Art. 337. (Sospensione dell’esecuzione e dei processi).

di | 28 Ottobre 1940

L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.