Valide le multe rilevate da autobox fisso senza la presenza dellAgente accertatore

di | 21 Ottobre 2005
La Corte di Cassazione, in tema di autovelox fissi da ragione ai Comuni, stabilendo che durante il funzionamento degli impianti non e’ necessaria la presenza di un organo della polizia stradale in quanto la gestione diretta e disponibilita’ da parte degli organi di polizia stradale non implicano necessariamente la loro presenza
Cassazione Civ., Sez. I, Sentenza 21/07/2005 n. 13348.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Borgo S. Lorenzo, con sentenza del 19 marzo 2002, pronunciando sull’opposizione proposta da G. B. avverso il verbale n. 69831/2001/V con cui la Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo gli aveva contestato la violazione dell’art. 142, 8° comma, del codice della strada, ha annullato il provvedimento impugnato, osservando: che l’infrazione era stata accertata a mezzo di fotoradartachimetro (cd autovelox) mod. 104/C2 in postazione fissa (cd autobox), operante senza la presenza di agenti preposti; che il servizio di rivelamento cosi’ predisposto dal Comune di Borgo S. Lorenzo escludeva la possibilita’ di contestazione immediata, anche in situazioni nelle quali, come nella specie, cio’ sarebbe stato possibile sia per le caratteristiche dell’apparecchio di rilevamento, che consentiva la lettura della velocita’ contestualmente al passaggio dei veicoli, sia per l’ampiezza e l’andamento rettilineo della strada idonea a consentire il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza; che, pertanto, la postazione fissa di rilevazione della velocita’ senza assistenza di personale non rispondeva ai precetti degli artt. 200 delCodice della Strada e 183 del relativo regolamento, che impongono rispettivamente la contestazione immediata della violazione al trasgressore e la visibile presenza degli organi di polizia e degli agenti preposti alla regolamentazione del traffico quando operano sulle strade; che, in senso contrario, non poteva darsi rilievo al disposto dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che, in quanto norma secondaria, poteva soltanto specificare ed interpretare il disposto legislativo senza apportare innovazioni all’ordinamento ne, tenuto conto della diversita’ di situazioni, si poteva invocare in via di interpretazione estensiva o analogica la disciplina dettata dal d.p.r. n. 250/1999 per impianti automatici di rilevazione dell’accesso nei centri storici.

Avverso detta sentenza il Comune di Borgo S. Lorenzo propone ricorso per cassazione, lamentando, con un unico complesso motivo, la violazione dell’art. 14 L. n. 689/1981, degli artt. 200 e 201 c.d.s., dell’art. 384 del d.p.r. n. 495/1992 nonche’ il vizio di motivazione; in particolare, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata: aveva erroneamente disapplicato la norma dettata dall’art. 384 d.p.r. 495/1992 cit., senza avvedersi che detta disposizione non ha carattere innovativo e non fa che identificare alcuni casi di impossibilita’ di contestazione immediata; aveva erroneamente ritenuto vietato l’uso, da parte della P. A., di ogni mezzo che non consenta la contestazione immediata, e cio’ in contrasto tanto con la previsione del gia’ citato art. 384 lett. E, tanto con il principio di insindacabilita’ della discrezionalita’ amministrativa nell’organizzazione del servizio, senza tenere conto che in relazione al controllo degli accessi nei centri storici, l’art. 5 del d.p.r. n. 250/1999 ribadiva la legittimita’ dell’accertamento delle violazioni a mezzo di apparecchi automatici senza immediata presenza di personale di polizia.

G.B. non ha svolto attivita’ difensiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.

La questione della legittimita’ dell’utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocita’ operanti senza la presenza di organi della polizia della strada viene sottoposta per la prima volta all’esame di questa Corte, cui per il passato sono ascrivibili soltanto alcuni obiter dicta (Cass. 20 marzo 1998, n. 2952; Cass. 7 novembre 2003, n. 16713, entrambe, peraltro, massimale sul punto).

A chiarimento della questione di deve anche precisare che la disciplina oggi vigente ammette certamente l’uso di tali apparecchiature, prevedendo specifiche condizioni per il loro utilizzo (art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, con la legge 1 agosto 2002, n. 168 nonche’ art. 4 del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 1 agosto 2003, n. 214).

