Art. 275 quinquies. Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea.

di | 26 Ottobre 1930

((Se taluno dei fatti di cui all’articolo 275-bis, primo comma, lettera d), e’ commesso per colpa grave e ha ad oggetto prodotti che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea o prodotti a duplice uso elencati negli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 15.000 a euro 90.000.))