Guida in stato di ebbrezza ed oblazione

di | 5 Novembre 2003

Cassazione n. 42035 del 5 novembre 2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.7.2002 il Giudice di pace di Conegliano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D. R. M. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2° comma, C.d.S.), commesso in San Vendeminano il 25.12.2001, perché estinto per intervenuta oblazione.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza suindicata, chiedendone l’annullamento per violazione di legge, ritenendo l’inapplicabilità della disciplina di cui all’ art. 162 bis c.p. ai reati puniti ai sensi dell’art. 52 D. L.vo n. 274/2000.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e va, pertanto, rigettato.

Il ricorrente ha dedotto che il sistema sanzionatorio è rimasto immutato, avendo il legislatore modificato, e non abrogato, le sanzioni preesistenti attraverso l’art. 52 D. L.vo 28.8.200 n. 274. Orbene, se da un lato è vero che il legislatore ha usato il termine “modifica” delle pene e non “abrogazione”, è altrettanto vero che tale sostituzione sanzionatoria comporta l’assoluta inapplicabilità delle sanzioni preesistenti, dimodochè il giudice che dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274/2000 continuasse ad applicare congiuntamente la pena dell’arresto e dell’ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 186, 2° comma, C.d.S. (guida in stato di ebbrezza), commetterebbe una palese violazione di legge, non essendo più comminabile l’arresto per il suddetto reato.

Ne consegue che la modifica del sistema sanzionatorio, introdotto con le norme sulla competenza del giudice di pace, si concreta non in un mero cambiamento esecutivo delle disposizioni sulle pene, ma in una sostanziale sostituzione delle pene che il giudice può comminare, con conseguente efficacia su tutti gli istituti sostanziali e processuali favorevoli al reo, anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del decreto citato (come nel caso di specie), a norma dell’art. 64, 2° comma, che regola la disciplina transitoria.

Va poi osservato che le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità costituiscono pene detentive alternative, in quanto l’art. 58, 1° comma, D. L.vo 28.8.2000 n. 274 espressamente dispone che “per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella originaria”, indicando poi ai commi successivi i criteri di ragguaglio.

La previsione di valutare come detentive le nuove pene contenute nel decreto sulla competenza del giudice di pace è, pertanto, espressamente contemplata dalla legge, pur con la valutazione della loro evidente minore afflittività rispetto alla reclusione ed all’arresto.

Inoltre, la tesi, secondo la quale le uniche pene detentive esistenti possano essere solo quelle previste dal codice penale, è smentita dalla stessa indicazione di altre pene diverse proprio nel D.Lvo 28.8.2000 n. 274. Ne si intravede la volontà legislativa di costituire un tertium genus sanzionatorio (da alcuni definito in modo non comprensibile come “pene paradetentive”), ma piuttosto quello di prevedere, per alcuni reati di minore allarme sociale, non solo le pene pecuniarie, che non costituiscono sempre un efficace deterrente soprattutto per gli imputati più abbienti, ma anche altre di tipo detentivo, seppure non della gravità affittiva della reclusione e dell’arresto, sottraendo peraltro lo Stato all’anticipo delle spese di mantenimento e favorendo il reinserimento del condannato.

Pertanto, l’introduzione di nuove pene, con il D.Lvo succitato, ha indubbiamente innovato il sistema sanzionatorio “bloccato” del codice penale vigente (artt. 17 e ssgg.), proprio con particolare riguardo a quelle pene che privano il condannato delle libertà personale.

In particolare, l’obbligo di permanenza domiciliare costituisce oltre che per l’espressa previsione dell’art. 58 D.Lvo n. 274/2000 senza dubbio una pena detentiva nel senso dianzi ricordato, per il requisito della perdita della libertà personale, che caratterizza proprio le pene detentive. Né la circostanza che non abbia il carattere di continuità temporale la rende dissimile dagli arresti domiciliaci, che, per coloro che li hanno subiti come misura cautelare, vengono valutati al fine di determinare la residua pena da scontare (art. 284, 5° comma, c.p.p. in relazione all’art. 137 c.p.).

Infine, va valutato che l’art. 29, 6° comma, del decreto dispone che “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l’imputato può presentare domanda di oblazione”, e con tale generica indicazione non appare che voglia riferirsi unicamente alle contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda (art. 162 c.p.).

Pertanto, per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, 2° comma, C.d.S.), punito attualmente, a norma dell’art. 52, 2° comma, lett. c), D.Lvo n. 274/2000, con le pene detentive della permanenza domiciliare ovvero del lavoro di pubblica utilità alternativa a quella pecuniaria dell’ammenda, l’imputato può chiedere l’oblazione ai sensi dell’art. 162 bis c.p., e legittimamente il GIP, nella specie ha ammesso il D. R. all’oblazione.

Tale valutazione è anche confortata dall’orientamento costante della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto che “l’oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative è ammissibile anche nei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria o, in alternativa, con la permanenza domiciliare ovvero con il lavoro di pubblica utilità, dal momento che tali ultime sanzioni, per ogni effetto giuridico, si considerano come pene detentive della specie corrispondente a quella della pena originaria, ai sensi dell’art. 58, comma 1, del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274” (Cass. 30.10.2002 n. 40121).

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

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