Tuttavia, poiche’ l’accertamento e la contestazione della violazione al ricorrente sono anteriori alla disciplina oggi vigente, questa Corte e’ chiamata a decidere se le disposizioni sopra ricordate abbiano avuto carattere innovativo, consentendo modalita’ di accertamento prima non consentite ovvero se, al contrario, la nuova disciplina abbia limitato una precedente piu’ ampia possibilita’ di utilizzazione di apparecchiature automatiche di rilevamento della velocita’.

La questione non puo’ essere risolta sulla base del tenore della nuova disciplina ne sulla base dei relativi lavori preparatori.

L’art. 4 del d.l. n. 121/2002 (come modificato dall’art. 7, comma 9, del d.l. n. 151/2003), infatti, al primo comma stabilisce che i dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazioni degli artt. 142 (eccesso di velocita’), 148 (disciplina del sorpasso) e 176 (circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali) del codice della strada possono essere utilizzati o installati, dandone informazione agli automobilisti, sulle autostrade e sulle strade extraurbane secondarie individuate con decreto del prefetto.

Si tratta, pertanto, di una norma il cui precetto innovativo non puo’ essere individuato nel fatto di consentire l’uso di dispositivi di rilevamento a distanza (tra i quali rientra il cd autovelox), gia’ sicuramente consentiti (come e’ pacifico e come si ribadira’ piu’ avanti) ma nel fatto di disciplinare l’uso, consentendolo solo in alcune strade e con l’obbligo di darne informazione agli automobilisti.

Al terzo comma, lo stesso articolo 4, dopo aver previsto che la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita’ di svolgimento dei fatti, stabilisce che se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere omologati ai sensi dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La norma, quindi, come risulta evidente dal suo tenore testuale, non introduce la possibilita’ di un controllo automatico senza presenza di organi di polizia stradale, ma presupponendo (se vengono utilizzati …) che una tale modalita’ di controllo sia gia’ consentita, si limita a stabilire la necessita’ che i dispositivi siano approvati od omologati, con una disposizione il significato, in presenza di una norma generale che gia’ prevede omologazione o approvazione dei dispositivi automatici di rilevamento (art. 45 c.d.s.), deve ritenersi quello di esigere che approvazione ed omologazione di riferiscano specificamente ad una utilizzazione senza presenza di personale.

Neppure le relazioni al disegno di legge di conversione del d.l. n. 121/2002 offre un qualche elemento sul carattere innovativo (nel senso di consentire per la prima volta rilevazioni automatiche senza presenza degli organi di polizia) della disciplina, limitandosi a precisare che le norme contenute nell’art. 4 del decreto- legge disciplinano i controlli cd remoti e la contestazione differita delle violazioni al nuovo codice della strada, al fine di garantire l’effettivita’ dei controlli su strada, e quindi la tutela della sicurezza nella circolazione, anche nelle situazioni in cui l’accertamento diretto da parte degli organi di polizia stradale sia difficoltoso o pericoloso.

Lo stesso deve dirsi per l’art. 4 del d.l. n. 151/2003, che al primo comma lett. B prevede l’inserimento nel testo dell’art. 201 c.d.s. del comma 1- bis contenete la disciplina, trasferita quindi dal regolamento alla legge, dei casi nei quali e’ consentita la contestazione differita e dei casi (attraversamento di un incrocio con il rosso; violazioni accertate con i dispositivi di cui all’art. 4 d.l. 121/2002 cit.; accessi nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate) nei quali non e’ necessaria la presenza degli organi di polizia.

Anche in questo caso la norma non offre elementi sistematici per stabilire se la disciplina abbia carattere innovativo perche’ consente controlli automatici prima non consentiti (in realta’ solo l’attraversamento con semaforo rosso e’ previsto espressamente per la prima volta, mentre le altre fattispecie erano gia’ espressamente previste dal citato art. 4 del d.l. 121/2002 e dall’art. 17, comma 133- bis, della legge n. 127/1997) ovvero se abbia carattere limitativo perche’ individua le sole ipotesi nelle quali tali controlli sono consentiti.

Si deve, peraltro, osservare che nella relazione al disegno di legge di conversione del d.l. n. 151/2003 si afferma che con una modifica all’art. 201 del codice della strada si sono voluti disciplinare in modo piu’ organico i casi in cui e’ consentita la notificazione successiva del verbale di contestazione, anche allo scopo di armonizzarli con le recenti disposizioni in materia di controlli remoti introdotti dal decreto- legge n. 121 del 2003, puntualizzando altresi’ i casi in cui le apparecchiature di rilievo delle infrazioni possono essere impiegate in modo automatico e quando invece e’ necessaria la presenza dell’organo di polizia.

