Art. 295. Attentato contro i Capi di Stati esteri.

di | 26 Ottobre 1930

CAPO IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti


Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumita’ o alla liberta’ personale del Capo di uno Stato estero e’ punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto e’ derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole e’ punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi e’ punito con l’ergastolo.((96a))