Art. 207. Revoca delle misure di sicurezza personali.

di | 26 Ottobre 1930

Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non puo’ essere ordinata se non e’ decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)).