Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.

di | 26 Ottobre 1930

CAPO III

Disposizioni comuni ai capi precedenti


Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o amministrativa.

((Agli stessi effetti e’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta’ della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi)).