino alla certezza della violazione contestata ? necessario che:




  • uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;


  • nessuna tolleranza forfetaria pu? sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformit? dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste;


  • non pu? esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;


  • vi sia conformit? nella procedura di omologazione adottata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti rispetto alla normativa nazionale ed internazionale.

In tema di determinazione dell?osservanza dei limiti di velocit?, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente ?omologate?, ma ? necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalit? ed affidabilit? siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed credibilit? della misurazione (cfr. Tribunale di Lodi n. 363/00).
In assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocit? risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell?accertamento amministrativo.
Tale preventivo controllo risulta ancor pi? indispensabile se si considera che la misurazione della velocit? costituisce accertamento irripetibile! (cfr. Giudice di Pace di Gonzaga n. 222/03; Giudice di Pace di Porretta Terme n. 108/04; Giudice di Pace di Taranto del 27/10/04; Giudice di Pace di Rovigo n. 642/04).


RICORRE


al Giudice di Pace adito affinch? Voglia, previa sospensione della esecutivit? ed efficacia del verbale di accertamento n. ???? Prot. ??.., accogliere il seguente ricorso e pronunciare le seguenti


CONCLUSIONI


In via principale:
accertare e dichiarare la nullit? ed inefficacia del verbale di violazione al Codice della Strada qui opposto con ogni conseguente pronuncia di legge.
In via subordinata:
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, condannarsi il ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta cos? come previsto dal verbale di accertamento in oggetto.
Con vittoria di diritti, spese ed onorari del giudizio.
Allegati: 1) copia del verbale di accertamento di violazione n. ??? Prot. ???.
???.., l? ???
(Avv. ???…)

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