Autovelox: se manca la taratura è nulla la contravvenzione

di | 20 Maggio 2005

Non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato mediante apparecchiatura non sottoposta a taratura periodica secondo le disposizioni di legge.
Giudice di Pace di Lecce – Sentenza 15/04/2005.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Avv. COSIMO ROCHIRA ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 15.04.2005, promossa da:
QUARTA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Tanza e Salvatore De Gaetanis;
RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI MELENDUGNO, rappresentato e difeso dall’avv. Katiuscia Anna Giannuzzi;
RESISTENTE

*** *** ***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 22.01.2005, il sig. Quarta Giuseppe proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH 2674/2004, notificato in data 16.12.2004, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 17 agosto 2004, superato “la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”.
Il ricorrente contestava la violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Con decreto del 26 gennaio 2005 veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 15.04.2005. In detta udienza si costituiva il Comune di Melendugno, il quale impugnava e contestava in ogni sua parte il ricorso e si riportava al contenuto dalla comparsa e della documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva, inoltre, la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento e contestando, altresì, la mancata taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A. La causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto.
Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva quanto innanzi.
Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura all’uopo omologata.
L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, quindi, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto.
L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento, previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture.
Con l’art. 2 del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è stabilito che: “Il dispositivo denominato “Photored F17A”, senza necessità di modifiche od adattamenti può essere utilizzato in ausilio all’operatore di polizia presente sul posto, ovvero in modalità automatica, senza la presenza dell’organo di polizia, quando ricorrono le seguenti condizioni:
– l’apparecchiatura è installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile;
– è prodotta documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione;
– sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;
– l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando, in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti;
– in ogni fotogramma figura in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora;
– l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso”.
Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura.
Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l’utilizzo di un’apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio degli accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale, solo alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura, infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile.
Dalla visione delle fotografie si rileva che il secondo scatto non è stato eseguito quanto l’auto si trovava al centro dell’intersezione.
Non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dopo l’inizio del segnale rosso.
In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione.
Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi.
In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
L’operazione di taratura è definita nella norma UNI 30012 al punto 3.23 come “Insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento di misurazione, o da un sistema di misurazione, o i valori rappresentati da un campione materiale e i corrispondenti valori noti di un misurando”. Essa è necessaria in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, ed in conseguenza anche l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, sia presenti al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso. Secondo quanto indicato dalla norma UNI 30012, alla nota 23 della voce taratura”, “Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria”.
In tema di taratura, la legge 273/91, recante “Istituzione del Sistema nazionale di taratura”, individua specifici istituti metrologici nazionali (IMP): Istituto di Metrologia G. Colonnelli del CNR, Istituto elettrotecnico nazionale G. Ferraris ed ENEA, ciascuno dei quali, nel proprio campo di competenze, così come definite dalla legge, realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche, individuati nel DM 30 novembre 1993, n. 591, e dissemina le unità del Sistema internazionale (SI) con essi realizzate direttamente o tramite Centri di taratura convenzionati di idonea valenza tecnica ed organizzativa, denominati dagli IMP “Centri di taratura del Servizio di taratura in Italia (SIT)”.
Nel certificato depositato dal Comune di Melendugno, rilasciato dalla ditta appaltatrice della installazione delle apparecchiature Photored, si certifica che l’apparecchiatura Photored F17/A necessita di una taratura da effettuarsi con cadenza annuale e che tale taratura è stata effettuata lo scorso anno direttamente dalla ditta installatrice, senza migliori specificazioni.
Tale certificazione non può valere come attestazione di avvenuta taratura dell’apparecchio poiché il procedimento di taratura, per essere opponibile ai terzi, che contestano la validità della taratura stessa, deve essere effettuato secondo i dettami normativi.
La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991. Solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (Temperatura ed Umidità); i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorre fino alla prossima taratura, ad esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.
Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Quarta Giuseppe Andrea il 22.1.2005, così provvede:
accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione opposto; spese compensate.
Così deciso in Lecce, il 15.04.2005
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Cosimo Rochira

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