Art. 121. (Libertà di forme).

di | 28 Ottobre 1940

Chiarezza e sinteticità degli atti.

Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.