L’utente della strada deve rispettare i cartelli segnaletici in modo rigoroso, ma non ha l’obbligo né di prevederli né tanto meno di cercarli in quanto, avendo essi la funzione di rendere la circolazione più sciolta ed ordinata devono essere posti in zone ben visibili e devono essere tali da non ingenerare confusione nell’automobilista.
Ne consegue che lo spostamento o l’occultamento dei medesimi da chiunque e per qualsiasi ragione attuata, determinano a carico dell’autore oltre la sanzione amministrativa, anche una responsabilità per gli eventi dannosi che a tale causa siano ricollegabili (nel caso di specie, la segnaletica stradale verticale era occultata da un ponteggio metallico).
Tribunale di Torino, Sentenza 15-10-2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione I Stralcio, nella persona del giudice onorario aggregato avv. Virginia Picchini, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
nella causa civile iscritta al n. 2620/90 R.G. promossa da
GRAZIANO, CINZIA e PAOLA tutti res. in Torino, ed ivi elett. domic.ti in via… presso lo studio dell’avv. Cicero che li rappresenta e difende per delega 15.5.95 a margine di comparsa depositata in Cancelleria in data 16.5.95
ATTORI
contro
GIOVANNA, res. in Torino ed ivi elett. domic.ta in via… presso lo studio dell’avv. Quintiliano che la rappresenta e difende per delega a margine di comparsa di risposta,
CONVENUTA
e contro
ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del legale rappresentante con sede in Torino ed ivi elett. domic.ta in via… presso lo studio dell’avv. Virgilio che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione
CONVENUTA
e contro
LIVIO, nella sua qualità di titolare dell’omonima impresa individuale corrente in Torino ed ivi elett. domic.to in via…presso lo studio dell’Avv. Tertulliano che lo rappresenta e difende per delega 29.5.2000 in calce alla copia del ricorso ex art. 303 c.p.c
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Risarcimento danni
PER PARTE ATTRICE: In via principale dichiarare l’esclusiva responsabilità di Giovanna nella causazione dell’evento e condannarla in solido e in via alternativa con la Ass.ni S.p.a. al risarcimento dei danni nella misura quantificata a verbale o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. In via subordinata dichiararsi la concorrente responsabilità di Giovanna e Livio e conseguentemente condannarli in solido ed in via alternativa con la Ass.ni al risarcimento dei danni ut supra quantificati oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese.
PER PARTE CONVENUTA Giovanna: Respingere la domanda ex adverso proposta dichiarando che nulla deve la convenuta per qualsivoglia titolo o ragione agli attori. In via riconvenzionale dichiarare tenuto e condannare l’attore Graziano in solido con il terzo chiamato Livio al pagamento a favore della convenuta della somma accertata in corso di causa, oltre fermo tecnico, rivalutazione e interessi.
Con vittoria di spese.
PER PARTE CONVENUTA Ass.ni S.p.a.: Assolvere la conchiudente dalla domanda degli attori o in subordine condannare il terzo chiamato Livio a manlevare e tenere indenne la concludente dalla domanda attorea. Con le spese.
PER TERZO CHIAMATO Livio: Assolvere il conchiudente da ogni domanda. Con il favore delle spese.
Esponevano gli attori che la Fiat Uno percorreva a moderata velocità la Via Massari via prioritaria, quando giunta all’incrocio con la Via Fea veniva violentemente investita dalla Fiat 126 la quale proveniente dalla destra ometteva di rispettare il segnale di precedenza.
Si costituivano in giudizio le convenute con separate difese contestando la responsabilità del sinistro, in particolare Giovanna proponeva domanda riconvenzionale per i propri danni assumendo di aver tenuto una condotta di guida regolamentare secondo la norma base della precedenza a destra in quanto il cartello di precedenza era completamente occultato da un ponteggio metallico posto dalla ditta Livio sulla Via Fea. Entrambe chiedevano l’autorizzazione a chiamare in causa Livio titolare dell’impresa omonima indicandolo quale terzo responsabile del sinistro; quest’ultimo a sua volta costituitosi in giudizio assumeva conclusioni assolutorie. Seguiva istruttoria orale e documentale nonché espletamento di CTU tecnica sulla dinamica del sinistro e di CTU medico legale sulle lesioni riportate dagli attori e dalla convenuta.
Precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio. In seguito all’entrata in vigore della L. n. 276/97 la causa veniva assegnata alla Sezione I Stralcio.
A seguito dell’intervenuto decesso nelle more del giudizio dei difensore del terzo chiamato il giudizio veniva dichiarato interrotto e quindi riassunto dagli attori.
Si ricostituivano ritualmente in giudizio tutte le parti richiamando le difese in precedenza svolte. Esperito dai GOA e comunque fallito il tentativo di conciliazione ex art. 13 della citata legge e precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva assunta a sentenza previa concessione del termine di legge per deposito conclusionali e memorie di replica. Nella decorrenza del termine per le conclusionali ed in seguito ad istanza depositata in cancelleria da parte del procuratore del terzo chiamato volta ad ottenere nuovo termine onde consentire la ricostituzione del fascicolo di parte andato smarrito, il GOA state l’adesione delle altre parti in causa, concedeva nuovo termine per il deposito.
