Separazione: L’addebito della separazione non è automatico in caso di infedeltà

di | 8 Aprile 2006
La nascita di un figlio fuori dal matrimonio a pochi mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo ai fini dell’addebitabilita’ della separazione in quanto dimostra solo l’esistenza di una relazione extraconiugale senza dire se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale o, piuttosto, se essa sia intervenuta quando gia’ era matura una situazione di intollerabilita’ della convivenza.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8216 del 07/04/2006


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 mar. 1999 il Tribunale di Perugina dichiarava la separazione personale dei coniugi S. V. e A. G. stabilendo, per quanto qui ancora interessa, in £ 250.000 per ciascuno dei figli minori, affidati alla madre, l’importo dell’assegno di mantenimento a carico del V., al quale veniva anche imposto l’obbligo di provvedere nella misura della meta’ alle spese straordinarie.

A.G. proponeva appello che la Corte di Perugina rigettava con sentenza del 27 giu. 2002, osservando che: non sussistevano elementi di prova dai quali desumere che la relazione del V. con un’altra donna era stata la causa e non l’effetto dell’intollerabilita’ della convivenza lamentata da entrambi i coniugi; la G., che in primo grado non aveva offerto, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, alcun elemento da cui desumere una maggiore capacita’ contributiva del coniuge rispetto a quanto divisato dal presidente in sede di provvedimenti provvisori, nel giudizio di appello non aveva proposto ulteriori argomentazioni o avanzato istanze istruttorie; la parziale reciproca soccombenza aveva giustificato la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, mentre quelle di appello dovevano fare carico alla G. rimasta soccombente.

Avverso detta sentenza A. G. propone ricorso per cassazione, deducendo te motivi.

S.V. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento, lamentando la mancata comparazione delle condizioni economiche al momento della separazione e la mancata considerazione della necessita’ di assicurare al coniuge economicamente piu’ debole la conservazione del tenore di vita goduto durante la convivenza e la soddisfazione delle aspettative ed esso connesse.

Il motivo e’ inammissibile.

Premesso che la questione controversa concerne la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e che, pertanto, e’ erroneo il riferimento ai criteri di determinazione dell’assegno di separazione, si deve osservare che la ricorrente si duole genericamente del mancato espletamento di una consulenza tecnica, del mancato svolgimento di accertamenti per il tramite della Guardia di finanza e del mancato ordine di produzione della dichiarazione dei redditi, limitandosi ad elencare circostanze relative alle proprie difficolta’ economiche, ma senza indicare quali elementi decisivi, ai fini di una diversa determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli posto a carico del coniuge, siano stati eventualmente trascurati o, comunque, non accertati con i mezzi istruttori dei quali lamenta la mancata adozione.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali, tenuto conto del fatto che essa aveva agito nell’interesse della prole.

Il motivo e’ infondato, poiche’ le spese sono state regolate con il criterio della soccombenza, che non richiede specifica motivazione.

>Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione per il mancato addebito della separazione al V., lamentando che la Corte di appello non aveva tenuto in nessun conto il fatto che lo stesso, appena sei mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi, aveva avuto un figlio dalla nuova compagna.

In relazione a tale motivo il controricorrente eccepisce la mancanza di domanda di addebito nel giudizio di primo grado; in proposito, infatti, premesso che la G. aveva formulato la domanda di addebito soltanto nell’atto di costituzione, impropriamente intitolato ricorso, innanzi al giudice istruttore, rileva che la stessa aveva concluso come alla propria comparsa, con evidente riferimento alla comparsa di risposta in sede di udienza presidenziale che non conteneva alcuna domanda di addebito.

L’eccezione e’ inammissibile, poiche’ la parte vittoriosa in appello, considerata la mancanza nel giudizio di cassazione di una norma analoga a quella dettata dall’art. 346 c.p.c., ha l’onere di proporre ricorso incidentale per le eccezioni pregiudiziali disattese dal giudice di appello e non puo’ limitarsi a riproporre la questione in sede di legittimita’ (v. ex multis Cass. 8 genn. 2003, n. 100).

Il motivo e’ comunque infondato.

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non puo’ fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone acarico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era gia’ maturata una situazione di intollerabilita’ della convivenza (Cass. 28 sett. 2001, n. 12130).

>In tale prospettiva, la nascita di un figlio fuori del matrimonio e pochi mesi dopo l’udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo, atteso che essa dimostra soltanto l’esistenza di una relazione extraconiugale senza offrire alcune elemento in ordine alla efficacia causale di cui sopra.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rimorso delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.300,00 di cui 1.200,00 per onorari, oltre IVA, CP e spese generali.

Roma, 10 ott. 2005.

Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2006.

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