Pertanto, da un lato si assegna alla nuova disciplina una funzione e dall’altro canto, con l’espressione controlli remoti introdotti, si attribuisce alla disciplina del d.l. 121/2002 una portata innovativa (quanto ai controlli remoti, con o senza la presenza di operatori) che, tuttavia, come si e’ visto, non trova alcuna conferma ne nel testo del d.l. n. 121/2002 ne nella relativa relazione.

In proposito, inoltre, si deve escludere che l’opinione espressa nella relazione possa attribuire al d.l. n. 151/ 2003 valore di interpretazione autentica del d.l. n. 121/2002; infatti, e’ trincio pacifico che l’interpretazione autentica e’ figura di carattere eccezionale, e come tale deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile, senza che sia possibile dedurre la ricorrenza dei lavori preparatori (v. ex multis Cass. 17 gennaio 2003, n. 634).

La questione, in assenza di significativi elementi offerti dalla nuova disciplina e dai relativi lavori preparatori deve, quindi, essere risolta sulla base della sola disciplina anteriore, dettata dal D.L.vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, distinguendo il tema della contestazione differita da quello, ovviamente connesso, dell’accertamento differito rispetto al tempo della violazione.

Quanto al primo tema, si deve osservare che in base al disposto del primo comma dell’art. 201 c.d.s. (non modificato dalla novella del 2003) la contestazione differita e’ consentita quando la violazione non puo’ essere immediatamente contestata.

E’, pertanto, scontato che un sistema di controllo che opera automaticamente, senza la presenza di organi di polizia della strada, consenta per sua natura soltanto la contestazione differita e non anche quella immediata.

E’, inoltre, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, dopo un’iniziale incertezza (v. in senso contrario Cass. 2 agosto 2000, n. 10107) l’insindacabilita’, da parte del giudice, delle scelte discrezionali della Pubblica Amministrazione nelle modalita’ di organizzazione del servizio di vigilanza sulla strada, essendo escluso in particolare che possa essere censurato il mancato dispiegamento di una pluralita’ di pattuglie, al fine specifico dell’immediata contestazione delle violazioni ai limiti di velocita’ (Cass. 5 novembre 1999, n. 123330; Cass. 16 marzo 2001, n. 3836; Cass. 25 maggio 2001, n. 7103; Cass. 16 settembre 2002, n. 13475; Cass. 14 marzo 2005, n. 5528), ovvero che possa essere censurata la tipologia degli strumenti utilizzati (Cass. 1 agosto 2003, n. 11722).

Alla stregua di tale orientamento, al quale il Collegio ritiene di dovere dare continuita’, il problema della legittimita’ di controlli automatici eseguiti senza la presenza dell’organo di polizia deve essere risolto nell’ambito del secondo tema sopra ricordato.

Al riguardo si deve preliminarmente osservare che, tanto in materia di reati quanto in materia di sanzioni amministrative, e’ ovvio principio generale quello secondo cui l’accertamento di una violazione di legge puo’ essere successivo al momento in cui la stessa viene posta in essere.

In tal senso e’ chiaro, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, il sistema dettato dagli artt. 13 e art. 14 della legge n. 689 del 1981, che consentono di distinguere il momento in cui viene commessa la violazione dal momento in cui si conclude il procedimento di accertamento (v., tra le altre, Cass. 3 luglio 2004, n. 12216).

Tali principi, peraltro, non sono direttamente applicabili alle infrazioni al codice della strada che detta, agli artt. 200 e 201, una speciale disciplina in tema di accertamento e contestazione (sulla specialita’ della disciplina della contestazione differita delle violazioni del codice della strada v. Cass. 28 giugno 2002, n. 9502; Cass. 3 aprile 2000, n. 4010).

Rispetto a tale disciplina, peraltro, l’attenzione della giurisprudenza di questa Corte si e’ soffermata principalmente sulla questione dell’individuazione dei casi in cui e’ consentita la contestazione differita piuttosto che sulla diversa questione della legittimita’ di un accertamento successivo, che, tuttavia, e’ stata implicitamente affermata, insieme alla legittimita’ dalla contestazione differita, giudicando in fattispecie di utilizzazione di apparecchiature che consentono la determinazione dell’illecito in un momento successivo a quello della sua commissione.

