Cassazione: la Convenzione di Lugano del 2007 conferisce giurisdizione al giudice svizzero per controversie relative a forniture di beni eseguite in Svizzera
La Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, in quanto richiamata dall’art. 2 della legge n. 218 del 1995, ha priorità sull’ordinamento interno e determina la competenza internazionale in favore del giudice del luogo di consegna della merce, quando il convenuto sia domiciliato in uno Stato contraente, indipendentemente dal fatto che la controversia riguardi un contratto di fornitura di beni o servizi.