Sentenza n. 515 del 15 gennaio 2004

di | 15 Gennaio 2004

ANNULLAMENTO DELLE DIMISSIONI DEL LAVORATORE PER INCAPACITA' NATURALE

(Sezione Lavoro – Presidente E. Mercurio – Relatore G. Amoroso)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 29 giugno 1998 Pretore di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, R. R., premesso che aveva lavorato alle dipendenze dell'ente (omissis) del 19 gennaio 1987 al 15 settembre 1997, data in cui aveva presentate le dimissioni; che a seguito di varie vicende, caratterizzate da atteggiamenti asseritarnente discriminatori e irriguardosi dei suoi diritti da parte dell'ente datore di lavoro, era venuta a trovarsi in una situazione di estremo disagio, che l'aveva indotta a presentare la dichiarazione di dimissioni; che quando ciò era avvenuto si trovava in una situazione di grave perturbamento psichico e scoramento morale, tale da impedirle di adottare decisioni coerenti con la sua effettiva volontà; che l'atto compiuto era per lei gravemente pregiudizievole, in quanto era venuta a trovarsi senza lavoro e senza aver maturato il diritto ad alcun trattamento pensionistico, pregiudizio aggravato dallo stato di disoccupazione del coniuge. Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio la società (omissis) s.p.a. (succeduta all'ente omissis) per sentir dichiarare l'annullamento e l'inefficacia dell'atto di dimissioni, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al pagamento in suo favore di tutte le somme dovute per retribuzioni non corrisposte dal 16 settembre 1997 fino alla data di riammissione al lavoro, oltre alla regolarizzazione contributiva.

La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 17.11.1999 – 29.2.2000 il giudice adito respingeva il ricorso con compensazione delle spese di lite; pronuncia questa che veniva poi confermata, con sentenza del 6 luglio – 20 agosto 2001, dalla Corte d'appello di Ancona, adita dalla R. con atto d'impugnazione, cui resisteva la società.

Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la lavoratrice con un unico motivo di impugnazione.

Resiste con controricorso la società intimata

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la R. ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 428 c.c. nonché il vizio di motivazione contraddittoria ed insufficiente.

In particolare la ricorrente si duole del fatto che i giudici di merito non abbiano motivato in modo adeguato nel ritenere non raggiunta la prova dell'allegata situazione di incapacità naturale in ragione delle sue compromesse condizioni psichiche al momento della dichiarazione di recesso dal rapporto.

Il ricorso è fondato.

Deve innanzi tutto considerarsi in linea di principio che (ex art. 428 c.c.) la situazione, anche transitoria, di incapacità di intendere e volere del dichiarante, da qualsiasi causa dipendente, comporta l'annullamento del negozio giuridico unilaterale, ancorché ricettizio, pur in mancanza della sua riconoscibilità da parte del soggetto destinatario dell'atto , sempre che sussista il grave pregiudizio del suo autore, cui poi è riservata – unitamente a successori ed aventi causa – la legittimazione all'azione di annullamento (art. 1441 c.c.).

L'incapacità naturale, al pari dei vizi della volontà, quale la violenza, l'errore ed il dolo, inficia la facoltà di autodeterminazione del dichiarante. Tuttavia, a differenza di questi ultimi che hanno incidenza ab externo sul processo volitivo (per essere questo alterato da un'azione compulsiva di altri o dall'esistenza di circostanze di fatto idonee a determinare una falsa rappresentazione nell'autore dell'atto), l'incapacità naturale impedisce ab intrinseco la cosciente e libera autodeterminazione del soggetto, sicché diversi ne sono i presupposti e diversi sono gli accertamenti in fatto che ne conseguono.

La fattispecie prevista dal cit. art. 428 c.c. è stata più volte presa in considerazione da questa Corte che ha elaborato alcuni principi utilmente richiamabili come quadro di riferimento dello stato della giurisprudenza in materia.

1. Ricorrente è innanzi tutto l'affermazione secondo cui perché sia ravvisabile una situazione di incapacità di intendere e di volere, quale prevista dalla citata disposizione, non è necessaria la totale esclusione della capacità psichica e volitiva del soggetto agente, essendo sufficiente invece che questi, al compimento dell'atto, si trovi in uno stato di turbamento psichico tale da impedirgli di apprezzare l'importanza dell'atto medesimo e di liberamente determinarsi al suo compimento (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539). Analogamente Cass. 8 agosto 1997 n. 7344 ha affermato che ai fini dell'invalidità di un negozio per incapacità naturale non è necessaria una malattia che annulli in modo totale ed assoluto le facoltà psichiche del soggetto essendo sufficiente un perturbamento psichico tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica, impedendo 0 ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà; tale accertamento deve essere compiuto dal giudice di merito con riferimento al momento della stipulazione del negozio e, pertanto, nel caso di incapacità dovuta a malattia non pub prescindere da una valutazione delle possibilità di regresso della malattia manifestatasi anteriormente o posteriormente, per stabilirne la sua sussistenza nel momento indicato (conf. Cass. 15 giugno 1995 n. 6756).

