Ingresso nell’UE dei cittadini della Romania e della Bulgaria

di | 4 Gennaio 2007
Per i cittadini rumeni e bulgari, diventati comunitari dal 1° gennaio 2007, non si applicano più applicazione le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno contenute del Testo Unico sull’immigrazione ma quelle in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. Lo precisa una Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale, emanata il 28 dicembre 2006. Nel testo si precisa anche che per quanto riguarda l’accesso al lavoro, prima di liberalizzare completamente la circolazione dei lavoratori subordinati provenienti dai due Paesi, è previsto il ricorso ad un regime transitorio per il periodo di un anno.

MINISTERO DELL’INTERNO – MINISTERO DELLA SOLIDARIETA’ SOCIALE – Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006

Oggetto: Ingresso nell’UE dei cittadini della Romania e della Bulgaria

Il 1° gennaio 2007 i cittadini la Romania e la Bulgaria entrano a far parte dell’Unione Europea; da tale data per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del decreto

legislativo del 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni e integrazioni (Testo Unico sull’immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea). In particolare trovano attuazione le vigenti disposizioni di diritto comunitario in materia di libera circolazione nel territorio dell’U.E., comprese quelle relative all’allontanamento dal territorio nazionale. Pertanto, i predetti cittadini neocomunitari potranno entrare liberamente in Italia, e potranno, se in possesso dei requisiti si cui al citato D.P.R. n. 54/2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.

In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione del predetto D.P.R. n. 54/2002 – il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio p.v., gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Per quanto riguarda l’accesso al lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paese dell’U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, mentre permane privo di alcuna limitazione il lavoro autonomo.

Il regime transitorio predetto prevede l¿apertura immediata nei seguenti settori:

– agricolo e turistico-alberghiero;

– lavoro domestico e di assistenza alla persona;

– edilizio;

– metalmeccanico;

– dirigenziale e altamente qualificato

Ugualmente è prevista l’apertura immediata per il lavoro stagionale.

Per tutti i restanti settori produttivi, l’assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con procedura semplificata attraverso la presentazione, (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente di una richiesta di nulla osta utilizzando l’apposita modulistca (mod. sub neocomunitari)disponibile sui siti internet del Ministero dell’Interno (www.interno.it) Ministero della Solidarietà Sociale (www.welfare.gov.it).

Si è ritenuto di non far ricorso a quote numeriche.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia ove sarà svolta l’attività lavorativa, previa verifica delle condizioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvede al rilascio del nulla osta che dovrà essere presentato dal lavoratore alla Questura per la richiesta della carta di soggiorno, direttamente o tramite gli uffici postali

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