Superbonus 110% e crediti fittizi: la truffa aggravata si consuma con la prima cessione, anche per il sequestro per equivalente (Cass. Sez. Unite, n. 36525/2026)
Nella materia del Superbonus 110% la creazione di un credito d’imposta fittizio, documentato da fatture per operazioni inesistenti, con opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, integra la truffa aggravata di cui agli artt. 640 e 640-bis cod. pen. Il reato si consuma con il perfezionamento della prima cessione, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di successiva compensazione, riscossione o ulteriore cessione. Ne discende che non si configura un tentativo e il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto è ammissibile.