Anche secondo Cass. 12 luglio 1991 n. 7784 è sufficiente che le facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente (con£ Cass. 5 aprile 1991 n. 3569 e, da ultimo, Cass. 14 maggio 2003 n. 7485). Anche in epoca maggiormente risalente questa Corte (Cass. 12 ottobre 1985 n. 4955) ha parimenti affermato che l'incapacità naturale consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti stessi o la formazione di una volontà cosciente. Secondo Cass. 22 maggio 1969 n. 1797 è sufficiente la dimostrazione di un perturbamento psichico, anche transitorio, tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le facoltà intellettive del soggetto medesimo, in modo da impedirgli o da ostacolargli una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà.

2. Quanto poi alla prova della situazione di incapacità naturale, parimenti ricorrente è l'affermazione che essa può anche essere (e di norma è) indiziaria (con presunzioni semplici).

Si è, infatti, affermato (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539, cit.) che la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre. Quindi lo stato di incapacità di intendere e di volere può essere provato in modo indiretto in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344).

Si è altresì precisato (Cass. 28 marzo 2002 n. 4539, cit.) che, accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi, prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione "iuris tantum", sicché, in concreto, si verifica l'inversione dell'onere della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, deve essere dimostrato, da chi vi abbia interesse, che il soggetto abbia agito in una fase di lucido intervallo. Ad una sorta di presunzione fa riferimento anche Cass. 26 novembre 1997 n. 11833 che ha affermato che quando sussista una situazione di malattia mentale di carattere permanente, ricade su chi pretende la validità dell'atto l'onere di dimostrare l'esistenza di un eventuale lucido intervallo, tale da ridare al soggetto l'attitudine a rendersi conto della natura e dell'importanza dell'atto.

Si è anche precisato (Cass. 6 agosto 1990 n. 7914) che la prova dell'incapacità naturale non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti. Quindi l'incapacità naturale, ove si tratti di situazione non transitoria, ma sia pure relativamente perdurante quale una malattia, può essere provata anche attraverso il dato induttivo costituito dalle condizioni del soggetto antecedenti o successive al compimento dell'atto pregiudizievole (Cass. 16 marzo 1990 n. 2212).

Anche la giurisprudenza più risalente (Cass. 4 novembre 1983 n. 6506) ha affermato che, se è vero che la prova della sussistenza della incapacità naturale al momento della conclusione del contratto incombe a chi ne chieda lo annullamento, però a tal fine può essere utilizzato qualsiasi mezzo probatorio ed il rigoroso criterio della dimostrazione circa la rispondenza temporale dell'incapacità al compimento dell'atto trova opportuno temperamento nella possibilità di trarre utili elementi di giudizio anche dalle condizioni del soggetto anteriori e posteriori all'atto; pertanto, specialmente nei casi di anormalità psichiche dipendenti da malattia, l'accertamento di questa, in un determinato periodo, della sua durata e della sua suscettibilità di regresso o di stabilità o di peggioramento, può offrire chiare indicazioni sull'alterazione della sfera intellettiva e volitiva al momento dello atto.

In conclusione, la prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un atto per incapacità naturale può essere fornita con ogni mezzo ed anche con elementi raccolti in un giudizio diverso tra le stesse parti o fra altri (Cass. 23 febbraio 1995 n. 2085); il convincimento del giudice di merito circa (esistenza, o meno, dell'incapacità di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale è chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 cod. civ. è suscettibile di controllo in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 25 novembre 1997 n. 10505).

3. Questi stessi principi trovano poi applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell'atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro (cfr. da ultimo Cass. 14 maggio 2003 n. 7485, cit.), con alcune puntualizzazioni quanto alle conseguenze del possibile annullamento dell'atto.

Questa Corte (Cass. 6 novembre 2000 n. 14438) ha infatti precisato che, nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni preservate dal lavoratore per incapacità naturale; il principio secondo il quale l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell'attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un'eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacchè le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro. Analogamente Cass. 5 luglio 1996 n. 6166 ha ritenuto che nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del dimissionario, il principio secondo cui la pronuncia di annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva, nel senso che essa comporta il ripristino, tra le parti, della situazione giuridica anteriore al negozio annullato, che si considera come insussistente fin dall'inizio, non comporta il riconoscimento del diritto del lavoratore al trattamento retributivo e previdenziale maturato nel periodo di tempo compreso tra la data delle dimissioni e la decisione di annullamento del giudice di primo grado, atteso che, in tale ipotesi, (effetto risolutorio delle dimissioni permane fino alla data della sentenza, non essendo configurabile alcun obbligo del datore di lavoro di accettare il lavoratore in azienda prima di tale momento e non potendo quindi profilarsi un'ipotesi di mora del datore di lavoro rispetto ad un rapporto che, prima della sentenza di annullamento, deve considerarsi inesistente.