Del resto, la possibilita’ che l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo (ipotesi distinta da quella della determinazione dell’illecito, dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia gia’ a distanza dal posto di accertamento) e’ prevista espressamente dall’art. 384 del regolamento.

Piu’ in generale, in ogni caso, questa Corte non ha mancato di precisare che l’inosservanza dei limiti di velocita’ puo’ essere legittimamente accertata anche con fonti di prova diverse da quelle previste dall’art. 142, 6° comma, c.d.s. (e cioe’ le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonche’ le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali) e percio’ anche con modalita’ di accertamento meramente deduttive (Cass. 18 maggio 2000, n. 6457) da fatti (si pensi alla lunghezza delle tracce di frenata) rilevati successivamente alla violazione.

In proposito, si deve precisare che, quando la violazione del codice della strada viene accertata mediante dispositivi di controllo, l’accertamento e’ un atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione; esso consiste nella lettura da parte degli organi di polizia del supporto sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo.

In questo senso gia’ Cass. 9 maggio 2002, n. 6634 ha chiarito che nelle ipotesi di accertamento dell’infrazione a mezzo dell’autovelox alla macchina e’ delegato solo il rilevamento dei dati da porre a fondamento della contestazione dell’illecito mentre l’attivita’ amministrativa, consistente nella redazione del verbale contenente i dati desunti dalla macchina e’ eseguita dall’organo accertatore.

Ribadita, quindi, la possibilita’ di un accertamento successivo, resta da stabilire se gia’ alla stregua delle disposizioni anteriori all’entrata in vigore del d.l. n. 121/2002 era legittimo che i dispositivi di rilevamento della velocita’ operassero anche in assenza degli organi di polizia stradale.

Orbene nessuna disposizione del codice della strada esclude tale possibilita’.

In senso contrario non si puo’ richiamare il disposto dell’art. 12 c.d.s. (in questo senso, invece, Cass. N. 2952/1998 cit.), che si limita ad individuare gli organi cui e’ affidato l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Neppure e’ possibile invocare l’art. 345 del regolamento di esecuzione (in questo senso, invece, Cass. n. 176713/2003 cit.), secondo cui le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocita’ devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale e devono essere nella disponibilita’ degli stessi.

Infatti, gestione diretta e disponibilita’ non significano affatto presenza degli organi di polizia stradale, ma soltanto, rispettivamente che siano essi a decidere dove collocare gli apparecchi e quando farli funzionare nonche’ a prelevare e leggere i dati e che siano solo essi a poter accedere agli apparati ed ai dati.

L’impossibilita’ di fondare su tale formula la necessita’ della presenza degli organi di polizia stradale trova conferma nel fatto che gestione diretta e disponibilita’ sono ribaditi, con identica formula, nel testo dell’art. 5 del d.p.r. 22 giugno 1999, n. 350 (regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’art. 7, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che ha previsto espressamente che durante il funzionamento degli impianti non e’ necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.

Il che, se ve ne fosse ancora bisogno, dimostra che gestione diretta e disponibilita’ da parte degli organi di polizia stradale non implicano necessariamente la loro presenza.

In conclusione, oltre alla necessita’, nel senso sopra chiarito, della gestione diretta e della disponibilita’ da parte degli organi di polizia stradale, prima del d.l. 121/2002 e della novella del 2003 (art. 4 del d.l. 121/2002 e della novella del 2003 (art. 4 del d.l. 151/ 2003) l’unico limite posto dal codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione alla possibilita’ di utilizzare dispositivi operanti senza la presenza degli organi di polizia della strada per l’accertamento o il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione (art. 45, 6° comma, c.d.s.), ivi compresi i dispositivi per il rilevamento della velocita’, e’ rappresentato dalla necessita’ che tali dispositivi siano omologati ed approvati (art. 45 cit. e art. 192 reg.).

Pertanto, la sentenza impugnata, non essendo possibile decidere nel merito per la presenza di altro motivo di opposizione rimasto assorbito, deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Borgo San Lorenzo in persona di diverso giudicante.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Borgo San Lorenzo in persona di diverso giudicante.

Roma, 14 lug. 2005.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2005.

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