Il medesimo riporta che al momento del fatto, sul marciapiede antistante la Via Fea e in prossimità dell’incrocio con la Via Massari, era in opera un ponteggio metallico montato dalla ditta Livio che occultava la visione del segnale verticale indicante l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla Via Massari; evidenzia inoltre che la linea orizzontale di arresto posta sulla Via Fea appariva scarsamente visibile causa l’usura; le foto scattate dai Vigili e allegate al rapporto, non quelle prodotte dal terzo chiamato, confermano sia la posizione del ponteggio che l’usura del segnale orizzontale sulla Via Fea. Il Livio risulta altresì essere stato contravvenuto a sensi dell’art. 8 C.d.S per aver celato con la detta struttura il segnale di precedenza.
Il V.U. Franco chiamato a deporre davanti al G.I. dopo aver confermato il rapporto, su domanda specifica, precisa che l’affermata non visibilità del cartello è da intendersi in relazione ad un conducente di media-diligenza; aggiunge che lo stesso cartello diventava visibile ” se uno sapendo che c’era l’avesse cercato”. La stessa cosa più o meno afferma il teste Luca che lavorava sul ponteggio quando riferisce che”il cartello si vedeva se uno guardava in su”.
La prima considerazione che si impone è che l’utente della strada deve rispettare i cartelli segnaletici in modo rigoroso, ma non ha l’obbligo né di prevederli né tanto meno di cercarli in quanto, avendo essi la funzione di rendere la circolazione più sciolta ed ordinata devono essere posti in zone ben visibili e devono essere tali da non ingenerare confusione nell’automobilista.
Ne consegue che lo spostamento o l’occultamento dei medesimi da chiunque e per qualsiasi ragione attuata, determinano a carico dell’autore oltre la sanzione amministrativa, anche una responsabilità per gli eventi dannosi che a tale causa siano ricollegabili.
Nel caso de quo non vi è dubbio che l’occultamento del cartello posto all’incrocio ha determinato una anomalia nella viabilità e una conseguente turbativa alla circolazione, contribuendo a creare una potenziale situazione di pericolo.
In particolare l’imprevedibilità dell’anomalia si è trasformata per la convenuta in una vera e propria insidia, inducendola in errore sul reale stato dei luoghi e facendole cosi commettere una grave violazione: infatti, avendo essa notato il cartello di fine precedenza della Via Fea, si è preoccupata di tornare ad applicare la norma base della precedenza a destra, e ha considerato secondario il traffico proveniente da sinistra, rappresentato in quel momento dal Graziano che sopraggiungeva invece da una via prioritaria. Le conseguenze del sinistro pertanto, in buona parte ricollegabili a detta violazione, dovranno essere imputate a chi a tale comportamento ha dato causa.
La situazione di pericolo potenziale creata dal Livio costituisce però solo una delle cause del sinistro; essa infatti non ha determinato il disastro in modo inevitabile ma lo ha semplicemente favorito in quanto anche le condotte colpose dei due conducenti si sono inserite nella concatenazione causale.
La condotta colposa dei due conducenti va ravvisata infatti sia nell’essersi questi avvicinati all’incrocio tenendo una velocità non prudenziale sia nel non aver prestato la dovuta attenzione al possibile sopraggiungere di altri veicoli.
II CTU, attraverso il teorema delle quantità di moto elaborato a computer e quindi con una certa approssimazione, ha indicato per i due veicoli una velocità al momento dell’urto di 47 Km. orari per la Fiat Uno e di 52 Km. orari per la Fiat 126.
Se fosse vero quindi, come sostenuto, che entrambi i conducenti hanno decelerato in prossimità dell’incrocio, ciò indurrebbe a ritenere che essi in precedenza tenevano una velocità ben superiore al limite consentito.
Il fatto poi che i V.U. non abbiano rilevato tracce di frenata porta a concludere che i due conducenti abbiano impegnato l’incrocio con una certa decisione in forza del proprio (presunto o meno) diritto di precedenza, incuranti del possibile sopraggiungere di veicoli dall’altra direzione, contravvenendo così all’obbligo di ogni conducente di prevedere le probabili imprudenze e inosservanze altrui. (Cass. Pen. 2.2.80 n. 41486)
Un ulteriore indice della velocità elevata dei due veicoli è rappresentata dalla violenza dell’urto che ne ha determinato la pressoché totale distruzione; in particolare la Fiat Uno degli attori anziché arrestarsi poco dopo l’urto, ha proseguito la corsa per circa dieci metri finendo contro altro veicolo in sosta.
In considerazione dei motivi suesposti la responsabilità del sinistro deve essere imputata per un terzo alla ditta Livio e per i restanti due terzi ai due conducenti in misura pari ad un terzo ciascuno.
In forza dell’art. 2055 c.c. i convenuti Giovanna e Ass.ni e il terzo chiamato Livio dovranno essere condannati in via solidale tra loro a risarcire i danni attorei nella misura di due terzi, mentre l’attore Graziano dovrà rispondere in solido con il Livio dei due terzi dei danni subiti dalla Giovanna.
