E nulla la notifica del verbale di accertamento per compiuta giacenza

di | 27 Aprile 2006
La Suprema Corte, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale 346/1998, ha ribadito il principio secondo cui, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, deve essere data notizia al destinatario medesimo del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in difetto di che, la notificazione stessa deve ritenersi nulla per effetto delle menzionata sentenza.
Cassazione, sez. II civile, sentenza 04.04.2006 n.7815

CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Sentenza 4 aprile 2006, n. 7815

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 maggio 2002, il Giudice di pace di Civitavecchia, pronunciando sull’opposizione proposta da G.S. avverso la cartella esattoriale dell’importo di lire 196.730 + 6.000, “riferita al verbale di accertamento 96575/S elevato dalla polizia municipale” di quella città, ha annullato “la cartella esattoriale 097 2001 08261714 03 dell’importo di cui sopra, nonché il presupposto verbale di accertamento 96575/S, elevato dalla polizia municipale in data 24 novembre 1998, ed ha “compensato in toto le spese“, a motivo che la notifica del verbale di accertamento è avvenuta per posta, “mediante il deposito presso l’ufficio postale”, senza dare il “notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente“.

Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Civitavecchia, in persona del dirigente dell’ufficio Avvocatura, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 comma 4 legge 890/82 e, in genere, delle disposizioni in materia di notifica per posta e di quelle del codice di procedura civile, nonché erronea e/o insufficiente motivazione.

Non hanno svolto attività processuale gli intimati G.S. e il Servizio Riscossione Tributi del Monte dei Paschi di Siena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente critica, con il proposto gravame, il Giudice di pace per avere ritenuto che «il sopravvenire della sentenza della Corte costituzionale 346/1998 abbia comportato la nullità della notifica del verbale di accertamento in quanto effettuata mediante “compiuta giacenza dei plichi contenenti quei verbali ed abbia, quindi, causato la prescrizione del diritto dell’Ente a percepire la relativa sanzione»; mentre, “nello specifico”, deve ritenersi che la notifica dei verbali «sia stata assolutamente tempestiva, anche se gli stessi sono stati notificati ai sensi dell’art. 8 della l. 890/1982 e la notifica si è perfezionata per effetto della compiuta giacenza», per cui nessuna incidenza può avere, nella fattispecie, la menzionata sentenza della Corte costituzionale su un’attività, quella appunto della notifica dei verbali, che si è “perfezionata al decimo giorno dal deposito del plico presso l’ufficio postale”.

Il ricorso è infondato.

Premesso che con sentenza della Corte costituzionale 346/1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1998, n. 39, è stato dichiarato «incostituzionale l’art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento», e rilevato che all’epoca di pubblicazione della predetta sentenza la notificazione del verbale di cui trattasi, elevato dalla polizia municipale il 24 novembre 1998, non era evidentemente ancora avvenuta, ne deriva che, non essendo stata data notizia, nel caso che ne occupa, al destinatario del compimento delle formalità della notificazione nel senso chiarito dalla Corte costituzionale, come accertato dal Giudice di pace, la notificazione stessa deve ritenersi nulla per effetto delle richiamata sentenza.

Non merita censura, pertanto, la decisione del Giudice di pace di Civitavecchia che in tal senso ha deciso.

Il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Lascia un commento