Ciò posto in generale, come quadro di riferimento della giurisprudenza rilevante in materia, venendo ora al caso di specie deve rimarcarsi che la Corte d'appello ha da una parte considerato che da una relazione del c.t.u., disposta in un diverso procedimento pochi giorni prima della presentazione delle dimissioni, la R. era risultata "affetta da sindrome ansioso-depressiva con marcati tratti pitiatici in soggetto con immaturità psico-affettiva e tendenza ad interpretare i dati della realtà in maniera soggettiva, parziale, superficiale, e talora erronea"; la stessa relazione evidenziava inoltre che la lavoratrice presentava "impulsività clinicamente manifesta con tendenza ad acting out". D'altra parte la stessa Corte d'appello ha dichiarato di aderire al menzionato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'incapacità naturale può consistere anche in un "turbamento psichico temporaneo" purché idoneo ad inficiare il processo formativo della volontà del dichiarante.

Però, a fronte del dato conoscitivo costituito dalla menzionata relazione tecnica, che offriva già elementi di valutazione dell'alterazione psichica della lavoratrice e della possibilità di eccessi comportamentali impulsivi (acting out), non ulteriormente esplorati dal c.t.u. in quanto incaricato in un diverso giudizio avente altro thema decidendum, la Corte d'appello, pur riconoscendo gli "aspetti patologici" della psiche della lavoratrice, non solo non ha ritenuto necessaria una consulenza tecnica ad hoc, ma ha sostanzialmente precorso la sua indagine ulteriore predicando subito la ritenuta inidoneità di "tale quadro psichico", benché "connotato da aspetti patologici", a qualificarsi come possibile situazione di incapacità naturale della R. di procedere alla consapevole autodeterminazione dei propri atti e di rendersi conto delle conseguenze degli stessi.

Viceversa questo quadro psichico, idoneo seconda la menzionata relazione, a determinare "talora" (ossia – in ipotesi – per intervalla insaniae) un'erronea interpretazione della realtà e quindi ad alterare proprio il processo volitivo, andava calato nella fattispecie concreta dell'atto unilaterale posto in essere dalla lavoratrice esaminando la coerenza intrinseca delle sue motivazioni interiori e la possibile significatività di ogni ulteriore circostanza al contorno. Indagine che i giudici di merito hanno in realtà mancato di fare perché nella già orientata prospettiva dell'enunciato convincimento dell'insussistenza di una seppur temporanea situazione di incapacità naturale, si sono limitati a registrare la sequenza dei fatti. Hanno potuto constatare come la lavoratrice, assunta come dattilografa ed adibita in prosieguo di tempo ad altre mansioni per effetto di una determinazione datoriale a suo dire illegittima, tanto da essere contestata in sede giudiziaria, non aveva altra mira, insistentemente (se non proprio ossessivamente) perseguita, che quella di riprendere a svolgere le sue mansioni originarie.

Pertanto – hanno accertato sempre i giudici di merito – la R. si consultava (non già con il suo legale, bensì) con un sindacalista in ordine al possibile esito della sua causa di lavoro pendente. Inoltre aveva un colloquio con un funzionario della datrice di lavoro in ordine alla possibilità di essere ripristinata nelle sue originarie mansioni, evenienza questa che le veniva rappresentata come altamente improbabile. Ed è in questo contesto che le cose precipitavano nel senso che la R. " subito dopo tale colloquia" sottoscriveva la lettera di dimissioni, predisposta dall'ufficio del personale della società, presentandola poi tre giorni dopo; dimissioni queste che – sempre secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata – la R. dichiarava, in sede di interrogatorio, essere stata "costretta" a rassegnare "perché non era stata reintegrata in mansioni confacenti con il suo stato di salute". Orbene – non senza pretermettere di rilevare che è tutt'altra questione quella riguardante gli strumenti di tutela del diritto del lavoratore subordinato ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o ad altre equivalenti compatibili comunque con il suo stato di salute – i giudici di merito non potevano esimersi dallo scrutinare la pressione psicologica che aveva orientato i comportamenti della lavoratrice, la coerenza intrinseca dell'atto posto in essere dalia stessa, all'epoca priva dei requisiti per godere di alcun trattamento pensionistico, e la idoneità, pur soggettivamente intesa, dell'atto a raggiungere la finalità dichiaratamente perseguita dalla lavoratrice, per poi coniugare il risultato di questo apprezzamento con il "quadro psichico" di fondo, quale evidenziato dalla relazione del c.t.u., al fine di operare una valutazione complessiva della sussistenza, o meno, della prova indiziaria della allegata situazione di transitoria incapacità naturale, intesa quale "turbamento psichico temporaneo", della lavoratrice al momento delle dimissioni.

Invece nella sentenza impugnata c'è uno iato, che ridonda in vizio di motivazione insufficiente, tra l'affermazione da una parte che c'era nella lavoratrice un "quadro psichico … connotato da aspetti patologici" e, d'altra parte, l'accertamento vuoi delle ragioni soggettive che avevano spinto la lavoratrice a rassegnare le sue dimissioni, vuoi delle circostanze di fatto in cui queste erano maturate.

Per tale ragione – ed in questi limiti – deve essere cassata la pronuncia impugnata con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna perché proceda ad una nuova valutazione degli elementi indiziari per colmare l'insufficienza motivazionale sopra evidenziata.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.

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