Per quanto riguarda i danni subiti dalle persone e dalle cose essi vengono liquidati in accordo con la CTU e secondo i criteri equitativi del Tribunale di Torino; il danno morale conseguente all’accertato reato in sede civile di lesioni colpose viene liquidato, stante l’entità delle lesioni riportate da tutte le persone coinvolte non superiore al 10%, nella misura di un terzo del danno biologico accertato.
All’attore Graziano deve essere riconosciuto un danno biologico permanente del 3% pari a lire 4.500.000 (1.500.0Q0 x 3), lire 700.000 per ITT pari a 10 giorni, lire 350.000 per ITP Max pari a 10 giorni, lire 175.000 per ITP Min pari a 10 giorni, lire l.500.000 per danno morale, il tutto ai valori attuali. Il danno patrimoniale relativo all’autovettura distrutta nel sinistro per la quale le riparazioni sono state accertate essere antieconomiche, viene liquidato nella somma di lire 6.300.000 corrispondente al valore ante sinistro del veicolo stesso, rivalutata in lire 10.277.000.
Il danno riconosciuto al Graziano ammonta pertanto alla somma totale di lire 17.502.000 che decurtato di un terzo in conseguenza dell’accertato concorso di responsabilità si riduce a lire 11.668.000.
All’attrice Cinzia deve essere riconosciuto un danno biologico permanente del 9,5% pari a lire 32.300.000 (3.400.000 x 9,5), lire 2.100.000 per ITT pari a 30 giorni, lire 1.050.000 per ITP Max pari a 30 giorni, lire 525.000 per ITP Min pari a 30 giorni, lire 10.800.000 per danno morale, il tutto ai valori attuali. Spettano inoltre lire 180.500 per spese mediche riconosciute e rivalutate in lire 295.000.
Il danno riconosciuto alla Cinzia ammonta pertanto alla somma totale di lire 47.070.000 che decurtato di un terzo si riduce a lire 31 380.000.
All’attrice Cinzia si riconosce un danno biologico permanente del 4% pari a lire 6.400 000 { 1.600.000 x 4}, lire 490.000 per ITT pari a 7 giorni, lire 455.000 per ITP Max pari a 13 giorni, lire 2.150.000 per danno morale, il tutto ai valori attuali.
Il danno totale riconosciuto ammonta pertanto a lire 9.495.000 che decurtato di un terzo si riduce a lire 6.330.000.
Alla convenuta Giovanna deve essere riconosciuto un danno biologico permanente del l,5% pari a lire l.800.000 (1.200.000 x 1,5), lire 700.000 per ITT pari a 10 giorni, lire 350.000 per ITP Max pari a 10 giorni, lire 600.000 per danno morale, il tutto ai valori attuali. Spettano inoltre lire 182.000 per spese mediche riconosciute e rivalutate in lire 297.000. Il danno patrimoniale relativo alla distruzione dell’autovettura viene determinato in lire 1.000.000 rivalutate in lire 1.600.000, corrispondente al valore ante sinistro del veicolo.
Il danno totale riconosciuto ammonta pertanto a lire 5.347.000 che decurtato di un terzo si riduce a lire 3.565.000.
Agli attori e alla convenuta spetta altresì il danno da ritardato pagamento liquidato mediante il riconoscimento degli interessi nella misura del 7% annuo da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo i criteri dettati dalla nota sentenza della Cassazione n. 1712/95. Dopo la pubblicazione e fino al saldo decorreranno gli interessi legali. Le spese delle quattro CTU medico legali già liquidate in lire l.958.000 e della CTU tecnica già liquidata in lire 850.000, poste in via provvisoria a carico solidale delle parti, vengono poste in via definitiva a carico del terzo chiamato Livio, dei convenuti Giovanna e Ass.ni, e dell’attore Graziano, nella misura di un terzo ciascuno. Stante la parziale soccombenza di tutte le parti, le spese di giudizio vengono compensate
dichiara che il sinistro di cui è causa è imputabile a fatto e colpa di Graziano, Giovanna e Livio nella misura di.un terzo ciascuno;
conseguentemente condanna il terzo chiamato Livio in solido con Giovanna e Ass.ni S.P.A. al risarcimento dei danni nella somma di lire 11.668.000 a favore di Graziano, di lire 31.380.000 a favore di Cinzia, di lire 6.330.000 a favore di Paola il tutto in moneta corrente oltre interessi in misura e decorrenza precisate in motivazione;
condanna il terzo chiamato Livio in solido con l’attore Graziano al risarcimento dei danni a favore di Giovanna nella somma di lire 3.565.000 oltre interessi in misura e decorrenza precisate in motivazione,
pone definitivamente a carico dell’attore Graziano, del terzo chiamato Livio e delle convenute Giovanna e Ass.ni S.p.a. le spese delle CTU nella misura di un terzo per ciascuna parte;
dichiara compensate le spese di giudizio tra tutte le parti in causa.
Cosi deciso in Torino il 7.10.2001
Il Giudice Onorario Aggregato
Virginia PICCHINI