Se il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, come ritenuto in sede di merito, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.
(Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 30751 del 13 settembre 2002)
FATTO
Con sentenza emessa il giorno 16.1.2001 il G.U.P. del Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di C. R. in ordine al reato di cui agli artt. 81, co. 2° e 314 co. 2° c.p., per essersi, in qualità di dipendente del (omissis) di Campobasso, con più azioni esecutive nel medesimo disegno criminoso, appropriato momentaneamente del telefono attivatogli in ragione del suo ufficio, effettuando sessantaquattro chiamate per motivi personali dal 31 marzo al 3 giugno 1998.
Rilevava il G.U.P. che la sporadicità e l’importo esiguo delle telefonate escludevano il configurarsi di quel comportamento “uti dominus” che vede caratterizzare anche la condotta “appropriativa” di cui alla nuova ipotesi del peculato d’uso prevista dal co. 2° dell’art. 314 c.p.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso, deducendo che il giudicante ha arbitrariamente introdotto una sorta di “soglia di punibilità” che, in alcun modo, risulta contemplata nel disposto contenuto nella fattispecie punitiva.
Peraltro, anche il rilievo secondo cui l’art. 323 bis c.p. contempla una specifica circostanza attenuante per i casi di “particolare tenuità” del reato attesta come, in subiecta materia, il legislatore ha ritenuto meritevoli di sanzioni penali anche le condotte del pubblico ufficiale che risultano prive di peculiari connotazioni di gravità, antisocialità e riprorevolezza. Peraltro, osserva ancora il P.M. ricorrente, nel caso in esame anche i dedotti “margini di tolleranza” sono stati ampiamente travalicati; l’ imputato, infatti,non si è affatto avvalso del telefono dell’ufficio in maniera episodica, effettuando, per così dire, una telefonata ogni tanto, ma lo ha usato, al contrario, in modo sistematico, effettuando ben sessantaquattro chiamate (anche non urbane) nell’arco di circa due mesi.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
Deve rilevarsi che a seguito della novella del ’90, il delitto di peculato é previsto solo in relazione alla condotta di “appropriazione”, consistente, come noto, nel comportarsi nei confronti della cosa altrui, di cui si abbia il possesso o la disponibilità per ragioni di ufficio o servizio, “uti dominus”, attuando un’i8~ersione del titolo del possesso (cfr:, fra le altre, Cass. 10.06.1993, PM c. Ferolla).
L’introduzione, poi, della ipotesi del peculato d’uso, di ci al comma 2 del nuovo art. 314 c.p., ha identificato una condotta nella quale l’uso della cosa è affermativo di un agire “uti dominus ” senza il carattere della definitività.
Tale figura delittuosa, che si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, solo alle cose di specie, si risolve nell’uso provvisorio della cosa in difformità della destinazione datale nell’organizzazione pubblica.
In tale fattispecie viene inquadrato, nel capo di imputazione contestato al C., l’utilizzo per chiamate private dell’apparecchio telefonico fisso in dotazione all’ufficio.
Tale inquadramento, però, non appare condivisibile.
Posto che la condotta del C. è consistita nella ripetuta utilizzazione della utenza telefonica del (omissis) di Campobasso, va precisato che, in questo caso, si è verificata una vera e definitiva appropriazione degli impulsi elettronici attraverso i quali si trasmette la voce, atteso che l’art. 624, 2° co., c.p. dispone che “agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico”.
Se, quindi, il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, disponendo, per ragione dell’ufficio o del servizio, dell’utenza telefonica intestata alla pubblica amministrazione, la utilizza per effettuare chiamate di interesse personale, il fatto lesivo si sostanzia non nell’uso dell’apparecchio telefonico quale oggetto fisico, come ritenuto in sede di merito, bensì nell’appropriazione, che attraverso tale uso si consegue, delle energie, entrate a far parte della sfera di disponibilità della pubblica amministrazione, occorrenti per le conversazioni telefoniche.
Ciò porta ad inquadrare l’ ipotesi in esame nel peculato ordinario di cui al 1 ° co. dell’art. 314 c.p., considerato che non sono immediatamente restituibili, dopo l’uso, le energie utilizzate (e lo stesso eventuale rimborso delle somme corrispondenti all’entità dell’utilizzo non potrebbe che valere come ristoro del danno arrecato) (cfr.: Cass. Sez. VI 14 novembre 2001, Chirico).
Ciò chiarito in via generale, deve osservarsi che, nel concreto assetto dell’organizzazione pubblica, viene in rilievo una sfera di utilizzo della linea telefonica dell’ufficio per l’effettuazione di chiamate personali, che non può considerarsi esulante dai fini istituzionali, e nella quale, quindi, non si realizza l’evento appropriativo suddescritto. Si tratta delle situazioni in cui il pubblico dipendente, sollecitato, durante l’espletamento del servizio, da impellenti esigenze di comunicazione privata, finirebbe, ove non potesse farvi rapidamente fronte tramite l’utenza dell’ufficio, per creare maggior disagio all’amministrazione sul piano della continuità e/o della qualità del servizio. In questi casi, verificandosi una convergenza fra il rispetto di importanti esigenze umane e il più proficuo perseguimento dei fini pubblici, la stessa amministrazione ha interesse a consentire al dipendente l’utilizzo privato della linea dell’ufficio.
Di tale realtà si rinviene un preciso riscontro formale nel Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 31 marzo 1994 (in G.U. 28.06.1994, n. 149), che, nel definire (in ossequio al disposto dell’art. 58 bis del D.Lgs. n. 3 febbraio 1993, n. 29) il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ha specificatamente previsto che in “casi eccezionali” il dipendente può effettuare chiamate personali dalle linee telefoniche dell’ufficio. Recita, infatti, testualmente la prima parte del comma quinto dell’art. 10 del cit. D.M.: “Salvo casi eccezionali, dei quali informa il dirigente dell’Ufficio, il dipendente non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per effettuare chiamate personali”. Statuizione nella quale, chiaramente, l’informativa al dirigente dell’Ufficio riveste natura di mero adempimento formale, che, al di là delle conseguenze disciplinari che possono derivare dalla sua violazione, non condiziona l’ autonoma e sostanziale rilevanza “derogatoria”, ai fini del discorso che qui interessa, del “caso eccezionale” (cfr.: Cass. Sez. VI, 23.10.2000, Di Maggio).
Applicando i principi illustrati al caso in esame, non può escludersene la rilevanza penale, sia pure nell’ambito della fattispecie contestata ex art. 314 2° co. c.p., non essendo stato accertato in fatto dal giudice di merito se le telefonate (che per il loro numero – sessantaquattro – in verità non sembrano rivestire né il carattere della episodicità né tantomeno quello della sporadicità), siano state fatte eccezionalmente dal prevenuto, in quanto effettivamente “compulsato da rilevanti e contingenti esigenze personali”.
Per quanto sopra va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Campobasso.
Ultima modifica: 01/07/2003 |